Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito alla disciplina specifica da applicare al fango derivante dalla depurazione delle acque reflue, riflettendo in particolare sul “quando” esso possa essere assoggettabile alla disciplina degli scarichi e non a quella dei rifiuti. (M. Sanna).
Un secondo approfondimento, riguarda la tutela dall’inquinamento acustico prevista dalla normativa italiana, un tipo di inquinamento ingiustamente considerato secondario rispetto ad altri. (G. Amendola).
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- Un impianto di trattamento fanghi di un depuratore se realizzato nella stessa area ma autonomo da questo è soggetto alla normativa sui rifiuti perché l’attività non rientra nella depurazione delle acque;
- Il gestore ha l’obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione necessari a contrastare i processi di obsolescenza dell’impianto– né le prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale costituiscono un dato immodificabile;
- La combustione illecita di rifiuti vegetali abbandonati è punita meno gravemente solo quando ad essi non sono aggiunti altri materiali – come carta o liquidi;
- L’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza, ai sensi degli articoli 318-bis e ss. Del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale;
- Valenza del c.d. screening, di cui all’art. 19 del D. lgs. 152/2006.
Tra le nuove norme comunitarie e nazionali vengono segnalate:
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 agosto 2024 n. 294. Decreto interministeriale che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato.
Segnaliamo inoltre le seguenti risposte ad interpelli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
- Risposta ad interpello MASE 23 Luglio 2024, n. 136902. Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 – Quesito concernente i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- Risposta ad interpello MASE 30 Luglio 2024, 141619. Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’art. 8, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2003 (criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica).
- Risposta ad interpello MASE 1 agosto 2024, n. 143188. Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 – Chiarimenti in materia di operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell’art. 187, comma 2, D.Lgs. n.152/2006;
- Risposta ad interpello MASE 1 agosto 2024, n. 143191. Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati;
- Risposta ad interpello MASE 1 agosto 2024, n. 143192. Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti sulla possibilità di utilizzo del biochar in impianti di compostaggio ovvero in impianti per la produzione di calcestruzzo.
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