Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023, causa C-197_22

Acque destinate al consumo umano devono essere ricondotte quanto prima al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023, causa C-197/22

… come risulta dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/83, il ripristino della qualità delle acque destinate al consumo umano contemplato da tale disposizione deve intendersi come ristabilimento di una qualità di tali acque conforme ai valori parametrici previsti dal diritto nazionale, i quali, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell’allegato I di quest’ultima.

… l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato I, parti A e B, di quest’ultima, addossa agli Stati membri un obbligo di risultato per quanto riguarda le misure adottate affinché le acque suddette siano, almeno, conformi alle prescrizioni del citato allegato I. Ne consegue che, alla luce del nesso diretto istituito dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva tra il mancato rispetto di tali prescrizioni e l’obbligo di provvedere all’adozione dei provvedimenti correttivi necessari (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, EU:C:2017:267, punto 82), quest’ultimo obbligo deve essere esso stesso considerato come un obbligo di risultato, che impone agli Stati membri di fare in modo che venga ottenuto il ripristino di una qualità di tali acque conforme ai valori parametrici fissati dal diritto nazionale ad un livello almeno altrettanto rigoroso di quello richiesto dalle suddette prescrizioni.

… l’ultima disposizione sopra citata impone agli Stati membri di provvedere affinché i suddetti provvedimenti correttivi vengano adottati «quanto prima». Essa fissa dunque nei confronti di detti Stati membri un dovere di celerità, il quale è rafforzato dall’obbligo complementare enunciato dalla medesima disposizione di «[dare] priorità all[‘esecuzione dei suddetti provvedimenti], tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana». Infatti, una tale celerità è richiesta al fine di non compromettere l’obiettivo, enunciato nel considerando 13 della direttiva 98/83, di garantire, mediante la fissazione di siffatti valori parametrici, un livello elevato di tutela della salute.

… a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 98/83, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto i loro obblighi di cui a tale disposizione, nonché all’articolo 4 e all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 di quest’ultima è dovuta all’impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali e ristoranti. Ne consegue che, indicando, al citato articolo 8, paragrafo 2, che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti correttivi necessari «salvo l’articolo 6, paragrafo 2», il legislatore dell’Unione ha inteso esonerare gli Stati membri dall’obbligo di adottare tali provvedimenti soltanto nel caso in cui quest’ultima disposizione sia applicabile.

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