Sentenza della Corte di Giustizia UE del 8 maggio 2025, causa C-236_2024

Qualora l’autorità competente a determinare se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, sia anche il committente del progetto, in relazione all’assolvimento di tale compito deve essere applicata un’appropriata separazione tra funzioni confliggenti

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 8 maggio 2025, causa C-236/2024

… l’articolo 9-bis della direttiva 2011/92 si applica qualora l’autorità competente valuti se un progetto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva debba essere sottoposto alla valutazione del suo impatto ambientale.

Di conseguenza, conformemente a tale articolo 9-bis, secondo comma, qualora l’autorità competente a procedere a tale determinazione sia anche il committente del progetto interessato, gli Stati membri provvedono, almeno, a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento di tale compito.

Tale appropriata separazione deve essere organizzata in modo tale che un’entità amministrativa, interna all’autorità competente a procedere a detta determinazione, disponga di un’autonomia reale, che implichi in particolare che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia quindi in grado di svolgere il suo compito in modo oggettivo [v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2011, S. (NI) ea., C-474/10, Eu:C:2011:681, punto 43].

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 9-bis della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità competente a determinare se un progetto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 debba essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente agli articoli da 5 a 10 della direttiva 2011/92 , sia anche il committente del progetto interessato, deve almeno essere applicata un’appropriata separazione tra funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento di tale compito.

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