Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2024 n.18020

I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio sono da classificare come rifiuti non trattandosi di un “processo di produzione” da cui possono originare “sottoprodotti”

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18020 del 8 maggio 2024

… considerata la natura dei materiali, appare evidente che difetterebbe, in ogni caso, la prima delle condizioni richieste, quella concernente l’origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un “processo di produzione» tale non essendo, come detto, la demolizione di un edificio. Il testo letterale dell’articolo 184, comma 1, lettera a), lascia chiaramente intendere che il sottoprodotto deve “trarre origine”, quindi provenire direttamente, da un “processo di produzione”, dunque da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia), tanto è vero che si è da più parti escluso, in dottrina, che il riferimento alla derivazione del sottoprodotto dall’attività produttiva comprenda le attività di consumo ed in alcuni casi, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, si è giunti ad analoghe conclusioni per le attività di servizio, opinione però non condivisa da questa Corte (Sezione 3, n. 41839 del 30 settembre 2008 , R., Rv. 241423). Dunque, la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all’eliminazione dell’edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni (Sezione 3, n. 42:342 del 9 luglio 2013 RG. in proc. M., Rv. 258329. V. anche Sezione 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014 (dep. 2015), G., Rv. 262128; Sezione 3, n. 17823 del 17 gennaio 2012, C., Rv. 252617,

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