Sommario Gennaio 2023

Proponiamo per l’inizio di questo nuovo anno un approfondimento sulla gestione dei rifiuti inerti alla luce della recente normativa nazionale, di quella passato e di quanto previsto dal Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (M. Sanna).

Il secondo approfondimento riguarda il rapporto tra il delitto di traffico illecito di rifiuti e quello d’inquinamento ambientale, in particolare l’elemento psicologico, gli strumenti dell’accertamento, l’inasprimento della pena qualora come conseguenza non voluta dal delitto di inquinamento derivino lesioni o morte di una o più persone, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società e la confisca. (G. De Nozza – Parte III).

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • i titolari di imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere tale condotta;
  • ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente l’indicazione degli elementi di valutazione ritenuti rilevanti;
  • il reato di gestione illecita di rifiuti può riguardare anche chi svolge una attività primaria diversa;
  • Rientra nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta
  • per applicare ad un miscuglio di acque reflue urbane ed acque industriali il regime più favorevole, l’onere della prova spetta ai soggetti interessati;
  • il proprietario deve dissuadere l’abbandono di rifiuti nel suo terreno;
  • il messaggio pubblicitario nel prospettare benefici ambientali deve essere veritiero, pertinente e scientificamente verificabile.

Tra le nuove norme comunitarie vengono segnalate:

  • Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica;
  • Regolamento UE 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti
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