TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17
Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 50 del 1° marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».
TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI
Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE
Articoli 1-3
(omissis)
Art. 4. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento ((del costo per kWh)) superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
(omissis)
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’articolo 26 -bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022».
Articoli 5-8
(omissis)
Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica
Art. 9. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
01. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
« 3-bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;
c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale si intende il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».
1. Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
« 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonchè nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».
1-bis. Il comma 9-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
« 9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione».
1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l’ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all’aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:
a) la conversione, entro l’anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
b) l’inserimento dell’isola di Giannutri, come territorio del comune dell’Isola del Giglio, nell’elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.
1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano »;
b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse.
Art. 9-bis. Requisiti degli impianti termici
1. All’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».
Art. 9-ter. Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree previste all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
Art. 9-quater. Modifica all’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
1. All’articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « ancorchè scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorchè scadute, ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 10. Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.
Art. 10-bis. Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale
1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.
Art. 10-ter. Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici
1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
« 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
« 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ».
Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».
Art. 11-bis. Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:
a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell’adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l’agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonchè dell’aggiornamento in materia di sicurezza;
b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l’efficienza agronomica;
c) favorire l’uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell’impatto delle attività agricole sull’ambiente;
d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell’energia necessaria al proprio funzionamento;
e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonchè per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l’elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l’introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonchè il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l’incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l’eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l’impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l’impiego di sistemi interattivi con l’operatore e con gli impianti di controllo;
q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l’introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all’uso di energia da fonti rinnovabili;
r) favorire l’introduzione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto- superficiali, per un’ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l’agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12. Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
01. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell’articolo 20, » sono inserite le seguenti: « con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».
02. All’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « , nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica ».
03. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni dell’area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico »;
b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri ».
1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ».
1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonchè, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
Art. 12 -bis. Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano.
1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) , del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016».
Art. 13. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore
1. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo è soppresso, all’ultimo periodo, dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 ».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee, all’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonchè nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore »;
b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore, »;
c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».
Art. 13-bis. Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purchè siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze »;
b) all’articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni ».
2. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie » sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell’opera con l’esercizio dell’uso civico si intende confermata »;
b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di attività o la »;
c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: « sia in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le seguenti: « compreso l’interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e, al secondo periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse;
d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: « realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le seguenti: « , compreso l’interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »;
e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:
« 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi »;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l’autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale ».
Art. 14. Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud
1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonchè alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell’area industriale di Porto Torres, nell’ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all’aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonchè alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 15. Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonchè i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.
6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ».
1-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».
Art. 16. Misure per fronteggiare l’emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi
1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonchè un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA, entro trenta giorni dall’invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l’ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un’equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.
Art. 16-bis. Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali
1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonchè di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.
2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell’investimento nonchè in coerenza con i valori di cui all’articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
b) le modalità con le quali il GSE può cedere l’energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell’ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;
c) le modalità con le quali il GSE cede l’energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17. Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza
1. All’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all’anno nel successivo triennio »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l’erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un’adeguata remunerazione dei costi di investimento dell’impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonchè le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all’erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45 milioni per l’anno 2023 e ad euro 10 milioni per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Art. 18. Individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. Al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonchè delle società concessionarie autostradali ».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
2-bis. All’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo ».
Art. 18-bis. Modifica all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità
1. All’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all’andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « e del reale costo di approvvigionamento della materia prima ».
Art. 19. Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole « Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono inserite le seguenti: « ovvero dell’Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall’Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonchè utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d’intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio può curare anche l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). ».
Art. 19-bis. Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell’uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.
Art. 19-ter. Disposizioni in materia di incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica
1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell’efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull’ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:
a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l’affievolimento dell’intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;
b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;
c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all’applicazione e all’utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19-quater. Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici
1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, nè inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.
Art. 20. Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l’autorità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 21. Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale
1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonchè misure di salvaguardia di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:
a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.
2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonchè ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l’ARERA. L’ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell’ambito delle proprie competenze.
3-bis. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell’amministrazione comunale ».
3-ter. Dopo il comma 319 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
« 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l’attività di assistenza tecnica, fino all’1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull’esecuzione del programma ».
Titolo II
POLITICHE INDUSTRIALI
Articoli 22-25bis
(omssis)
Titolo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Articoli 26-28
(omissis)
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Articoli 28bis-35bis
(omissis)
Art. 36. Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
01. All’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all’ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo» e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;
c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:
«2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell’Arma dei carabinieri, appartenenti all’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione».
1. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l’autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
1-bis. All’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l’autorità competente,» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis,» e, al terzo periodo, le parole: «all’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis,».
1-ter. Il comma 6-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l’applicazione di tali disposizioni; ove, all’esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto».
Articoli 37-39
(omissis)
Art. 40. Sorveglianza radiometrica 1. All’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina: a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica , e i contenuti della relativa attestazione; b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4; c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. 3 -bis . Le disposizioni dell’allegato XIX si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.». 2. L’allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.
Articoli 41-41bis
(omissis)
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articoli 42-43
(omissis)
ALLEGATO A
(articolo 40, comma 2)
“Allegato XIX
(articolo 72, comma 3)
CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:
a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento;
d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, per la verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all’esistenza, all’autenticità, all’accuratezza e validità di documenti;
e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l’esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata a scopo industriale o commerciale l’attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2 , individuati nell’Allegato 3 del presente allegato;
h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;
i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell’ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;
j) “sorveglianza radiometrica”: l’obbligo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.
Articolo 2 (Finalità)
1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
Articolo 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d’importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell’allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:
a) attività d’importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell’allegato 2;
b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell’allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b) , opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.
4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b) , l’applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un’attività di controllo effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Con protocollo d’intesa tra le autorità competenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l’attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell’origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell’operatore economico.
Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione)
1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:
a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall’articolo 6, commi da 1 a 5;
b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell’allegato 2 per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) , con le modalità disciplinate dall’articolo 6, comma 6;
c) i prodotti finiti in metallo elencati nell’allegato 2, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) , alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall’articolo 6, comma 6.
2. L’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito, riportato nell’allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell’allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell’allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica)
1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell’articolo 6.
2. La sorveglianza radiometrica consiste:
a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.
3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell’articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all’articolo 6, comma 1, lettera b).
5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destinazione.
6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.
7. Nell’ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto.
Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:
a) effettuano la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.
3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un’apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
4. I controlli di cui ai commi 1, 2 , lettera a) , e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all’esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all’ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).
6. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) , che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all’allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) , che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all’allegato 2, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell’attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all’origine di cui all’articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a) .
Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica)
1. Salvo l’utilizzo del modello di cui all’allegato 1 per l’attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell’articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:
a) estremi del carico;
b) tipologia del materiale metallico;
c) provenienza;
d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
h) nominativo dell’operatore addetto all’esecuzione delle misure radiometriche;
i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
j) conclusioni sull’accettazione o eventuale respingimento del carico/ materiale.
2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all’articolo 6, comma 3.
3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l’esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all’articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.
4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell’archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.
Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche)
1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l’abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:
a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell’impianto d’intesa con l’esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all’allegato 3, sia collaboratore diretto dell’esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell’ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l’obbligo di attestazione, da parte dell’esperto di radioprotezione, dell’avvenuta sorveglianza radiometrica;
b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all’articolo 9;
c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell’esperto di radioprotezione;
d) si attenga alle procedure scritte definite dall’esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.
2. L’esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell’articolo 72 del decreto legislativo.
Articolo 9 (Informazione e formazione del personale)
1. L’informazione, la formazione e l’eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell’informazione e della formazione comprendono:
a) concetti base in materia di radioprotezione;
b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;
f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
g) modalità di esecuzione dei controlli;
h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all’interno dei carichi.
Articolo 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)
1. Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall’uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all’allegato 1, in luogo dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all’articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.
Allegato 1
Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO
Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito
Allegato B
(omissis)