Per stabilire se una VIA sia necessaria o meno, sulla base delle informazioni messe a disposizione da un terzo, l’autorità competente prima di decidere deve consentire al committente di fornirle informazioni supplementari
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 marzo 2025, causa C-41/2024
… secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 si deduce che una Via deve essere effettuata quando vi è la probabilità o un rischio che il progetto in questione abbia effetti significativi sull’ambiente. Tenuto conto del principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di tutela di livello elevato perseguita dall’Unione in campo ambientale, alla luce del quale deve essere interpretata la direttiva 2011/92, si ritiene che un tale rischio esista qualora non si possa escludere, sulla base di elementi oggettivi, che il progetto in questione possa avere effetti significativi sull’ambiente.
… nell’ambito della procedura di verifica preliminare, la quale mira a stabilire se una Via sia necessaria, spetta all’autorità competente prendere in considerazione tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, comprese le informazioni che le sono state presentate spontaneamente da un terzo, quando tali informazioni contengono elementi oggettivi che le consentono di valutare l’esistenza del rischio che il progetto abbia un significativo impatto ambientale. … nell’ipotesi in cui, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione da un terzo, l’autorità competente ritenga che non si possa escludere che il progetto interessato possa avere effetti significativi sull’ambiente, essa deve consentire al committente di fornirle informazioni supplementari prima di decidere se una Via sia necessaria o meno per tale progetto.
[…]
l’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura di verifica preliminare condotta ai sensi di tale disposizione, un terzo abbia fornito all’autorità competente elementi oggettivi in merito a un potenziale impatto ambientale significativo di tale progetto, in particolare su una specie protetta ai sensi della direttiva 92/43, tale autorità deve chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari e tenerne conto prima di decidere se una Via sia necessaria o meno per detto progetto.
Per contro, nell’ipotesi in cui, nonostante le osservazioni presentate a detta autorità da tale terzo, si possa escludere, sulla base di elementi oggettivi, che tale progetto possa avere un impatto ambientale significativo, la stessa autorità può decidere che una Via non è necessaria, senza che essa sia tenuta a chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari.