Che presso altri ordinamenti giuridici nazionali il “digestato” che origini dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani possa essere legittimamente utilizzato quale fertilizzante non vale a rendere incerta la interpretazione della norma nazionale
Sentenza della Corte di Cassazione del 30 marzo 2026, n. 11792
Premesso che costituiscono “normali pratiche industriali”, cioè le uniche operazioni la cui effettuazione non è incompatibile con la qualificazione di un materiale quale sottoprodotto, come tale sottratto alla disciplina dei rifiuti, i soli interventi marginali, che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori materiali residui (Corte dì cassazione, Sezione III penale, 12 settembre 2017, n. 41533, rv 271077), rileva il Collegio che, con specifico riferimento alla nozione di “digestato da rifiuti”, questa Corte ebbe in passato ad affermare che lo stesso costituisce sostanza di origina vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura e che esso va, pertanto, qualificata come “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-o/s del dlgs n. 152 del 2006 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 agosto 2012, n. 33588, rv 253162, principio che, per espressa indicazione contenutistica, parrebbe applicabile ai casi in cui il “digestato” sia il prodotto della “biodigestione” non di ogni genere di rifiuto urbano ma esclusivamente di quelli, di origine vegetale, derivanti – ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera 6-ter, n. 5, del dlgs n. 152 del 2006 – dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia dei mercati, e, fra quelli speciali, solo della “biodigestlone” dei rifiuti, sempre aventi origine vegetale, derivanti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera a, del citato dlgs n. 152 del 2006, dallo svolgimento delle attività agricole, agro-industriali e della silvicultura,); essa ha peraltro chiarito che la suscettibilità del “digestato da rifiuti” ad essere sottoposto al regime dei sottoprodotti destinati all’uso agronomico e non a quello dei rifiuti è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste – quanto al caso allora in esame – per la operatività della disciplina (contenuta nell’art. 52, comma 2-b/s, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 134 del 2012) che siffatta soggezione consente.
Si tratta, infatti, di ipotesi di esclusione della responsabilità fondata su di una normativa avente il carattere della eccezionalità e derogatoria quanto alla disciplina ordinaria (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 dicembre 2027, n. 56066, rv 272428).
Per quanto attiene al caso ora scrutinato si rileva che la Corte di appello di Venezia (cfr. pag. 11 ultima parte del dattiloscritto) ha motivatamente osservato come, per ciò che concerne il digestato ora in esame, non fossero state rispettate neppure le condizioni – di carattere più favorevole verso i ricorrenti e, quindi astrattamente applicabili nei loro confronti pur in presenza di condotte poste in essere anteriormente alla loro emanazione – contenute all’interno del Dm n. 5046 del 2016, in particolare all’art. 22, affinché, In funzione della derivazione di esso da determinate categorie di rifiuti – non comprendenti, però, anche la frazione organica di rifiuti solidi urbani – fosse possibile attribuire al “digestato da rifiuti” ora in esame la qualifica di sottoprodotto.
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il dato valorizzato dal ricorrente, cioè che presso altri ordinamenti giuridici nazionali anche il “digestato” che origini dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani possa essere legittimamente utilizzato quale fertilizzante è argomento che non vale a rendere incerta la interpretazione della norma nazionale, stante la indubbia indipendenza reciproca degli ordinamenti normativi – penali ed extrapenali – interni alle singole nazioni ed alla ampia discrezionalità che il legislatore nazionale ha nel disciplinare le disposizioni descrittive appunto degli illeciti penali.

