Un rifiuto destinato allo smaltimento non può essere recuperato – M.Sanna

Un rifiuto destinato allo smaltimento non può essere recuperato

di Mauro Sanna

L’impossibilità di passare da una operazione di smaltimento ad una di recupero in relazione a ciascuna specifica operazione di gestione di rifiuti è puntualmente definita dalla normativa.

Le operazioni possibili sono solo quelle evidenziate dagli allegati B e C alla parte IV del Dlgs 152/06, identici a quelli originari contenuti nell’Allegato II alla Direttiva 98/2008/Ce.

Per le diverse operazioni infatti sono chiaramente indicate quelle che possono seguire necessariamente a quella svolta e quelle per le quali invece non c’è nessun vincolo.1

In particolare, per le operazioni D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12, essendo operazioni di smaltimento definitive, non viene chiaramente indicata alcuna operazione che possa fare seguito alle stesse.

Diversamente, a seguito delle operazioni D8, D9, D13, D14 e D15 sono considerate ammissibili solo alcune operazioni di smaltimento di cui all’allegato B alla parte IV del Dlgs 152/06, in particolare: 1

– all’operazione D8 di trattamento biologico potranno seguire solo operazioni da D1 a D12;

– all’operazione D9 di trattamento fisico-chimico potranno seguire solo operazioni da D1 a D12;

– all’operazione D13 di raggruppamento preliminare potranno seguire solo operazioni da D1 a D12;

– all’operazione D14 di ricondizionamento preliminare potranno seguire solo operazioni da D1 a D13;

– all’operazione D15 di deposito preliminare potranno seguire solo operazioni da D1 a D14.

Analogamente, per quanto riguarda le operazioni di recupero, mentre per quelle definite come R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 ed R10 non sono indicate le operazioni alle quali possono far seguito o dalle quali devono essere precedute, e per le quali quindi non c’è nessun vincolo, l’operazione di recupero R11, è invece considerata ammissibile solo quando è preceduta dalle operazioni di recupero da R1 a R10 riportate nell’elenco di cui all’allegato C alla parte IV del Dlgs 152/06, mentre, a seguito delle operazioni R12 ed R13 sono considerate ammissibili solo alcune operazioni di recupero di cui all’allegato C alla parte IV del Dlgs 152/06B, in particolare: 1

– all’operazione R12 di scambio di rifiuti potranno seguire solo operazioni da R1 a R11;

– all’operazione R13 di messa in riserva di rifiuti potranno seguire solo operazioni da R1 a R12.

Pertanto, per l’attività R11 sono stabilite le operazioni di recupero a cui i rifiuti debbono essere stati sottoposti precedentemente, mentre per le operazioni R12 e R13, come per le operazioni di smaltimento D sopra elencate, sono invece individuate le operazioni che possono seguire.

Quindi, la scelta iniziale del produttore di inviare il proprio rifiuto ad una operazione di smaltimento o di recupero vincola di fatto completamente e permanentemente il futuro destino del rifiuto stesso.

Infatti, un rifiuto inviato alle operazioni sopra dette, per le quali sono stabilite quelle successive a cui il rifiuto può essere inviato, non potrà più essere smaltito o recuperato attraverso una operazione diversa da quelle stabilite negli allegati B o C quali operazioni successive a quella stabilita originariamente dal produttore.

Mentre l’operazione di recupero R11 sarà considerata ammissibile solo quando, sempre a discrezione del produttore, sia stata preceduta da determinate operazioni di recupero.

D’altra parte l’articolo 188 del D.L.gs. 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

Inoltre è anche previsto che il produttore iniziale o altro detentore conservi la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Poiché il futuro destino del rifiuto è vincolato alla operazione originariamente stabilita dal produttore, non è perciò possibile che un rifiuto destinato dal produttore originario ad una operazione con codice D della filiera di smaltimento, per la quale è stabilita l’operazione seguente di destinazione, nel prosieguo della sua gestione sia avviato ad una operazione della filiera del recupero dagli altri soggetti che successivamente lo abbiano preso in carico e che lo detengano.

Al produttore, in quanto responsabile anche delle successive operazioni di gestione del rifiuto, competerà anche l’applicazione integrale della normativa ed egli dovrà perciò comunque contemperare il rispetto di tutte le norme europee e nazionali in materia di protezione dell’ambiente e gestione dei rifiuti, a partire dai quelli che ne costituiscono i principi cardine, garantendo perciò anche l’osservanza dell’art. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) del D.L.gs 152/2006, che al comma 1 in conformità alla Norma Comunitaria stabilisce che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della seguente gerarchia:

  1. prevenzione;
  2. preparazione per il riutilizzo;
  3. riciclaggio;
  4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  5. smaltimento.

E al comma 2: la gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 2

Perciò in ottemperanza alla gerarchia definita dall’art. 179 del D. L.vo 152/2006, norma mutuata da quella comunitaria prevista dall’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, i rifiuti, già dal produttore iniziale dovranno essere considerati una risorsa e la loro gestione un’opportunità economica.

Sotto l’aspetto meramente pratico ed amministrativo, la responsabilità assegnata al medesimo produttore iniziale nel decidere il destino dei rifiuti comporterà anche che egli provveda, al momento del primo trasferimento ad altro operatore, alla prima compilazione del registro di carico e scarico a norma dell’art. 190 comma 1 del D.L.gs 152/2006.3 ed a quella del FIR ai sensi dell’art. 193 del medesimo decreto, specificando la successiva operazione di gestione a cui il rifiuto è destinato.

Tale registrazione dovrà avvenire seguendo le relative procedure dettagliate rispettivamente, nel D. M. 1.4.1998 n. 148 contenente il Regolamento recante approvazione del modello di registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12,18 comma 2 lettera m) e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D. M. 1.4.1998 n. 145 contenente il Regolamento recante la definizione del modello e del contenuto del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L’assegnazione ad un rifiuto di una operazione di destino diversa da quella individuata dal produttore iniziale determinerebbe quindi la possibilità di mutarla successivamente da parte di altri soggetti, una tale procedura non solo produrrebbe ineluttabilmente una soluzione di continuità nella catena di tracciabilità del rifiuto stabilita dalla normativa ma anche uno stato di confusione.

A questo proposito è opportuno ricordare e sottolineare che la individuazione del successivo destino del rifiuto deve riferirsi non solo all’impianto a cui il rifiuto è trasferito ma deve essere riferita anche all’operazione effettiva a cui è inviato, in special modo quando il passaggio alla successiva operazione avvenga all’interno del medesimo impianto in cui è stata svolta quella originaria.

La problematica relativa alla impossibilità dell’avvio di un rifiuto omologato con un codice D della filiera di smaltimento a quella del recupero con l’attribuzione di un codice R, cioè l’invalicabilità del confine tra operazioni D ed R non risulta sia stata affrontata dalla giurisprudenza. Questa si è limitata di fatto in generale solo a ribadire la impossibilità di passare da uno stoccaggio iniziale, sia esso D15 o R13, ad un successivo identico stoccaggio D15 o R13, cioè ad una operazione di destino identica a quella originaria, indipendentemente che tali operazioni siano svolte dalla stessa impresa o da altre diverse, in quanto un tale passaggio di fatto non garantirebbe una corretta gestione del rifiuto ma renderebbe solo più complessa la tracciabilità del rifiuto stesso permettendo semplicemente l’emissione di un nuovo FIR, con la possibilità di mutare senza alcuna giustificazione i dati contenuti nel FIR originario.

In giurisprudenza si riscontra una unica sentenza che sviluppa la problematica relativa alle operazioni di destino possibili per un rifiuto per il quale sia stato definito il destino. SI tratta della sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, 8/2/2017 n. 2115, riguardante i rifiuti gestiti in una operazione di messa in riserva R13.

Nella sentenza viene confermato che le uniche possibilità di passaggio da una operazione ad un altra sono quelle stabilite dagli allegati B e C della parte IV del D.Lgs.152706 e non altre e quindi i rifiuti non possono essere conferiti in un altro impianto in cui si svolga esclusivamente la medesima operazione R13.

Il passaggio da una operazione R13 ad un’altra operazione R13 è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un’altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 “puro”, ovvero con sola messa in riserva.4

La mancanza di altre sentenze riguardanti la medesima problematica relativa alla ammissibilità di operazioni di destino diverse in alternativa a quelle stabilite dagli allegati B ed C dimostrerebbe comunque l’assenza di contenziosi o di dubbi in proposito.


  1. ALLEGATO B AL D.LGS. 152/06 m. e i. ((Operazioni di smaltimento D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente). D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione. D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 aD12. D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. (1) D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. (2) D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). —— (1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali. (2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12. ALLEGATO C AL D.LGS. 152/06 m. e i. Operazioni di recupero R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (5) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (6) R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7) R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (8) —– (4) omissis (5) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche. (6) È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici. (7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R 11.↩︎
  2. Art. 177 Dlgs 152/06 – Campo di applicazione 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE. prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo uli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo di impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. 1 rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e. in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. Art. 178 Dlgs 152/06 – Principi 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica. nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.↩︎
  3. Art. 190 comma 1 Dlgs 152/06 – 1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.↩︎
  4. Sentenza TAR Lazio, sez. II ter, 8/2/2017 n. 2115 … Giova precisare, sul punto, che l’operazione R13 identifica esclusivamente la “messa in riserva” di rifiuti per sottoporli ad altre operazioni di recupero. Più in particolare, in base all’Allegato C) del D.Lgs. 152 del 2006, si intende per Operazione di Recupero R13 “La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). L’autorizzazione in R13 consente, dunque, di mettere in deposito il rifiuto che entra nella Piattaforma con un determinato CER; dopo di che, o il rifiuto medesimo esce esattamente con lo stesso CER, destinato ad impianti che effettivamente ed oggettivamente lo recuperano (nel caso di specie, R3), oppure, se l’impianto di stoccaggio è autorizzato anche al trattamento, potrà essere quivi anche selezionato e igienizzato. Per cui, un impianto che svolge un’operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare”, propedeutico all’operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. Non anche necessariamente il contrario, nel senso che un impianto autorizzato in R13 potrà limitarsi a mettere in deposito il rifiuto per il tempo strettamente necessario indicato dalla legge, per poi mandarlo da R13 a un (come nel caso in esame) R3 che, ovviamente, dovrà essere autorizzato R13 – R3. Ora, considerando che il rifiuto non sarà trattato immediatamente, ovvero appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per un periodo di tempo in R13, esiste la possibilità di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all’effettivo recupero. Si deduce facilmente che il passaggio da un R13 ad un altro è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un’altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 “puro”, ovvero con sola messa in riserva.↩︎
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