Sommario Aprile 2026

Continuiamo ad approfondire gli adempimenti relativi al regolamento REACH, evidenziando in particolare le possibili criticità nell’applicazione dell‘esenzione dall’obbligo di registrazione di cui all’art. 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento, ai materiali End of Waste. (M. Sanna)

Un secondo approfondimento esamina la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la città di Torino in merito al superamento dei limiti normativi previsti per i principali inquinanti atmosferici e la mancata adozione di piani idonei a consentire che il periodo di superamento dei valori limite fissati, in particolare per il NO2, fosse il più breve possibile. (G. Amendola)

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • La possibile riutilizzazione economica del materiale non esclude comunque la sua natura di rifiuto;
  • Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati alle operazioni; l’inosservanza di tale regola configura il reato di illecita gestione di rifiuti;
  • L’art. 452-septies cod. pen. presidia le funzioni di controllo e vigilanza ambientali, siccome compromesse o ostacolate, e prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività;
  • Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose possono essere riutilizzati solo dopo una completa bonifica che garantisca l’assenza di residui tossici e condizioni di sicurezza per la salute e l’ambiente. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi.

Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:

  • Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2026 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2026. Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l’esportazione dei rottami metallici;
  • Regione Lazio. Regolamento regionale 17 marzo 2026, n. 2. Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati.

Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:

  • Risposta ad Interpello del 5 febbraio 2026, n. 24625 concernente la corretta gestione dei rifiuti del ciclo estrattivo e di lavorazione delle cave di ardesia;
  • Risposta ad Interpello del 5 febbraio 2026, n. 25149 concernente chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982;
  • Risposta ad Interpello del 11 febbraio 2026, n. 29231 concernente chiarimenti in materia di gestione delle discariche per rifiuti inerti.

In controcopertina questo mese, per concludere fuori tema, una foto ed il suo commento: L’abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte

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