RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 febbraio 2026, n. 24625
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte di Confindustria– Corretta gestione dei rifiuti del ciclo estrattivo e di lavorazione delle cave di ardesia.
QUESITI:
In particolare, viene richiesto se tali materiali:
- costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 e non rifiuti ordinari e […] pertanto, la relativa gestione deve avvenire ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2008 e non ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006;
- rimangono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 ancorché essi siano prodotti (il trattamento avvenga) all’esterno del sito estrattivo presso laboratori gestiti dai medesimi titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di origine del materiale trattato o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati, ovvero ancora comunque a servizio esclusivo della pulitura, squadratura e taglio dei materiali trattati provenienti da una o più cave di ardesia del territorio regionale e, di conseguenza, possano sia essere collocati in cava per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 117 del 2008 (cosa che gli enti competenti già consentono), sia essere collocati nelle apposite strutture di deposito.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
• decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” e, in particolare:
- art. 3, comma 1, lettera d), riportante la seguente definizione “rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”;
- art. 3, comma 1, lettera i), riportante la seguente definizione “trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”;
- art. 3, comma 1, lettera hh), riportante la seguente definizione “sito: l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;
• decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… in merito al primo quesito posto dall’istante, si rappresenta che i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
Relativamente al secondo quesito, si richiama quanto espresso nel riscontro all’interpello della Regione Umbria in cui, facendo riferimento alla definizione di sito di cui all’art. 3, comma 1, lettera hh), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, si è precisato che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente”. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione dell’ardesia avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.

