Sentenza Tar Lazio 20 marzo 2023, n. 4830

Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ma può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva

Sentenza Tar Lazio 20 marzo 2023, n. 4830

Nel senso della priorità ricorso avverso il diniego dell’Aia depone il rapporto procedimentale tra Via e Aia, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 8 giugno 2017, n. 1339) secondo cui “la procedura di Via investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 luglio 2016, n. 3000), mentre l’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è invece il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della Via è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’Aia. La Via precede quindi il rilascio dell’Aia e ne condiziona il contenuto. L’Aia è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali. L’esame in sede di Aia richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale. Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’Aia sulla procedura di Via, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda.

Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva (cfr. Consiglio di Stato Sezione V 26 gennaio 2015 n. 313), poiché solo l’Aia è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto.

Testo completo della Sentenza del Tar Lazio 20 marzo 2023, n. 4830

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]