Il superamento delle soglie dalla Seveso III va verificato ex ante sulla base della capacità dell’impianto e non può essere autodeterminato dal gestore
Sentenza Tar Toscana 4 maggio 2023, n. 446
… resta confermato il principio di diritto, affermato con sicurezza dal Consiglio di Stato, secondo cui la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dal Dlgs 105/2015, ai fini dell’assoggettamento dello stabilimento alla medesima normativa, non può essere devoluta all’autodeterminazione del gestore attraverso una verifica svolta “momento per momento” sulla base di procedure operative, ma deve essere effettuata ex ante, in via previsionale, sulla base della capacità degli impianti, così come ufficialmente accertata dal provvedimento autorizzatorio. …
… è peraltro evidente come l’adozione di un sistema informatizzato di gestione, che consentisse il monitoraggio continuo ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento, avrebbe senso solo se vi fossero la previsione della possibilità d’introduzione nello stabilimento di sostanze pericolose in quantità superiore rispetto alla soglia minima e la relativa capacità ricettiva, il che però già sarebbe sufficiente a determinare l’assoggettamento dell’impianto agli obblighi di cui al Dlgs n. 105/2015. Rendendosi dunque evidente come il concetto di “previsione”, in base a quanto stabilito dal Dlgs 105/2015, in quanto implica un’anticipazione della cautela, contrasti con una verifica momento per momento da parte del gestore dell’impianto, consentendosi altrimenti un’elusione dell’applicazione della normativa vigente e un aumento della soglia di rischio della verificazione d’incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze pericolose.
Testo completo della Sentenza del Tar Toscana 4 maggio 2023, n. 446