Autorizzazione di limiti di emissione più rigorosi di quelli legali per un impianto di incenerimento rifiuti e valenza del carico termico nominale
Sentenza del Consiglio di Stato 3 marzo 2023, n. 2245
L’articolo 29-sexies, comma 4-ter, Dlgs 152 del 2006 , prevede che l’autorità competente possa fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici:
1) quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni (articolo 29-septies);
2) quando lo richieda la normativa regionale;
3) quando, in mancanza di AIA, lo richieda il provvedimento autorizzatorio. Pertanto, da tale disposizione si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili come è avvenuto nel caso in esame, nel quale l’interessata non ha comprovato che l’impianto, peraltro realizzato ed in attività da molteplici anni, possegga i requisiti della migliore tecnologia disponibile.
Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione abbia imposto limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto. Occorre inoltre precisare che all’impianto in esame non si applica l’articolo 35 del DL n. 133 del 2014 in quanto, ai sensi del comma 1 della norma citata, l’impianto non è autorizzato a livello nazionale, bensì regionale, e non costituisce un’infrastruttura strategica di interesse nazionale come previsto dal Dpcm del 10 agosto 2016. … le ragioni squisitamente tecniche — per le quali sono state dettate le prescrizioni sopra indicate e sono stati stabiliti i relativi parametri delle emissioni, come individuate nell’istruttoria procedimentale — non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorquando, come nel caso di specie, non trasmodano nella abnormità e nella palese illogicità (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1761 del 14 marzo 2022; n. 8754 del 31 dicembre 2021; n. 1714 del 1 marzo 2021).
Il Giudice amministrativo, infatti, non può sostituirsi alle valutazioni, anche di tipo tecnico, riservate alle amministrazioni pubbliche di settore.
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L’articolo 35, comma 3, del Dl n. 133 del 2014 prevede che “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo…”. L’articolo 237-sexies, primo comma lettera b), prevede che; “1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente. b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto”.
Il carico termico nominale non è tutto ciò che può essere bruciato in un impianto ma è il quantitativo massimo che l’impianto è autorizzato a incenerire. Pertanto, per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno.
Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 3 marzo 2023, n. 2245