Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito ai trattamenti ammissibili dei rifiuti contenenti inquinanti POPs in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1021 e dalle convenzioni internazionali stipulate nel tempo al fine di limitare la produzione e la diffusione dei POPs. (M. Sanna)
Un secondo approfondimento riguarda la recente condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea di Giustizia per inadempimento della normativa comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (G. Amendola)
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- è necessario definire un termine massimo di inizio dell’azione riparatoria;
- estensione degli obblighi di attivare la procedura di bonifica agli amministratori della società;
- i fanghi prodotti dall’attività di depurazione dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento.
Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:
- Regolamento (UE) 2025/623 della Commissione del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione;
- Regolamento (UE) 2025/625 della Commissione del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorura-ti a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione;
- Regolamento (UE) 2025/627 della Commissione del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantella-mento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/772 della Commissione del 16 aprile 2025 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 aprile 2025. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)
Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:
- Risposta ad Interpello del 14 aprile 2025, n. 71143 concernente l’applicazione dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, dell’allegato 5, parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006;
- Risposta ad Interpello del 17 aprile 2025, n. 74316 concernente il riferimento da considerare per individuare le migliori tecniche disponibili, e conseguentemente definire i limiti emissivi, per una centrale turbogas esistente a seguito della sostituzione della sola turbina a gas.