Sommario Dicembre 2024

Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito alla rilevanza, specie in ambito autorizzatorio, della determinazione del momento specifico del processo di recupero in cui un rifiuto, passa allo status di EoW. (M. Sanna).

Un secondo approfondimento, riguarda la gestione degli effluenti di allevamento e in particolare quando essi rientrano nella definizione di “scarichi” ovvero quando devono invece essere qualificati come rifiuti (G. Amendola).

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • Ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata. Né è necessaria una gestione totalmente difforme da quanto autorizzato;
  • In assenza di uno «scarico» in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/32006;
  • Per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato non deve necessariamente essere verificata attraverso un accertamento tecnico specifico, quando gli elementi acquisiti danno contezza della irregolarità delle operazioni svolte;
  • L’attività svolta mediante un impianto industriale privato ha carattere imprenditoriale ed è sottratta al perimetro dell’affidamento regolamentato del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  • Al fine di individuare il responsabile dell’inquinamento, ed il medesimo è necessario un rigoroso accertamento.

Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:

  • DIRETTIVA (UE) 2024/2881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2786 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE senza verifica;
  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2787 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali costituenti 9;
  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2788 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2024 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 11
  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2790 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2024 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 1;

Segnaliamo inoltre le seguenti risposte ad interpelli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:

  • RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 NOVEMBRE 2024, N. 214093

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