L’art. 452-septies cod. pen. presidia le funzioni di controllo e vigilanza ambientali, siccome compromesse o ostacolate, e prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività
Sentenza della Corte di Cassazione del 17 febbraio 2026, n. 6294
Con riferimento alla norma penale di cui all’art. 452-sept/es cod. pen., la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la disposizione in esame presidia con sanzione penale lesioni, concrete o potenziali, al bene interesse da essa tutelato, da individuarsi in via diretta nelle funzioni di controllo e vigilanza ambientali e in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro siccome compromesse o ostacolate e, in via indiretta, nel bene finale della tutela dell’ambiente ovvero della sicurezza e igiene del lavoro (Cass. Sez. 3, sent. n. 11166 del 15/11/202^). Come ulteriormente chiarito dalla Corte, inoltre, la fattispecie delittuosa di cui si tratta, per come costruita dal legislatore, prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività oggetto di tutela, purché sussista il nesso di strumentalità tra le attività che l’organo svolge ed il presidio delle funzioni di controllo e vigilanza suddette.
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Quanto poi alla sussumibilità di tali condotte nell’alveo della norma penale incriminatrice, la Corte territoriale, in motivazione, mostra buon governo non solo del dato normativo, ma anche della interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità individuando nel delitto di cui all’art. 452-septies una fattispecie precipuamente volta a preservare il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, siano esse svolte da «…autorità specializzate nella tutela dell’ambiente (nella totalità dei suoi elementi costitutivi) o da organismi genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria, seppur nello specifico interessati a verifiche di rilievo ambientale.» (Sez. 3, Sentenza n. 11166, 15/11/2023, in motivazione).

