Sentenza della Corte di Cassazione III Sezione n. 9954 del 15 marzo 2021

La qualifica di P.G. per il personale ARPA

“La qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria da parte del personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale (ARPA) è stata oggetto di disamina da parte di questa Corte con una pronuncia, menzionata in ricorso e nella sentenza impugnata, all’esito della quale si è affermato che detto personale riveste tale qualifica nello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale e della rilevanza, anche costituzionale, del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale (Sez. 3, n. 50352 del 3/11/2016, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 268602). … il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.”

Preavviso per l’esecuzione delle analisi

Per ciò che concerne, infine, l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza, si è ricordato che la legge non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie (Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014 (dep. 2015), Arsena, Rv. 262750), ciò in quanto l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Sez. 3, n. 15170 del 29/1/2003, Piropan M, Rv. 224456)

Specificità dell’accertamento dei reati ambientali

“Nulla impedisce al Pubblico Ministero di fare ricorso, nel rispetto delle norme processuali, a più istituti contestualmente, assicurando il più ampio diritto di partecipazione e difesa agli interessati.

16. Deve conseguentemente ribadirsi il principio, già affermato nella richiamata sentenza 4238/2019, secondo cui la particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l’oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati, i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative.

 … tanto l’art. 360, quanto l’art. 364 cod. proc. pen. prevedono l’avviso alla persona sottoposta alle indagini, ma è evidente che, se il soggetto destinatario dell’avviso non risulta compiutamente identificato, ciò non impedisce il compimento dell’atto.

Ciò si è ripetutamente affermato in precedenti decisioni riguardanti specifici atti di indagine che richiedono il preventivo avviso all’interessato.

Si è così stabilito, in tema di accertamenti tecnici irripetibili, che l’obbligo dell’avviso sussiste nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all’espletamento dell’attività peritale (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P, Rv. 275058; Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B, Rv. 263858; Sez. 2, n. 45929 del 24/11/2011, Cocuzza, Rv. 251373; Sez. 4, n. 20591 del 23/2/2010, Colesanti e altro, Rv. 24732701 ed altre prec. conf.).”

La fase post-operativa fa parte della gestione della discarica

“Che l’attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post operativa e che lo svolgimento di detta attività in assenza del prescritto titolo abilitativo configura il reato sanzionato dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06.

Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi in altre successive decisioni (Sez. 3, n. 14724 del 24/5/2019 (dep. 2020), Gatti, non massimata; Sez. 3, n. 35189 del 12/4/2019, Crisafulli, non massimata; Sez. 3 n. 30018 del 1/12/2017 (dep. 2018), Travaglia, non massimata; Sez. 3, n. 54523 del 14/6/2016, Marinelli, Rv. 268582; Sez. 7, n. 45957 del 23/9/2016, Giacomini, non massimata; Sez. 3, n. 39781 del 13/4/2016, Pajardi, Rv. 268236; Sez. 4, n. 29627 del 21/4/2016, Silva e altri, Rv. 267844, non massimata sul punto e relativa alla medesima vicenda trattata dalla sentenza Rubegni. V. anche Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016 (dep. 2017), Messina e altri, Rv. 270354).
… l’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado”

L’attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo non è una operazione di trasformazione

“L’attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo non costituisce un’operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell’art. 186, d.lgs. 152/06, in quanto non determina, di per sé stessa, alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale (Sez. 3, n. 41331 del 7/10/2008, Marsella, Rv. 241529. Conf. Sez. 3, n. 32797 del 18/3/2013, Rubegni, cit.; Sez. 3, n. 25429 del 1/7/2015 (dep. 2016), Gai, Rv. 267182).

Si tratta, ad avviso del Collegio, di principio condivisibile, poiché ciò che rileva sono l’identità merceologica e le caratteristiche chimiche e fisiche del materiale trattato, che devono rimanere inalterate, poiché, diversamente, l’operazione eseguita consisterebbe in una vera e propria attività di recupero.”

Verifica del pregiudizio ambientale

“L’assenza di pregiudizio ambientale richiesta dalla norma deve essere considerata nel senso che si richiede una verifica in concreto e non anche basata su valutazioni teoriche o principi generali, come emerge chiaramente dal tenore dell’art. 186 nella sua prima stesura, il quale si riferisce a limiti massimi e livelli di concentrazione il rispetto dei quali necessita, evidentemente, di accertamenti specifici, come emerge da alcune decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22038 del 10/5/2006, Berrugi e altri, Rv. 234482; Sez. 3, n. 49826 del 1/12/2009, Bonassisa, Rv. 245748).

… La certezza del riutilizzo, inoltre, dovrà essere dimostrata sulla base di dati oggettivi e riscontrabili, dovendosi conseguentemente escludere che contratti, dichiarazioni dei soggetti coinvolti, accordi, o altre manifestazioni di volontà o di intenti comunque espressi possano ritenersi idonei allo scopo.

…ciò che importa   non è quanto stabilito nei documenti citati o nelle “dichiarazioni di intenti” (così definite in sentenza) degli appaltatori, che ben può corrispondere al dato normativo, bensì quanto in concreto verificatosi, se, cioè, ciò che è stato trattato come terre e rocce da scavo gestite in conformità delle disposizioni in deroga fosse effettivamente tale, dimostrazione che deve essere offerta, per le ragioni già indicate, dai soggetti interessati”

Giudizio sulla legittimità dell’autorizzazione e reati ambientali

“La valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma, anzi, comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato; che il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale dì un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un’identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna “disapplicazione” del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza sulla sfera riservata alla pubblica amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice e che l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) costituisce inoltre un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all’apprezzamento della colpa.”

47. Ne consegue che la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia.”

Cass. Sez. III n. 9954 del 15 marzo 2021 (PU 19 gen 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. PM in proc. Tozzi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 30 ottobre 2017 ha assolto, per insussistenza del fatto, Gennarino Tozzi, Tonino Russo, Michele De Capoa, Mauro Dall’Acqua e Felice Rossi dalle imputazioni di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, relativamente ai reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva; Gennarino Tozzi, Tonino Russo, Riccardo Fusi, Roberto Bartolomei, Massimo Maiani e Claudio Eusebio dalle imputazioni di cui ai capi 4, 5 e 6 della rubrica, relativamente ai reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva; Gennarino Tozzi, Tonino Russo, Alfonso Toto e Francesco Talone dai reati di cui ai capi 7, 8 e 9 della rubrica, relativamente ai reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva; Gennarino Tozzi, Tonino Russo, Riccardo Fusi, Roberto Bartolomei, Luciano D’Onofrio, Claudio Eusebio, Lorenzo Scolavino, Daniele Franceschini, Angelo Volpe e Flaviano Iezzi relativamente ai reati di cui ai capi 10, 11, 12, 13 e 14 della rubrica, riferiti ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva. Le condotte contestate risultano essere state poste in essere in relazione ad interventi effettuati per la società “Autostrade per l’Italia s.p.a.” in relazione ai lavori denominati lotto 11, 12 e 13 della variante di valico per la realizzazione di tratti autostradali.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deducendo i motivi di seguito sintetizzati.

3. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, impugnando peraltro contestualmente diverse ordinanze istruttorie pronunciate in dibattimento alle udienze del 25 giugno 2013, 9 dicembre 2013, 12 gennaio 2015, 4 maggio 2015, 18 maggio 2015 e 16 gennaio 2017, ritenendo che il Tribunale, in palese contrasto con disposizioni di legge e principi giurisprudenziali, avrebbe erroneamente ritenuto che gli ispettori dell’ARPAT nell’esercizio delle loro funzioni non siano ufficiali di polizia giudiziaria, dichiarando conseguentemente nulli o, comunque, inutilizzabili tutti gli atti da loro compiuti.

4. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, impugnando contestualmente l’ordinanza istruttoria pronunciata in dibattimento nel corso dell’udienza del 12 gennaio 2015 con richiamo ad altre precedenti ordinanze, ritenendo violate le disposizioni processuali in tema di ammissione delle prove, quelle sulla disciplina delle ispezioni e dei campionamenti in contraddittorio, nonché quelle sugli accertamenti tecnici irripetibili, osservando che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato nulli ed inutilizzabili un decreto di ispezione, i verbali di ispezione e le conseguenti analisi svolte nelle forme di accertamenti tecnici non ripetibili e, conseguentemente, anche la consulenza espletata dai consulenti nominati in corso di ispezione, rilevando che, anche in questo caso, il provvedimento ritenuto nullo e gli atti conseguenti considerati inutilizzabili sarebbero frutto di una interpretazione contraria alla lettera della legge ed ai principi giurisprudenziali espressi sul tema.

5. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, ritenendo che il giudice del merito abbia erroneamente interpretato la disciplina del reato abituale e permanente e le norme processuali concernenti la modifica delle imputazioni (art. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.), impugnando contestualmente l’ordinanza emessa all’udienza del 12 gennaio 2015 e lamentando che il Tribunale avrebbe illegittimamente negato la contestazione suppletiva con modifica dell’imputazione dei capi da 1 a 13 della rubrica ritenendo la sussistenza di un fatto nuovo ai sensi dell’art. 518 cod. proc. pen.  pur in presenza della prosecuzione di una condotta illecita in un reato abituale ed in un reato permanente connesso (attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva).

6. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla nozione di rifiuto considerata dal giudice del merito, che non terrebbe conto di quanto disposto nell’Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 relativamente alla classificazione del rifiuto, avendo il Tribunale qualificato il materiale in questione sulla base della sua prevalente consistenza tipologica e non considerando, invece, la fonte di produzione.

7. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi dei rifiuti e, conseguentemente, in relazione alla quantificazione dell’ingente volume degli stessi, avendo il giudice del merito ritenuto del tutto privo di efficacia probatoria in tal senso il contenuto della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) e del registro di carico e scarico dei rifiuti.

8. Con un sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all’art. 186 d.lgs. 152/2006 ed alle disposizioni in tema di sottoprodotti, ritenendo che giudice abbia erroneamente applicato la norma extra-penale e quella penale incriminatrice interpretando l’art. 186 senza valutare la necessaria compresenza di tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge per il riconoscimento della deroga alla disciplina generale sui rifiuti e ritenendo che fossero necessari sono alcuni tra i requisiti richiesti dalla legge, interpretandone altri in via restrittiva ed abrogante e, segnatamente: non avendo ritenuto rilevanti, per escludere la deroga, i trattamenti preliminari cui i rifiuti erano sottoposti; avendo ritenuto applicabile retroattivamente la norma tecnica sulla normale pratica industriale, che elencava una serie di trattamenti preliminari come estranei ad un trattamento di un rifiuto; avendo ritenuto applicabile restrittivamente il requisito della compatibilità ambientale, limitandolo alla sola composizione chimica e non ritenendo rilevante verificare gli impatti ambientali in relazione all’impiego finale; avendo escluso che la certezza dell’utilizzo implichi anche certezza dei tempi e modi di impiego, bastando un progetto iniziale, ancorché non completato.

9. Con un settimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 186 d.lgs. 152/2006 ed alle disposizioni in tema di sottoprodotti in relazione al d.m. 161/2012, avendo il Tribunale attribuito a tale decreto una valenza retroattiva integratrice del precetto penale, applicando dunque retroattivamente norme tecniche extra-penali non integratrici del precetto, successive rispetto alle condotte contestate e qualificative di taluni dei requisiti del sottoprodotto ora per allora.

10. Con un ottavo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ritenendo che il giudice del merito non abbia adeguatamente esercitato il potere di verifica degli elementi essenziali della condotta contestata nella fattispecie incriminatrice ed, in particolare, per aver ritenuto che accordi tra privati o anche auto-dichiarazioni dell’appaltatore o concessionario potessero derogare alla legge ambientale; per errato esercizio del potere di verifica della legittimità, da parte del giudice penale, delle autorizzazioni e procedure amministrative. In particolare, per aver errato nel procedimento interpretativo di verifica della riconducibilità delle condotte contestate alla fattispecie astratta nella parte in cui è stata attribuita una sorta di presunzione di legittimità ai piani di gestione delle terre (auto-dichiarazioni) ed a supposti accordi tra produttore di rifiuti ed ente controllore (ARPAT) che autorizzavano trattamenti preliminari sui rifiuti qualificandoli come normali pratiche industriali esenti da autorizzazione alla gestione come recupero di rifiuti, in ciò presumendo tali attività autorizzate consentite, indipendentemente dalla doverosa verifica che fossero in contrasto con la normativa vigente ed, anzi, attribuendogli efficacia derogatoria.

11. Con un nono motivo di ricorso deduce la violazione di legge, per avere il giudice del merito attribuito valenza ultra-attiva a norme non più in vigore in relazione ai fatti contestati, posti in essere sotto la vigenza dell’art. 186 d.lgs. 152/2006.

12. Con un decimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, ritenendo che il giudice del merito abbia erroneamente fondato la motivazione in diritto su premesse giuridiche completamente errate o parziali e distorte in materia di definizione della nozione di rifiuto, della definizione di recupero e della definizione di sottoprodotto.

13. Con un undicesimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e contestualmente impugna l’ordinanza emessa all’udienza del 12 gennaio 2015, per avere giudice ritenuto inammissibile la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. per i reati contestati dal capo 1 al capo 14. Il ricorrente formula, a tale proposito, osservazioni in relazione alla data di commissione degli stessi reati ed al termine massimo di prescrizione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

14. La difesa di Gennarino Tozzi ha presentato memoria con la quale, analizzati criticamente i singoli motivi del ricorso del Pubblico Ministero e ritenuta la correttezza della sentenza impugnata, richiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

15. Con memoria depositata nell’interesse di Michele De Capoa, Mauro Dall’Acqua, Felice Rossi e HCE Costruzioni s.p.a., responsabile civile, a firma Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Tagliaferri, Roberta Boccadamo, Eriberto Rosso e Grazia Volo viene preliminarmente posta in discussione la possibilità di impugnazione delle ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza con ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.  
Vengono poi presi in considerazione e sottoposti a diffusi rilievi critici i singoli motivi di ricorso del Pubblico Ministero ed allegato un parere pro veritate sulla natura (rifiuti o terre e rocce da scavo) dei residui menzionati nell’imputazione.

16. Altra memoria, ancora nell’interesse di Michele De Capoa, è stata presentata dagli avvocati Francesco Tagliaferri e Roberta Boccadamo richiamando la precedente memoria sottoscritta unitamente ad altri difensori e soffermandosi, in particolare, sulla posizione specifica del loro assistito, evidenziando come il ricorso del Pubblico Ministero non riguarderebbe le imputazioni rispetto alle quali questi è stato assolto per non aver commesso il fatto (capi 37 e 46) ed osservando che, in ogni caso, sarebbero prescritti i reati di cui ai capi 1, 2 e 3  

17. Con memoria depositata nell’interesse di Tonino Russo a firma Avv. Gilberto Giusti e Antonio D’Avirro vengono singolarmente sottoposti a vaglio critico i motivi di ricorso del Pubblico Ministero.

18. L’Avv. Paola Severino ha presentato altra memoria nell’interesse di Gennarino Tozzi, lamentando la tardività del ricorso del Pubblico Ministero e la inammissibilità del primo e del secondo motivo di impugnazione perché non riferibile, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., analizzando criticamente, come gli altri difensori, i singoli motivi di ricorso.     


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Occorre premettere che i reati cui viene fatto riferimento in ricorso – tra i quali non rientrano quelli di cui ai capi 37 e 46 ai quali fa riferimento la memoria nell’interesse di Michele De Capoa presentata dagli avvocati Francesco Tagliaferri e Roberta Boccadamo, indicata in premessa – per le ragioni che si diranno in seguito, non sono prescritti.

2. La vicenda esaminata dal Tribunale riguarda la realizzazione di un’opera imponente, con utilizzo di specifiche tecnologie nell’ambito di un’attività particolarmente complessa, che ha evidentemente richiesto la disamina di numerosi atti, come emerge dai richiami contenuti in sentenza e nell’atto di impugnazione.
Occorre preliminarmente dare atto del fatto che, nelle memorie depositate, sono state prospettate dalla difesa degli imputati alcune questioni che attengono alla ammissibilità del ricorso e rilevabili anche di ufficio, la cui natura pregiudiziale ne impone la immediata trattazione.

3. La prima questione è quella prospettata nella memoria a firma Avv. Volo circa la la possibilità di impugnazione delle ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza con ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.  
Occorre innanzi tutto considerare, a tale proposito, che l’art. 586 cod. proc. pen. fissa il principio generale secondo cui, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza e che l’impugnazione è ammissibile anche se la sentenza viene impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.
Costituiscono dunque eccezione a tale principio generale i casi in cui sia espressamente prevista la possibilità di autonoma impugnazione dell’ordinanza.
Va anche rilevato come l’art. 586 cod. proc. pen. si riferisca genericamente alla “impugnazione”, senza alcuno specifico riferimento al mezzo con il quale questa debba intervenire.
Anche l’art. 569 cod. proc. pen., nel disporre che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado possa proporre direttamente ricorso per cassazione, non contiene alcuna espressione indicativa del fatto che non sia possibile il ricorso per saltum nel caso in cui si intendano impugnare, con la sentenza, anche le ordinanze emesse dal giudice nel dibattimento o nel corso degli atti preliminari.
Entrambe le disposizioni, inoltre, rispondono ad esigenze di economia processuale e speditezza del processo e, come si è già avuto modo di osservare, l’ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio perché è con essa che la motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza ai fini del gravame (Sez. 1, n. 11100 del 7/2/2006, Lazzara, Rv. 233535).
Dal combinato disposto dei due articoli dianzi citati non emerge, pertanto, alcun elemento indicativo della impossibilità di impugnare con il ricorso per saltum, unitamente alla sentenza, anche le ordinanze emesse dal giudice nel corso del dibattimento.
Non paiono inoltre ostative alla soluzione adottata le pronunce menzionate nella memoria della difesa.
In particolare, la prima, isolata e risalente sentenza menzionata (Sez. 1, n. 2085 del 6/5/1993, Cancemi, Rv. 194287), riguardante un conflitto di competenza tra Tribunale e GIP, ha preso in considerazione il contenuto dell’art. 623 cod. proc. pen., che individua il giudice del rinvio nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione e del comma 4 dell’art. 569 cod. proc. pen., stabilendo che lo stesso non può derogare alla tassativa indicazione dell’art. 623 laddove si versi in ipotesi di annullamento con rinvio di un’ordinanza, mentre non contiene alcuna affermazione che induca a ritenere che sia precluso il ricorso immediato per cassazione di una sentenza laddove, con la stessa, vengano impugnate anche le ordinanze emesse dal giudice del dibattimento, le quali, come si è detto, possono essere impugnate solo unitamente alla sentenza.
Analogamente, l’altrettanto risalente ed isolata decisione richiamata (Sez. 6, n. 1458 del 14/5/1993, Squatriti  Rv. 195472) si limita ad affermare, peraltro in relazione a fattispecie relativa a ricorso “per saltum” avverso un provvedimento di rigetto di un’istanza diretta ad ottenere la rimessione in libertà, che l’art. 569 cod. proc. pen. attiene alla sola fase della cognizione e non pone un principio generale applicabile ad ogni impugnazione.
Il Pubblico Ministero ricorrente, inoltre, ha formalmente denunciato la violazione di legge ed, in particolare, per ciò che attiene alle ordinanze impugnate, la violazione di norme sostanziali e processuali ed ogni apprezzamento in tal senso deve essere effettuato in relazione al complessivo contenuto dell’atto di impugnazione, escludendo ogni valutazione effettuata, come avviene nella memoria, sulla base di singole frasi estrapolate dal contesto generale.  
Le caratteristiche del ricorso appena indicate escludono anche la possibilità di aderire alla richiesta di conversione in appello formulata dal Procuratore Generale all’odierna udienza.  
Occorre inoltre osservare, fin da ora, quanto al “parere pro veritate” allegato alla medesima memoria, che lo stesso è stato redatto, su incarico di parte, nel corso del presente procedimento allo scopo di suffragare le prospettazioni difensive e che è precluso, per la natura del giudizio di legittimità, l’esame della documentazione eventualmente allegata dalla difesa alle memorie.

4. Altra questione preliminare, prospettata invece nella memoria a firma avv. Severino, è quella relativa alla prospettata tardività del ricorso del Pubblico Ministero.
Ricorda il difensore che la sentenza impugnata è stata emessa il 30 ottobre 2017, con termine fissato in 90 giorni per il deposito della motivazione, termine successivamente prorogato di ulteriori 90 giorni, con deposito effettivo della sentenza il 27 aprile 2019.
La cancelleria del Tribunale, osserva sempre il difensore, ha dato avviso dell’avvenuto deposito delle motivazioni al Pubblico Ministero con comunicazione del 6 maggio 2019 ed il ricorso immediato per cassazione è stato depositato il 20 giugno 2019.
Considerando quindi che, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è, nel caso di specie, di 45 giorni, la difesa sostiene, sulla base della giurisprudenza di legittimità, che detto termine inizierebbe a decorrere dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza e non anche dal giorno seguente, non trovando applicazione il principio generale di cui all’art. 172, comma 4 cod. proc. pen., con la conseguenza che nel caso in esame, il termine per l’impugnazione sarebbe scaduto il giorno antecedente a quello di effettivo deposito del ricorso (19 giugno 2019).
A sostegno di tale assunto la difesa ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la regola stabilita dell’art. 172 avrebbe carattere generale e sarebbe applicabile in via residuale solo nei casi in cui la legge non disponga altrimenti, come invece avverrebbe nel caso di specie, poiché l’art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. stabilisce espressamente che il conteggio dei 45 giorni inizi “dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento” (Sez. 6, n. 22521 del 16/1/2019, Quirico, non massimata; Sez 3, n. 17416 del 23/2/2016, Di Eugenio, Rv. 266982, poi richiamata da Sez. 6, n. 51126 del 18/7/2019, Evangelisti, Rv. 278192).
La sentenza 17416/2016, menzionata dalle successive precedentemente indicate, pur dando conto di un diverso indirizzo difforme, ha ritenuto di pervenire a diverse conclusioni sulla base del tenore letterale dell’art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. Pen., tenendo anche conto di quanto stabilito, successivamente alle pronunce difformi, dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 155 del 29/9/2011 (dep. 2012), Rossi, Rv. 251495).
Ciò posto, occorre tuttavia considerare che tale soluzione interpretativa minoritaria non ha trovato ulteriori conferme.
In particolare, si è ribadito che il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale ex art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 5,  n. 32690 del 23/2/2018, Ben Ali, Rv. 273711)
Una successiva pronuncia conforme (Sez. 1, n. 54333 del 20/7/2018, Poggiali, Rv. 275657) ha poi puntualizzato, richiamandosi al pregresso indirizzo maggioritario (Sez. 3, n. 1191 del 8/11/2007, dep. 11/01/2008, Di Camillo e altri, Rv. 239272; Sez. 4, n. 11499 del 13/02/2003, dep. 12/03/2003, Di Paola, Rv. 223927; Sez. 6, n. 9010 del 12/08/1997, dep. 3/10/1997, Felcaro, Rv. 209123) e discostandosi motivatamente dall’orientamento minoritario difforme, che manca, nell’art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., una deroga espressa al principio generale di cui all’art. 172, comma 4 cod. proc. pen., in quanto viene fatto in esso riferimento alla decorrenza “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”, il che non è affatto incompatibile, sul piano testuale, con l’applicazione della regola generale posta dall’art. 172 citato. Inoltre, si osserva come non sia di ostacolo a tale soluzione interpretativa il concetto di “coincidenza” temporale, cui fanno riferimento le Sezioni Unite.
L’orientamento è stato confermato in successive pronunce che, ancora una volta, si sono motivatamente discostate dall’indirizzo minoritario, dando altresì conto del fatto che la lettura precedentemente data alla pronuncia delle Sezioni Unite sarebbe smentita dal calcolo effettuato in concreto proprio dal massimo organo nomofilattico in relazione al caso specifico esaminato (Sez. 3, n. 36644 del 15/7/2019, A., Rv. 277721; Sez. 6, Sentenza n. 25598 del 27/5/2020, R., Rv. 279874).
A tale condivisibile indirizzo, ribadito recentemente da questa Sezione (Sez. 3, n.1721 del 19/11/2020 (dep. 2021), Pepe, non massimata), si deve dare seguito, in considerazione della condivisibile lettura dell’art. 585 cod. proc. pen. e della corretta interpretazione della più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite.

5. Sempre nella memoria a firma avv. Severino, viene prospettata, inoltre, l’inammissibilità del primo e del secondo motivo di impugnazione perché non riferibili, diversamente da come rappresentato dal Pubblico Ministero ricorrente, all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Va rilevato, a tale proposito, che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile soltanto per vizi di pura legittimità con esclusione dei  casi  previsti dall’art. 606, comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., come espressamente stabilito dall’art.569, comma 3 cod. proc. pen.
La ipotesi di cui all’art. 606, lett. c) non è pertanto esclusa e, ai fini della qualificazione del motivo, deve farsi riferimento alla volontà dell’impugnante come manifestata nell’illustrazione complessiva delle censure.
Indipendentemente dal fatto che le norme di cui il Pubblico Ministero ricorrente denuncia la violazione siano o meno pertinenti con il motivo di ricorso di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., resta il fatto che il vizio denunciato attiene comunque alla non corretta applicazione della legge da parte del giudice del merito, per le ragioni diffusamente illustrate nel motivo di ricorso.  

6. Fatte tali premesse, occorre osservare, prima di passare alla disamina dei motivi di ricorso, come sia fatto noto che questa Corte non ha accesso agli atti del procedimento, per cui deve procedersi alla valutazione delle questioni di diritto prospettate ricavando le indicazioni necessarie per la decisione dalla sentenza e dal ricorso, i quali, tuttavia, come pure si dirà in seguito, non sempre risultano pienamente esaustivi.

7. Ciò posto, va rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la questione concernente la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria da parte del personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale (ARPA) è stata oggetto di disamina da parte di questa Corte con una pronuncia, menzionata in ricorso e nella sentenza impugnata, all’esito della quale si è affermato che detto personale riveste tale qualifica nello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale e della rilevanza, anche costituzionale, del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale (Sez. 3, n. 50352 del 3/11/2016, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 268602).
La richiamata decisione, la quale ha evidentemente tenuto conto del diverso orientamento espresso alcuni anni prima dal Consiglio di Stato, con pronuncia menzionata nella sentenza impugnata (Cons. di Stato, Sez.2, II, n. 3387 del 26 luglio 2012, all’esito della quale si rilevava l’assenza nell’ordinamento, all’epoca, di norme di livello statale che attribuissero in via generale la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ARPA e che individuassero l’autorità competente ad attribuire espressamente tale incarico), si fonda su una condivisibile ricognizione normativa e su altrettanto condivisibili conclusioni dalle quali il Collegio non intende discostarsi e che pare opportuno riproporre.
In particolare, richiamato il contenuto dell’art. 57, comma 3 cod. proc. pen., si è considerato quanto disposto dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, laddove è stabilito, al comma 3, che “in applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (12/b), spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro” ed, al comma 4, che “al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d’accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall’art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall’art. 9, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520”.
Dando quindi conto del fatto che tale disposizione attiene specificamente alla sola materia della sicurezza del lavoro, la sentenza evidenzia la necessità di una lettura della stessa in combinato disposto con il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, il cui art. 03 stabilisce che “Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all’articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all’articolo 01”.
Osserva poi la sentenza Innocenti che lo stesso decreto, al successivo art. 2-bis, prescrive che, “nell’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell’ANPA, per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all’articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo”, richiamando, infine, il decreto ministeriale 17/1/1997, n. 58 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro), con il quale il Ministro della Sanità, prima ancora di elencare le competenze spettanti al tecnico medesimo, afferma (art. 1, comma 2) che “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo”.
Viene quindi considerata la natura legislativa e regolamentare delle disposizioni passate in rassegna, osservando che il d.m. 58/1997 ed il decreto legge 496/1993 costituiscono “un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di cui trattasi in capo al personale in esame, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza – anche costituzionale – del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale” rilevando, altresì, come detto decreto – emanato in attuazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – stabilisca (art. 1, comma 1) che “il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”, attribuendo quindi un’ampia competenza che si assume diffusamente descritta al comma 3 dell’art. 1, secondo il quale il tecnico: “a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell’ambito delle proprie competenze; b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; f) vigila e controlla l’igiene e sanità veterinaria, nell’ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini; g) vigila e controlla i prodotti cosmetici; h) collabora con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti”, fino a stabilire, in chiusura, che lo stesso tecnico della prevenzione dell’ambiente “vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’ambito delle proprie competenze” (art. 1, comma 3, lett. i). Competenze per le quali – afferma ancora la sentenza – lo stesso decreto n. 58/1997 riconosce la qualifica di polizia giudiziaria anche al personale dell’ARPA Toscana che aveva compiuto gli accertamenti nel caso sottoposto all’esame della Corte.

8. Il Tribunale accede invece, nell’impugnata ordinanza, ad una diversa lettura di tali disposizioni e, nella sentenza impugnata, richiama, a sostegno della propria decisione, contrastata in ricorso, il menzionato parere del Consiglio di Stato ed una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 8\2017) con cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui prevede che nell’esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ritenendo violato l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. dalla disposizione impugnata, in quanto invasiva della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.
La citata pronuncia, tuttavia, richiamando precedenti decisioni conformi (sentenze n. 35 del 2011, n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003), si incentra sul potere del legislatore regionale di attribuire ai funzionari dell’Agenzia regionale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, limitandosi a riconoscere, come del resto ha fatto questa Corte nella sentenza Innocenti, che “ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nonché quelli ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 del medesimo codice, aggiungendo che le fonti da ultimo richiamate non possono che essere statali”, osservando come il problema sia stato ora risolto dall’art. 14, comma 7, legge 132/2016, il quale stabilisce che “il presidente dell’ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell’ente di appartenenza”.
Tale evenienza risulta confermata dallo stesso giudice delle leggi laddove, nella sentenza n. 167\2010, afferma espressamente (punto 6.1.), sempre citando le precedenti pronunce, che “il problema qui in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento (sent. n. 313 del 2003), competenza riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale (sent. n. 185 del 1999)”.
La Corte costituzionale, inoltre, si è soltanto limitata a prendere atto dei diversi orientamenti espressi dalla sentenza Innocenti e, precedentemente, dal Consiglio di Stato.
Non sembra potersi sostenere, poi, che le disposizioni contenute nella legge 132/2016 siano indicative della pregressa inesistenza di una valida base normativa per l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ARPA, perché ciò non si ricava dal tenore della disposizione, che indica il soggetto competente ad individuare e nominare i dipendenti che operano con tale qualifica ed anche perché, in precedenza, altre disposizioni di legge avevano preso in considerazione la questione, come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e modificato dal decreto legge 61/2013, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 ed alle altre disposizioni sanzionatorie penali ed amministrative stabilite dalla disciplina di settore, le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni amministrative contemplate dal medesimo articolo, sono svolte dall’ISPRA, ai cui ispettori, nello svolgimento di tale specifico compito (ed evidentemente soltanto a tal fine, non essendo altrimenti necessario), è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e con la legge n. 68/2015, la quale, introducendo la Parte Sesta-bis nel d.lgs. 152/2006 e, con essa, l’art. 318-ter,  si riferisce all’”organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale”, operando una distinzione dalla polizia giudiziaria a competenza generale richiamata subito dopo, dando implicitamente conto della sussistenza di tali attribuzioni in capo a tale soggetto.

9. Resta dunque ancora valido, ad avviso del Collegio, il principio pronunciato con la sentenza Innocenti che deve essere pertanto ribadito, affermando che il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

10. Tale orientamento, peraltro, era stato precedentemente espresso, sebbene con riferimento al personale delle Unità Sanitarie Locali, considerando l’effettuazione di analisi dei campioni di acque reflue, a seguito del connesso prelievo come esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 11431 del 14/10/1994, Brugnolo, Rv. 200513. Conf., Sez. 3, 14 ottobre 1994, n. 2145, Melizzi), mentre in altro processo è stata espressamente considerata la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria di due funzionari ARPA, imputati di omessa denuncia, favoreggiamento e falso (Sez. 5 n. 24319 del 2/4/2015, Magagna, non massimata).
Resta da aggiungere che quanto in precedenza affermato riguarda, evidentemente, il compimento di atti tipici di polizia giudiziaria autonomamente posti in essere da funzionari ARPA, mentre la questione non si pone nel caso in cui tale attività venga svolta per mero ausilio tecnico di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a competenza generale quando sono costoro a provvedere al materiale espletamento dell’atto di indagine.  
L’attività di mero ausilio della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4 cod. proc. pen., infatti, non è autonomamente imputabile all’ausiliario e prescinde dal possesso, da parte di quest’ultimo, della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, poiché ciò che rileva, ai fini del compimento dell’atto, è la competenza tecnica in uno specifico settore.

11. Valgono, invece, per le mere attività ispettive e di vigilanza svolte dal personale ARPA, le disposizioni di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen.
Si è a tale proposito osservato (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 275397, non massimata sul punto) come emerga, dalla semplice lettura del citato art. 220, che esso presuppone, per la sua applicazione, un’attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell’attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l’applicazione della legge penale.
Tale disposizione, si è pure detto, deve essere letta in relazione anche al successivo art. 223 (inerente alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all’interessato) che ha lo scopo evidente di assicurare l’osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato.
Nell’occasione si ricordava anche che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, presupposto dell’operatività dell’art. 220 non è l’insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall’art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291. Conf. Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014 (dep. 2015), Calabrese, Rv. 262010) e che, con specifico riferimento al prelievo di campioni da utilizzare in successive analisi, si era in precedenza chiarito come occorra distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa, disciplinato dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria, anche se precedente all’acquisizione della “notitia criminis”, per il quale è applicabile l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica, le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d’ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l’attività amministrativa non può più definirsi “extra-processum”(Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014 (dep. 2015), Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221627).
Per ciò che concerne, infine, l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza, si è ricordato che la legge non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie (Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014 (dep. 2015), Arsena, Rv. 262750), ciò in quanto l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (Sez. 3, n. 15170 del 29/1/2003, Piropan M, Rv. 224456).    
Si tratta di principi consolidati, che vanno pertanto ribaditi.

12. Nel caso specifico non è chiaro se la decisione del giudice abbia riguardato atti tipici di polizia giudiziaria compiuti autonomamente dal personale ARPA, ovvero attività svolta dal medesimo personale in collaborazione con ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale o in ausilio  degli stessi, oppure attività ispettiva e di vigilanza di cui si è appena detto, poiché la sentenza impugnata si riferisce ad attività di campionamento ed analisi senza ulteriori specificazioni e poi si riferisce ad attività svolta sia per iniziativa autonoma dell’ARPA, sia nell’ambito di delega di indagine espressamente conferita dal Pubblico Ministero, mentre il ricorso fa genericamente riferimento ad “attività ausiliaria” nell’abito di delega estesa anche ad altri soggetti (consulenti, Corpo Forestale e Polizia Municipale).
E’ dunque evidente che l’utilizzabilità degli atti posti in essere dal personale ARPA dovrà essere  nuovamente valutata, considerando la riconosciuta possibilità di attribuire a detto personale la qualifica di ufficiale di PG, con conseguente potere di compere autonomamente atti tipici di indagine e tenendo conto dell’ambito di operatività degli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen., appena delineato, per ciò che concerne le attività ispettive e di vigilanza.

13. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che lo stesso prospetta altra questione già esaminata da questa Corte con una decisione che lo stesso ricorrente richiama, riproducendone il testo (Sez. 3, n. 4238 del 20/11/2018 (dep. 2019), Giugno, non massimata) e che è attinente alle modalità di espletamento di atti di indagine finalizzati al prelevamento di campioni ed alla successiva analisi.
In quell’occasione si era rilevato come l’organo inquirente avesse predisposto un provvedimento articolato e complesso, configurato in modo tale da assicurare il rispetto delle garanzie di difesa e favorire il contraddittorio, consentendo comunque di eseguire l’attività di prelievo dei campioni “a sorpresa”, così salvaguardando le esigenze investigative.
Tale valutazione era stata resa possibile dall’allegazione al ricorso dell’atto predisposto, come peraltro è avvenuto nel caso di specie, avendo il Pubblico Ministero opportunamente provveduto alla riproduzione  dell’atto nel corpo del ricorso.

14. L’atto in questione, emesso il 31 maggio 2007, è qualificato come “decreto di ispezione di luoghi e cose”, reca l’indicazione dei  fatti oggetto di incolpazione e specifica che esso è finalizzato alla ispezione di veicoli, siti di destinazione dei materiali, corsi d’acqua nelle aree di lavoro e punti di recapito canalizzati artificialmente o naturalmente puntualmente descritti.
Segue la dettagliata indicazione delle ragioni che rendono necessario il compimento dell’atto, indicando anche la necessità di provvedere ad analisi dei campioni mediante accertamenti urgenti ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. e nominando alcuni consulenti per l’espletamento di tale attività.
Viene conseguentemente disposta l’ispezione delegando per l’esecuzione ufficiali di PG specificamente indicati (tra i quali figura anche il personale ARPA) con facoltà di subdelega e di avvalesi eventualmente di ausiliari, nonché dei consulenti nominati, indicando anche le attività da compiere (rilievi descrittivi e fotografici, prelievo campioni ecc.) e specificando le modalità di prelevamento dei campioni da effettuare in numero di aliquote sufficienti e, comunque, in numero di almeno tre.
Il provvedimento prosegue con la contestuale nomina dei consulenti e l’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. ai soggetti interessati allo stato noti ed espressamente indicati (direttori di cantieri o di impianto, legali rappresentanti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici), al difensore di ufficio all’uopo nominato ed ai difensori di fiducia eventualmente nominati da tali soggetti, fornendo indicazione del luogo, della data e dell’ora di inizio delle operazioni (il successivo 7 giugno), riconoscendo espressamente agli interessati il diritto a partecipare anche mediante nomina di consulenti di parte e la possibilità di formulare richieste di precisazione ed integrazione del quesito, indicando, altresì, una data successiva (14 giugno) per l’apertura della seconda aliquota, riconoscendo, anche in questo caso, la facoltà di partecipazione e nomina di consulenti ai soggetti interessati.
Viene poi specificato l’oggetto degli accertamenti tecnici irripetibili e dell’incarico ai consulenti, ribadendo la necessità di ripetere l’avviso in ogni atto di campionamento.
Il provvedimento segue disponendo, ai sensi dell’art. 364, comma 5 cod. proc. pen., l’omissione dell’avviso, giustificata dalla necessità di impedire l’alterazione delle tracce e degli altri effetti materiali del reato in quanto, trattandosi di rifiuti e reflui oggetto di ipotizzata gestione illecita, essi potrebbero essere modificati nella loro natura mediante smaltimento occulto o immissione in acque superficiali.
Ciò nonostante, il decreto segue con l’espressa indicazione della facoltà del difensore degli interessati di intervenire al compimento dell’atto ricevendo tempestiva comunicazione, anche telefonica, prima dell’attività ispettiva e con documentazione dell’avvenuto avviso nel verbale, avviso da rinnovare anche nel caso di prosecuzione delle operazioni nei giorni successivi.
Infine, nel disporre la consegna di copia del provvedimento all’indagato ed a chiunque altro abbia la disponibilità del luogo in cui si esegue l’ispezione prima dell’inizio delle operazioni, si specifica nel decreto che lo stesso costituisce anche informazione di garanzia ed invito alla designazione di un difensore, nominando comunque un difensore di ufficio e facendo seguire le informazioni di cui all’art. 369-bis cod. proc. pen.

15. I contenuti del provvedimento in esame e le esigenze investigative cui era finalizzato evidenziano una situazione non dissimile da quella esaminata nella citata sentenza n. 4238/2019, con la quale si è inteso dare conto, con riferimento ad indagini in tema di reati ambientali, dell’esigenza di individuare provvedimenti, anche articolati, che consentano di contemperare l’urgenza degli accertamenti da espletare con le necessarie garanzie difensive.
Deve infatti tenersi conto della particolare complessità di tali indagini, che hanno ad oggetto luoghi e cose soggetti a modifiche anche repentine per la loro natura, per cause naturali o per intervento umano. Si pensi, ad esempio, agli scarichi occasionali o discontinui; alla facilità di movimentazione o miscelazione dei rifiuti; all’incidenza degli agenti atmosferici sulla composizione chimica e fisica di sostanze da analizzare; alla necessità di effettuare campionamenti in un determinato momento o in tempi diversi, ovvero secondo le modalità di un determinato ciclo produttivo; agli innumerevoli interventi finalizzati ad alterare la consistenza di materiali da analizzare o modificare lo stato dei luoghi, ma la casistica offre innumerevoli altri esempi.
Della facilità con la quale possono essere vanificate le attività di indagine in materia ambientale sembra peraltro avere piena cognizione il legislatore, che ha ritenuto di inserire nel codice penale, con la legge 69/2015, lo specifico delitto di “impedimento del controllo” di cui all’art. 452-septies.
La peculiarità delle esigenze investigative di cui si tratta è altresì evidenziata dalla spesso inevitabile necessità di approfondire temi che esulano dalle normali competenze della polizia giudiziaria, ancorché specializzata e richiedono il contestuale impiego di soggetti dotati di specifiche cognizioni tecniche non soltanto per il compimento delle più frequenti attività di campionamento ed analisi, come, ad esempio, nel caso in cui sia necessario definire un determinato processo produttivo, verificare la corrispondenza di un insediamento ai contenuti testuali e grafici descrittivi contenuti in un’autorizzazione e, finanche, per la corretta esecuzione di misure cautelari reali riguardante impianti o strutture complesse.      
A fronte di tale situazione, risulta di tutta evidenza la necessità di contemperare tali particolari esigenze investigative con l’imprescindibile diritto di difesa e rispetto del principio del contraddittorio assicurati dal codice di rito con riferimento ai singoli atti di indagine.    
L’armonizzazione di tali esigenze non può, però, trovare un limite in un rigido formalismo, tale da comportare la individuazione di un preciso ed unico istituto processuale tra quelli offerti dal codice di procedura penale, da utilizzare nel caso specifico, perché ciò, spesso, non è possibile o non è sufficiente e non risulta, inoltre, che lo richieda la legge, perché ciò che effettivamente rileva è che l’attività di indagine, comunque denominata o posta in essere, non pregiudichi i diritti dei soggetti interessati.
Ne consegue che nulla impedisce al Pubblico Ministero di fare ricorso, nel rispetto delle norme processuali, a più istituti contestualmente, assicurando il più ampio diritto di partecipazione e difesa agli interessati.

16. Deve conseguentemente ribadirsi il principio, già affermato nella richiamata sentenza 4238/2019, secondo cui la particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l’oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati, i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative.

17. Fatte tali premesse, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sebbene il Pubblico Ministero abbia denominato il proprio provvedimento come “decreto di ispezione di luoghi e cose”, lo stesso, come si è già detto, assume, nei contenuti già descritti, la forma di un provvedimento complesso.
Nella sentenza impugnata il giudice, nel richiamare l’ordinanza precedentemente emessa, ha ribadito che “fu dichiarata la nullità dei verbali di campionamento ed analisi per omesso avviso agli indagati e quindi l’inutilizzabilità processuale dei risultati delle analisi. Inoltre, ancora una volta ribadito che il personale ARPAT non ha la qualità di polizia giudiziaria, fu dichiarata l’inutilizzabilità delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati di iniziativa dagli operatori ARPAT per omesso avviso delle analisi o per omessa indicazione della necessità di analisi urgente”.
L’ordinanza, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero ricorrente, ha escluso la validità delle attività di campionamento ed analisi perché effettuata mediante ispezione, trattandosi, nella fattispecie, di accertamento ripetibile ed, inoltre, perché l’omesso avviso del decreto di ispezione non sarebbe stato adeguatamente motivato ed in quanto, nella fase successiva delle analisi, sarebbero state violate le garanzie del contraddittorio della difesa.

18. Osserva il Collegio che, fermo restando quanto osservato in precedenza circa l’attività svolta dal personale ARPA, occorre rilevare che nell’intestazione del provvedimento viene dato atto del fatto che i soggetti indicati risultavano non compiutamente identificati, tanto che vengono indicati come “legale rappresentante della società” (indicando la denominazione dell’ente per ciascuno dei tre lotti) specificando successivamente “persona da identificare in colui che risulterà in possesso di delega a operare con ampia delega e potere di spesa”.
Ciò premesso, deve osservarsi che tanto l’art. 360, quanto l’art. 364 cod. proc. pen. prevedono l’avviso alla persona sottoposta alle indagini, ma è evidente che, se il soggetto destinatario dell’avviso non risulta compiutamente identificato, ciò non impedisce il compimento dell’atto.
Ciò si è ripetutamente affermato in precedenti decisioni riguardanti specifici atti di indagine che richiedono il preventivo avviso all’interessato.
Si è così stabilito, in tema di accertamenti tecnici irripetibili, che l’obbligo dell’avviso sussiste nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all’espletamento dell’attività peritale (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P, Rv. 275058; Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B, Rv. 263858; Sez. 2, n. 45929 del 24/11/2011, Cocuzza, Rv. 251373; Sez. 4, n. 20591 del 23/2/2010, Colesanti e altro, Rv. 24732701 ed altre prec. conf.). Destinatario dell’avviso è inoltre, ovviamente, anche la persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Sez. 2, n. 34745 del 26/4/2018, Tassone, Rv. 273543; Sez. 5, n. 5581 del 8/10/2014 (dep. 2015), Ciodaro e altro, Rv. 264216; Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010 (dep. 2011), Mastrochirico, Rv. 249296 ed altre prec. conf.).
Si tratta di un principio che il Collegio condivide pienamente e dal quale non intende discostarsi, ribadendolo ed osservando, inoltre, che la situazione riscontrata nel caso specifico è, in parte, anche diversa rispetto a quelle verificatesi nei precedenti menzionati, perché riguarda, come sovente avviene nelle indagini per reati ambientali, soggetti rivestenti la qualifica di legale rappresentante di persone giuridiche.
Si tratta, come è evidente, di entità societarie a struttura interna complessa, le quali possono procedere a una specifiche ripartizione delle competenze o utilizzare lo strumento della delega di funzioni, con la conseguenza che l’esatta individuazione del soggetto responsabile dei fatti oggetto di investigazione non è affatto agevole, spesso nemmeno attraverso un accertamento documentale, quale può essere una visura camerale.
Vanno inoltre considerate le esigenze di urgenza e speditezza che caratterizzano l’attività di ispezione e di campionamento e delle quali si è detto in precedenza, che verrebbero vanificate dal pretendere la preventiva compiuta individuazione dei soggetti interessati sulla base dell’organizzazione interna di soggetti a struttura complessa.  
Si tratta, peraltro, di considerazioni che questa Corte ha già svolto, in un passato non recente, con riferimento all’inquinamento idrico ed alla consegna del verbale di campionamento ed avviso di apertura dei campioni (Sez. 3, n. 12402 del 25/10/1991, Ferretti, Rv. 189529).
Se, dunque, come si è affermato nelle decisioni sopra ricordate, l’obbligo dell’avviso ricorre se vi sono soggetti noti al momento del compimento dell’atto, a maggior ragione non può riscontrarsi alcuna invalidità nell’effettuazione dello stesso con le modalità osservate nel caso specifico e precedentemente descritte.

19. Inoltre, quanto osservato con riferimento agli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen. può essere ribadito anche riguardo all’ispezione.
L’art. 364, comma 5 cod. proc. pen. dispone che, nei casi di assoluta urgenza, quando vi e’ fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere ad interrogatorio, ispezione, individuazione di persone o  confronto anche prima del termine fissato, dandone però avviso al difensore senza ritardo e, comunque, tempestivamente.
L’avviso può tuttavia essere omesso quando il Pubblico Ministero procede ad ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, facendo però salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d’intervenire.
L’omissione dell’avviso nei casi consentiti richiede, ovviamente, adeguata motivazione da parte dell’autorità inquirente, in modo che possa, anche a posteriori, essere valutata la sussistenza dei presupposti che legittimano tale ridimensionamento delle garanzie difensive, la cui finalità, è altrettanto evidente, è quella di salvaguardare le esigenze di tutela dell’autenticità della prova.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha adeguatamente indicato le ragioni che giustificavano l’omissione dell’avviso, come già detto nel descrivere i contenuti del provvedimento, senza considerare che le ragioni di urgenza risultavano comunque evidenti dal tenore stesso dell’intero provvedimento e dalla descrizione delle complesse operazioni da effettuare.
Occorre osservare, infine, che nei provvedimenti impugnati non viene neppure specificato se effettivamente via sia stata una lesione del diritto di difesa e come essa si sarebbe concretata.

20. Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che il Pubblico Ministero lamenta il fatto che il Tribunale, con ordinanza dibattimentale, non ha consentito di procedere a contestazione suppletiva relativamente ai reati, già oggetto di imputazione, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e discarica abusiva di cui ai capi da 1 a 13 della rubrica ove, relativamente al momento consumativo, è utilizzata una formulazione del tipo “dal (mese, anno) con permanenza attuale al (mese, anno), consumazione in atto”.
In particolare, con riferimento al reato di discarica abusiva, osserva il ricorrente che il giudice del merito ha negato la rilevanza penale delle condotte relative alla fase post operativa della discarica, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che il Tribunale avrebbe disatteso, ritenendola non consolidata.

21. L’assunto è fondato, essendosi ripetutamente confermato l’indirizzo interpretativo sviluppato dalla sentenza “Rubegni” (Sez. 3, n. 32797 del 18/3/2013, Rubegni, Rv. 256663), diversamente da quanto sostenuto nell’ordinanza dibattimentale.
Come ricordato in altra pronuncia (Sez. 3, n. 12970 del 5/3/2015, PM in proc. Milesi, non massimata) con argomentazioni che vanno qui riproposte, dopo circa un decennio dalla sentenza Zaccarelli delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12753 del 5/10/1994, Zaccarelli, Rv. 199385) le modalità di individuazione del momento consumativo del reato di discarica abusiva venivano ritenute superate, rilevando come il d.lgs. 22\97, a differenza del d.P.R. 915\82 previgente, all’art. 6, lett. d) espressamente includesse nella gestione dei rifiuti «il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura» ed osservando anche che la allora nuova disciplina delle discariche,  contenuta nel d.lgs. 36\2003, con l’introduzione delle cadenze temporali, del piano di sorveglianza e controllo e di gestione post operativa, confermava le indicazioni fornite dal «decreto Ronchi», cosicché la permanenza del reato di discarica abusiva avrebbe dovuto ritenersi esaurita solo dopo dieci anni dalla cessazione dei conferimenti, ovvero con l’ottenimento dell’autorizzazione o la rimozione dei rifiuti, applicandosi le ultime due ipotesi, del resto, in ogni fattispecie di gestione e/o smaltimento (così, Sez. 3, n. 2662 del 15/1/2004, Zanoni, Rv. 227219).
Tale orientamento era, tuttavia, oggetto di critica da parte della dottrina, la quale escludeva ogni autonoma rilevanza delle attività di controllo conseguenti alla cessazione della discarica e veniva successivamente rivisto da questa stessa Corte, che rilevava come la gestione post operativa di una discarica non autorizzata – che deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 36 del 2003, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti – non rappresentasse una protrazione del reato permanente di abusivo esercizio della discarica, che è punito solo in relazione al funzionamento effettivo di essa, mentre con l’inizio della gestione post-operativa il sito non è più destinato a luogo di scarico e deposito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli effetti del precedente illecito accumulo (Sez. 3, n. 48402 del 11/11/2004, Rigon, Rv. 230794).
Successive pronunce richiamavano l’orientamento delle Sezioni Unite, affermando che l’attività di realizzazione di una discarica perdura sino a che prosegue l’attività di predisposizione e allestimento dell’area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l’attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti (Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006 (dep. 2007), Gritti, Rv. 236327. V. anche Sez. 3, n. 6098 del 19/12/2007 (dep. 2008), Sarra, Rv. 238828; Sez. 3, n. 44295 del 7/11/2007, Pellegrino, Rv. 238077), anche se non sono mancati richiami successivi alla sentenza 2662\2004 (Sez. 3, n. 22826 del 27/3/2007, Artese, Rv. 236909).
Successivamente la questione veniva nuovamente affrontata nell’articolata sentenza Rubegni di cui si è detto, prendendo specificamente in considerazione il problema della natura permanente del reato e della cessazione della permanenza, la quale, considerando i contenuti del d.lgs. 36\2003, individua tre specifiche fasi in cui può ritenersi articolata la vita di una discarica: progettazione, preparazione e strutturazione del sito e degli impianti; gestione operativa, che si protrae fino alla chiusura e gestione post-operativa e di ripristino ambientale, pervenendo alla conclusione che anche tale ultima fase costituisce parte del ciclo vitale della discarica ed è oggetto della disciplina autorizzatoria, con la conseguenza che la sua violazione integra gli estremi del reato in esame.
L’affermazione, sempre secondo la sentenza in esame, trova conferma nella definizione della nozione di «gestore» della discarica (art. 2, lett. o), d.lgs. 36\2003), individuato come «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica», nonché nella disposizione di cui all’art. 13, comma 6 del medesimo decreto, ponendosi così in evidenza che gli obblighi del gestore si estendono ben oltre quelli derivanti dall’autorizzazione, prevedendo la legge un obbligo generale di cautela e di prevenzione riferito non tanto alle formalità
necessarie, quanto all’effettiva tutela dei beni ambiente e salute, che possono risultare messi in pericolo o offesi anche nella ipotesi che siano state rispettate tutte le prescrizioni e poste in essere tutte le condotte richieste dalle autorità.
La sentenza Rubegni rinviene anche un collegamento significativo tra la disciplina dettata dal d.lgs. 36\2003 ed il d.lgs. 152\06, il quale, entrato successivamente in vigore, nell’art. 182, comma 5 stabilisce che le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le  disposizioni  del  decreto  legislativo del 2003 e, nell’art. 183, comma 1, lett. n), colloca tra le attività di gestione anche gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Parimenti, l’art. 256, nel suo complesso, conferma la collocazione della realizzazione e gestione di discarica non autorizzata all’interno del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti e come una delle modalità con cui i rifiuti vengono gestiti al di fuori del controllo delle autorità o in violazione delle prescrizioni fissate.
Analizzando anche il contenuto delle decisioni difformi, di cui si è dato conto in precedenza, la sentenza Rubegni le considera ormai superate dal complessivo impianto del d.lgs. 152/06 e perviene alla conclusione che la condotta tipica del reato di discarica abusiva coincide con la predisposizione e con la gestione illecita dei rifiuti, a partire dal momento in cui il deposito ed i conferimenti integrano gli estremi della realizzazione della discarica, per proseguire per tutto il tempo in cui il deposito e l’accumulo di rifiuti conservano il carattere di realtà contrastante con l’ordinamento.
Considerando, dunque, le evidenti diversità con altre ipotesi di illecito contemplate dal d.lgs. 152\06, come nel caso dell’omessa bonifica di cui all’art. 257, la decisione specifica che la permanenza del reato cessa o con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area o con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Il principio è stato successivamente ribadito, seppure attraverso un mero richiamo, in una successiva pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 45931 del 9/10/2014, Cifaldi, Rv. 260873).
I principi affermati dalla sentenza Rubegni non sono stati condivisi da parte della dottrina, ma alle argomentazioni critiche ha replicato la sentenza Milesi, richiamata in precedenza, la quale ribadiva i principi affermati, con l’ulteriore precisazione che l’attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post operativa e che lo svolgimento di detta attività in assenza del prescritto titolo abilitativo configura il reato sanzionato dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152/06.
Tali principi sono stati reiteratamente ribaditi in altre successive decisioni (Sez. 3, n. 14724 del 24/5/2019 (dep. 2020), Gatti, non massimata; Sez. 3, n. 35189 del 12/4/2019, Crisafulli, non massimata; Sez. 3 n. 30018 del 1/12/2017 (dep. 2018), Travaglia, non massimata; Sez. 3, n. 54523 del 14/6/2016, Marinelli, Rv. 268582; Sez. 7, n. 45957 del 23/9/2016, Giacomini, non massimata; Sez. 3, n. 39781 del 13/4/2016, Pajardi, Rv. 268236; Sez. 4, n. 29627 del 21/4/2016, Silva e altri, Rv. 267844, non massimata sul punto e relativa alla medesima vicenda trattata dalla sentenza Rubegni. V. anche Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016 (dep. 2017), Messina e altri, Rv. 270354).
Va infine osservato che l’attenzione posta dal legislatore alla chiusura ed alla gestione post operativa delle discariche risulta confermata con le modifiche apportate al d.lgs. 36\2003 (specie agli artt. 12 e 13) ad opera del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, ancorché applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del medesimo decreto, alle “discariche  di  nuova  realizzazione,  nonché  alla realizzazione di  nuovi  lotti  delle  discariche  esistenti  le  cui domande  di  autorizzazione  siano  state  presentate  dopo  la  data dell’entrata in vigore del presente decreto”
 
22. Va conseguentemente riaffermato, in questa sede, il principio secondo cui l’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

23. Parimenti corrette risultano, poi, le osservazioni del ricorrente circa la natura di reato abituale proprio del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152\06, ora art. 452-quaterdecies cod. pen.) che questa Corte ha ripetutamente riconosciuto per il fatto che esso è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, rilevando, altresì, che la consumazione dello stesso deve ritenersi esaurita con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti  (Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli e altro, Rv. 265573. Conf. Sez. 3, n. 16036 del 28/2/2019, Zoccoli, Rv. 275395; Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao e altri, Rv. 268920; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

24. Richiamata pertanto la natura dei reati di cui si è appena detto, deve considerarsi come la giurisprudenza di questa Corte, menzionata anche in ricorso, abbia ripetutamente distinto tra  “fatto nuovo” e “fatto diverso”.
Si è in sostanza stabilito che per “fatto nuovo” si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, mentre per “fatto diverso” deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (Sez. 3, n. 8965 del 16/1/2019 Mattaboni, Rv. 275928; Sez. 5, n. 3780 del 14/11/2017 (dep. 2018), Dominati, Rv. 272166; Sez. 6, n. 26284 del 26/3/2013, Tonietti, Rv. 256861 ed altre prec. conf.).
Va altresì considerato che, quanto al reato abituale, si è ritenuto che allo stesso non si applica il principio, proprio dei reati permanenti, secondo il quale, nell’ipotesi di contestazione aperta, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato può estendersi, senza necessità di modifica dell’imputazione originaria, agli sviluppi della fattispecie emersi dall’istruttoria dibattimentale, con la conseguenza che condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle descritte nell’imputazione devono formare oggetto di specifica contestazione, sia quando servono a perfezionare o ad integrare l’imputazione originaria, sia – e a maggior ragione – quando costituiscono una serie autonoma, unificabile alla precedente con il vincolo della continuazione (cfr. Sez. 5, n. 45376 del 2/10/2019, S, Rv. 277255; Sez. 6, n. 8368 del 25/1/2005, Vecchietti, Rv. 231232; Sez. 6, Sentenza n. 4636 del 28/2/1995, Cassani, Rv. 201149).
Ne consegue che, nel caso specifico, ove le imputazioni recano, oltre alla data di inizio delle condotte, la indicazione della consumazione in atto, in entrambi i casi non poteva ritenersi preclusa la possibilità, per il Pubblico Ministero, di puntualizzare ed integrare i fatti inizialmente contestati, anche dilatandone l’ampiezza sotto il profilo fenomenico e temporale.

25. Va a questo punto rilevato, dovendosi in seguito esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, che mentre le questioni fin qui esaminate risultano prospettate in ricorso e valutate in sentenza e, precedentemente, nelle ordinanze dibattimentali, in maniera alquanto organica, sicché risulta agevole  inquadrarne esattamente i termini, altrettanto non può dirsi per gli ulteriori argomenti da affrontare, atteso che tanto la motivazione della sentenza impugnata quanto il ricorso, ancorché caratterizzati dalla diffusa illustrazione delle norme richiamate, dei principi giurisprudenziali e delle emergenze processuali, disperdono, in tale esposizione, talvolta tortuosa, i punti nodali dei singoli argomenti affrontati, rendendone obiettivamente difficoltosa l’enucleazione.
 
26. Fatta tale premessa e passando quindi alla disamina del quarto motivo di ricorso, deve osservarsi che nello stesso, sostanzialmente, il Pubblico Ministero contesta la conformità a legge dei criteri adottati dal Tribunale per qualificare le sostanze (residui derivanti dall’attività di demolizioni dei diaframmi).
Il ricorrente specifica che oggetto della censura sono le argomentazioni sviluppate dal Tribunale a pag. 140 e seguenti della sentenza impugnata.
Si tratta della parte del provvedimento in cui il giudice del merito descrive le metodologia di scavo delle gallerie, in relazione al quale erano stati contestati i reati di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, illecita gestione e realizzazione e gestione di discarica abusiva con riferimento ai materiali provenienti dalla escavazione di tunnel, definiti come “smarino composto da terra e rocce, detriti di demolizione dei diaframmi di cemento, frammenti di barre di VTR e fanghi di perforazione” (sulla composizione di detto materiale si dirà anche in seguito).
Il Tribunale, inoltre, evidenzia che l’analisi è ristretta ai soli fanghi, avendo in precedenza già stabilito la riconducibilità dello smarino entro l’ambito di applicazione dell’art. 186 d.lgs. 152/06, difformemente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, il quale aveva affermato che la riutilizzazione di detti materiali come “terre e rocce da scavo” era possibile solo se costituiti da terreno naturale “tal quale” (l’assunto è contestato dal Pubblico Ministero ricorrente ed è comunque oggetto di censura nei successivi motivi di ricorso).
Descritta la procedura di scavo, con ampi richiami ad atti del processo, il Tribunale rileva che la sequenza delle operazioni descritte, imposta da regole di sicurezza, non consente di scindere la costruzione della galleria in “sotto-fasi concettualmente isolabili del tutto”, individuando l’attività di demolizione dei diaframmi come produttiva autonoma, diversa dallo scavo di terre e rocce, ritenendo erronea la qualificazione dei residui come rifiuti di demolizione.
Passando poi alla produzione dei “fanghi di perforazione al fronte”, il giudice del merito procede ad altrettanto accurata descrizione, valutandone poi la composizione.
Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta che tali conclusioni siano contrarie alla legge, in quanto classificherebbero il rifiuto in base alla composizione e non anche alla provenienza.

27. Occorre rilevare, a tale proposito che l’osservazione prospettata, nel senso che si ricava dal provvedimento impugnato e dal ricorso, risulta, quanto meno, inesatta, poiché da un lato quanto affermato dal Tribunale deve essere letto alla luce di ciò che la sentenza illustra in precedenza, dall’altro perché il ricorrente incentra la propria attenzione sulla classificazione, che però non attribuisce, di per sé, la natura di rifiuto ad una determinata sostanza ma, come si dirà, la definisce ai fini della successiva gestione.   
Va pertanto chiarito quali siano, considerata ovviamente la vicenda in esame, le valutazioni richieste dalla disciplina di settore, dal momento che il fulcro della questione, sembra evidente, era, in buona sostanza, quello di individuare la natura dei materiali risultanti dalle operazioni di costruzione del tratto autostradale e, conseguentemente, la rispondenza a legge della loro gestione.

28. In linea generale, dunque, il giudice era chiamato a stabilire, in primo luogo, se detti materiali fossero rifiuti o altro, poiché il problema della classificazione riguarda esclusivamente i rifiuti.
E’ noto che l’individuazione della nozione di rifiuto è stata oggetto di un acceso dibattito, ha visto ripetuti interventi della giurisprudenza, anche comunitaria ed altrettanto frequenti interventi del legislatore.  
Prescindendo dal richiamare le diverse opinioni, deve comunque considerarsi che, ai fini della qualificazione di un rifiuto come tale, deve farsi riferimento alla definizione contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06, secondo cui è considerato rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi», evenienza, questa, da considerare utilizzando dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.
Individuato quindi un materiale come rifiuto, rileva la sua classificazione (che è obbligo specifico del produttore) in base all’origine (urbano o speciale) ed alle caratteristiche di pericolosità, dalla quale dipendono le modalità di gestione ed altre conseguenze, essendo la classificazione prevista, come chiarisce l’art. 184 d.lgs. 152/06, ai fini dell’attuazione della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo.
L’allegato D alla Parte Quarta (peraltro recentemente modificato ad opera del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116) contiene un elenco dei rifiuti che tiene conto della loro origine e composizione e, quando necessario, anche dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose e fornisce indicazioni per la valutazione e la classificazione del rifiuto mediante l’assegnazione, da parte del produttore, del codice identificativo secondo le modalità ricordate anche in ricorso.
E’ evidente che la corretta classificazione, incidendo sulle concrete modalità di gestione del  rifiuto, ha rilevanza non indifferente, anche ai fini della valutazione in sede penale di determinate condotte.
Se, invece, il materiale non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall’art. 185 d.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell’ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l’onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su ne invoca l’applicazione (v. ad es. Sez. 3, n. 6107 del 17/1/2014, Minghini Rv. 258860 in tema di impianti mobili adibiti alla sola attività di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Busè, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 in tema di sottoprodotti; Sez. 3 n. 48334 del 28/6/2017, Contili, non massimata; Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo, non massimata, in tema di deposito temporaneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. 3, n. 16078 del 10/3/2015, Fortunato, Rv. 26333601; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone Rv. 244784; Sez. 3, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241087; Sez. 3, n. 9794 del 29/11/2006 (dep. 2007), Montigiani, non massimata sul punto; in tema di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate rinvenute in battigia, art. 39, undicesimo comma, d.lgs. 152\06, v.  Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014 dep. (2015), Aloisio, Rv. 262159; in materia di residui vegetali Sez. 3, n. 5504 del 12/1/2016, Lazzarini, Rv. 265839).
E’ questa, dunque, la sequenza delle valutazioni che, sulla base dei dati fattuali disponibili (ovviamente non apprezzabili in questa sede di legittimità), devono essere effettuate ai fini della individuazione della natura di una determinata sostanza, non avendo esclusivo rilievo né la sola consistenza tipologica Né, tanto meno, la sola fonte di produzione.
La sentenza ha escluso la natura di rifiuto del materiale escavato e ritenuto osservata la disciplina sulle terre e rocce da scavo e la decisione, sul punto, è oggetto di censura nei successivi motivi di ricorso.  

29. Venendo all’esame del quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che lo stesso si basa su presupposti giuridicamente corretti, ma è infondato.
Invero, il ricorrente afferma del tutto correttamente, la rilevanza probatoria dei MUD e dei registri di carico e scarico dei rifiuti, poiché si tratta di prova documentale che ben può essere utilizzata, anche mediante confronto con altri dati, per dimostrare, ad esempio, la quantità di rifiuti effettivamente gestiti in una determinata situazione o, in ogni caso, la differenza tra il dato reale e quello formalmente annotato o dichiarato ma, nel caso di specie, l’affermazione che si censura si colloca nell’ambito di un discorso più complesso nel quale il giudice del merito, analizzando una serie di elementi fattuali, ritiene non provato quanto sostenuto dall’accusa.
Si tratta, dunque, di valutazioni in fatto assistite da idonea motivazione e, in quanto tali, qui non sindacabili, né risulta, dal complessivo tenore della motivazione sul punto, che il Tribunale abbia inteso negare in assoluto la valenza probatoria dei documenti di cui si tratta, essendosi limitato a ritenere non rilevante, nel caso specifico, il loro contenuto.

30. Quanto al sesto motivo di ricorso, lo stesso riguarda, come specificato in premessa, la erronea applicazione dell’art. 186 d.lgs. 152/2006 in materia di terre e rocce da scavo, disciplina che, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, ha subito nel tempo diverse modifiche (che può farsi a meno di richiamare e delle quali la giurisprudenza di questa Corte ha già dato conto in Sez. 3, n. 8026 del 27/9/2017 (dep. 2018), Masciotta e altro, Rv. 272355) e, in quanto rientrante tra quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, è soggetta alla ripartizione dell’onere probatorio di cui si è detto in precedenza.
Altro aspetto di rilievo, evidenziato dal ricorrente, è la manifesta necessità, ai fini dell’applicabilità della specifica disciplina, della coesistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge che, invece, nel motivo di ricorso, si ritiene il Tribunale non abbia considerato.
Si tratta di un dato di estremo rilievo, perché, come stabilito dal quinto comma dell’art. 186 d.lgs. 152/06, l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo articolo ne comporta la sottoposizione alla disciplina generale in materia di rifiuti (così come nel caso in cui il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene).
Va poi considerato che quanto disposto dall’art. 186 riguarda esclusivamente le terre e rocce da scavo e non anche materiali diversi, come si rileva dallo specifico riferimento ad esse contenuto nella disposizione fin dalla prima formulazione (la quale riproponeva quanto già in precedenza disposto dal d.lgs. 22\97 nell’art. 8, comma 1, lett. f-bis e nella interpretazione autentica di cui alla legge 443\2001), che pur comprendendo (in contrasto con la disciplina comunitaria, come stabilito dalla Corte di giustizia, Terza Sezione, sent. 18 dicembre 2007 causa C-194/05), ma a determinate condizioni, anche quelli contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempre alle terre e rocce da scavo si riferiva, nonché dal fatto che soltanto con il d.m. 10 agosto 2012, n. 161 la nozione di terre e rocce da scavo può dirsi ampliata laddove detto decreto, disciplinandone l’utilizzazione, ne estende il novero (art. 3, comma 1) ai materiali di scavo definiti nell’art. 1, comma 1, lett. b), precisando anche che gli stessi “possono contenere, sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato” (estensione poi ribadita nel successivo d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).

31. Si pone quindi la questione, prospettata nel motivo di ricorso in esame, se i materiali cui fa riferimento la sentenza fossero o meno qualificabili come terre e rocce da scavo nel senso dianzi indicato ed il Tribunale è pervenuto ad una soluzione affermativa, che risulta corretta per ciò che riguarda le condotte poste in essere sotto la vigenza del d.lgs. 22\97, consentendolo l’interpretazione autentica offerta dalla legge 443\2001 (cfr. Sez. 3, n. 24046 del 28/4/2006, Cangemi, Rv. 234473), ferma tuttavia la necessità di dimostrare la contestuale sussistenza delle ulteriori condizioni riguardanti la provenienza e la concentrazione di inquinanti e fino all’entrata in vigore delle modifiche apportate al d.lgs. 152\06 dal d.lgs. 4/2008, mentre, per il periodo successivo, nella sentenza impugnata viene dato conto, altrettanto correttamente, del ricorso alla disciplina transitoria dettata dall’art. 186, comma 7, d.lgs. 152/2006, il quale, fin dalla stesura conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 4/2008, consentiva il completamento dei progetti di utilizzo già autorizzati ed in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della disposizione previa comunicazione, entro novanta giorni, alle autorità competenti, del rispetto dei requisiti prescritti, delle necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno. Si prevede anche che l’autorità competente possa disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessita’ di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
Tale disposizione, come è evidente, assicura piena continuità tra la vecchia e nuova disciplina e consente, come specificato in sentenza, la prosecuzione delle attività autorizzate secondo le norme previgenti nel rispetto, dunque, dei requisiti da esse richieste, non escludendo, tuttavia, la possibilità di intervento da parte delle autorità competenti.

32. Ciò posto, il Tribunale ha dunque ritenuto, sulla base della disciplina considerata applicabile – secondo la quale, come si è detto, andavano escluse dal novero dei rifiuti le terre e rocce da scavo anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione – che, nel caso specifico, i materiali provenienti dall’attività di escavazione fossero legittimamente qualificabili come terre e rocce da scavo.
La composizione dello smarino viene specificata dal Tribunale (pag. 41 della sentenza), richiamando la contestazione, come “smarino estratto dallo scavo delle gallerie frammisto a materiali antropici (demolizione di tampone di calcestruzzo, di reti di ferro, di tubi di VTR iniettata con boiacca, di fanghi inquinati da oli meccanici e additivi accelleranti” (analoghe descrizioni si rinvengono in altre parti della sentenza), poi sottoposto a “cernita, selezione, essiccamento e triturazione prima di essere trasportato sul posto di utilizzo e quivi posato in opera mescolato con calce”.   
Il Tribunale ha dunque ritenuto, in sostanza, che il materiale così estratto possedesse ab origine tutti i requisiti per il successivo reimpiego.

33. Occorre rilevare, riguardo alla natura dello smarino, che il ragionamento appare corretto laddove, considerato il tenore dell’interpretazione autentica di cui alla legge 443\2001, si accerti in fatto che l’eventuale contaminazione delle terre e rocce da sostanze inquinanti sia avvenuta durante l’attività di escavazione, perforazione e costruzione, tale dovendosi intendere il ciclo produttivo dalle quali dette terre e rocce scaturiscono e che tali sostanze sono soltanto quelle derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, restando evidentemente esclusa ogni diversa situazione.
Dunque è solo in tale ultimo caso che il materiale estratto potrebbe essere considerato, sin dall’origine, come rifiuto nel senso prospettato in ricorso (ove ci si riferisce a “materiali da demolizione misti”), circostanza che, però, il Tribunale ha escluso sulla base di dati fattuali non sindacabili in questa sede.
Nella sentenza impugnata si afferma anche che le procedure poste in essere per l’eliminazione delle parti non riutilizzabili, da gestire come rifiuti, non avrebbero costituito un preventivo trattamento o una trasformazione preliminare nel senso indicato dall’art. 186, comma 1, lett. c) d.lgs. 152/06 ed a tal fine si richiama diffusamente anche la disciplina dei sottoprodotti, rilevando come la cernita e separazione di inclusioni estranee facilmente separabili debba ritenersi possibile e conforme a legge.
Anche tale assunto è contestato dal ricorrente.

34. Va a tale proposito ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che l’attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo non costituisce un’operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell’art. 186, d.lgs. 152/06, in quanto non determina, di per sé stessa, alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale (Sez. 3, n. 41331 del 7/10/2008, Marsella, Rv. 241529. Conf. Sez. 3, n. 32797 del 18/3/2013, Rubegni, cit.; Sez. 3, n. 25429 del 1/7/2015 (dep. 2016), Gai, Rv. 267182).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di principio condivisibile, poiché ciò che rileva sono l’identità merceologica e le caratteristiche chimiche e fisiche del materiale trattato, che devono rimanere inalterate, poiché, diversamente, l’operazione eseguita consisterebbe in una vera e propria attività di recupero.
Considerata pertanto la composizione dello smarino in precedenza descritta, il Tribunale ha ritenuto che le operazioni cui veniva sottoposto (per quanto descritto a pag. 79 della sentenza: asciugatura, cernita, vagliatura e separazione dello smarino estratto con le inclusioni antropiche, purché minime, individuabili e quantificabili nella massa, frantumazione dei blocchi di roccia e cemento per trasportarli ed adeguare le pezzature all’utilizzo in sito) non ne alterassero l’originaria composizione.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che tali operazioni rientrino nella normale pratica industriale e non costituiscono preventiva “attività di trasformazione” finalizzata al riutilizzo.

35. L’articolato ragionamento del Tribunale, come sopra enucleato, risulta sostanzialmente coincidente con il principio richiamato e trova peraltro una implicita conferma, nei contenuti del d.m. 161/2012 e del d.P.R. 120/2017, indipendentemente dalla concreta loro applicabilità nel caso specifico.
Invero, il decreto del 2012 definiva, nell’art. 1, lett. p) la normale pratica industriale rinviando all’elencazione, che l’articolo stesso indica come meramente esemplificativa, di cui all’Allegato 3, ove è specificato, in premessa, che costituiscono trattamento di normale pratica industriale “quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”. Si aggiunge che “tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l’utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto”.
L’elenco riguarda una serie di operazioni ordinariamente effettuate sui materiali di scavo ai quali specificamente si riferiva il decreto e che, però, dalla semplice descrizione, potrebbero teoricamente rientrare nella nozione generale di recupero, come nel caso della stabilizzazione a calce e della riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici, sebbene vada ritenuto che tali interventi devono necessariamente risultare rispondenti alle finalità indicate in premessa e, cioè, quelle di ottenere un miglioramento delle caratteristiche merceologiche originarie, che debbono quindi permanere inalterate, per un successivo utilizzo più produttivo ed efficace.
La labilità del confine tracciato tra recupero e normale pratica industriale dal d.m. è stata colta dalla Commissione Europea, la quale ha infatti avviato contro l’Italia la procedura EU-Pilot n.554/13/ENVI, ritenendo il trattamento a calce avulso dalla normale pratica industriale e ciò ha determinato la diversa formulazione del successivo d.P.R. 120/2017.
Detto decreto, nel definire, all’art. 2, comma 1, lett. c) le terre e rocce da scavo, nella scia del d.m. che lo precedeva, come accennato in precedenza, ne ha ampliato la nozione, stabilendo che le stesse possono contenere “anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.
Nel medesimo art. 2, al comma 1, lett. o) viene definita la normale pratica industriale in termini pressoché coincidenti con quelli utilizzati nel precedente decreto, ribadendone quindi le finalità di cui si è detto in precedenza e rinviando ancora una volta, per una elencazione delle operazioni più comunemente effettuate che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale, all’Allegato 3.
Il richiamo non contiene la precisazione, presente del decreto ministeriale, che si tratta di una elencazione meramente esemplificativa, ma il tenore della disposizione, con il riferimento alle “operazioni più comunemente effettuate” induce a ritenere che, anche in questo caso, l’elencazione non sia esaustiva, il che ha indotto alcuni commentatori ad affermare che il trattamento a calce, ancorché non espressamente incluso, non sia comunque vietato.

36. Si tratta di una conclusione condivisibile se si considera che l’intento che traspare dai decreti appena richiamati è quello di individuare, evidentemente per le sole terre e rocce da scavo, quelle operazioni che, in quanto comunemente effettuate, possono ricondursi, in tale specifico settore, nella normale pratica industriale, sebbene tali attività trovino un limite nelle finalità indicate in premessa in entrambi i decreti, le quali, riguardando, come si è detto, esclusivamente il “miglioramento” delle “caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace” del materiale escavato, non ne alterano le caratteristiche originarie lasciandone intatta la natura di sottoprodotto, oggettivamente diversa dal rifiuto sottoposto a recupero.
Diversamente argomentando, la lettura delle disposizioni fin qui richiamate risulterebbe in contrasto con le disposizioni comunitarie e la lettura datane, nel tempo, dalla Corte di giustizia.
Quanto appena evidenziato, inoltre, risponde ai principi interpretativi ricordati dalla più volte citata sentenza Rubegni, secondo cui “fissata la regola generale (in questo caso le definizioni e le regole in tema di rifiuto e di sottoprodotto, avendo riguardo anche alla più ampia definizione introdotta prima in sede comunitaria e quindi nella disciplina italiana con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis, del concetto di ‘normale pratica industriale’), ogni deroga apportata deve ricevere una interpretazione restrittiva nel massimo rispetto del bene tutelato dalla norma generale (evidente la rilevanza a tale proposito dell’art. 174, comma 2, del Trattato CE)”.

37. Resta da osservare che la rispondenza delle attività concretamente poste in essere alla disciplina di settore necessita di una verifica caso per caso da parte del giudice del merito, verifica che, lo si ricorda ancora, richiede la compresenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra i quali figura anche quello della compatibilità ambientale, pure oggetto di censura nel motivo di ricorso in esame.
Anche rispetto a tale ulteriore censura, come altrove, il ricorso ricorre all’estrapolazione di singoli brani della motivazione della sentenza impugnata, la quale sviluppa anche questo argomento ripercorrendo, peraltro in maniera non del tutto lineare, la successione delle singole disposizioni nel tempo.
Ne consegue che, ad esempio, i riferimenti del Pubblico Ministero ricorrente ai contenuti di pag. 76 della sentenza non hanno concreta attinenza con il precedente richiamo all’art. 186, lett. f) nell’attuale formulazione, riferendosi in quella pagina il Tribunale alla prima formulazione della richiamata disposizione, rimasta vigente fino al febbraio 2008, che testualmente riproduce nella precedente pag. 74, proseguendo poi nell’analisi delle versioni successive della medesima disposizione sebbene interrotta da riferimenti.
Al di là di tale imprecisione, tuttavia, il motivo di ricorso è chiaro e specifica l’oggetto della censura, che attiene alla ritenuta erronea interpretazione dell’art. 186 nella parte in cui prende in considerazione la compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo.

38. La ricostruzione dell’evoluzione normativa offerta dal Tribunale è, come si è già detto, corretta e, nella prima parte, richiama, l’art. 186 d.lgs. 152/06 così come redatto, riproponendo, sostanzialmente, la previgente disciplina come interpretata dalla legge 443/2001, per poi considerare  il successivo inserimento delle terre e rocce da scavo nell’ambito dei sottoprodotti.
La lettura delle richiamate disposizioni offerta dalla sentenza impugnata appare, tuttavia, non condivisibile.

39. Occorre considerare, a tale proposito, che a fronte dell’esatto riferimento alla necessità che le terre e rocce da scavo reimpiegate non devono arrecare pregiudizio ambientale nel sito di utilizzo, il Tribunale, pur dando conto di alcune risultanze processuali di segno contrario, se ne discosta mediante apodittiche affermazioni, che dal tenore del testo paiono basate non su dati effettivi, bensì su una personale convinzione (pag. 84) circa il fatto che la presenza, nello smarino, di alcune sostanze, che vengono indicate, non determinerebbe alcun pregiudizio per l’ambiente.
In disparte la evidente contraddizione, che qui non rileva, appare evidente che l’assenza di pregiudizio ambientale richiesta dalla norma deve essere considerata nel senso che si richiede una verifica in concreto e non anche basata su valutazioni teoriche o principi generali, come emerge chiaramente dal tenore dell’art. 186 nella sua prima stesura, il quale si riferisce a limiti massimi e livelli di concentrazione il rispetto dei quali necessita, evidentemente, di accertamenti specifici, come emerge da alcune decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 22038 del 10/5/2006, Berrugi e altri, Rv. 234482; Sez. 3, n. 49826 del 1/12/2009, Bonassisa, Rv. 245748).
E’ altrettanto evidente, ma la sentenza non lo nega, che l’indicazione dei suddetti limiti altro scopo non avrebbe potuto avere se non quello di garantire un utilizzo delle terre e rocce da scavo che comunque non costituisse pericolo per l’integrità dell’ambiente, trattandosi, verrebbe da aggiungere, di un presupposto minimo dal quale il legislatore non poteva comunque prescindere, ancorché avesse dato dimostrazione di essere determinato a consentire la più ampia utilizzazione delle terre e rocce da scavo ed abbia continuato, successivamente, a mantenere tale proposito, come emerge dalla contorta evoluzione della disciplina di settore, dal contenuto delle disposizioni succedutesi nel tempo, dalle criticità rilevate in sede comunitaria e come osservato da più parti in dottrina (la quale non ha peraltro mancato, in tale ultimo caso, di collegare la scansione temporale delle singole modifiche normative ad esigenze connesse con le grandi opere in corso di realizzazione).      

40. Parimenti non corretta appare la lettura dell’art. 186 nell’attuale formulazione, che il Tribunale effettua, nelle pagine successive, qualificandola, peraltro, come “sovrabbondante e puntigliosa” nonché connotata da “espressioni ridondanti” e che di tale preliminare apprezzamento è, evidentemente, una conseguenza, ritenendo il giudice del merito sostanzialmente inalterati i requisiti di compatibilità ambientale già previsti nella previgente versione della disposizione, la quale, ricorda la sentenza, menzionava soltanto i limiti di cui al d.m. 471/99 ricavandone, dall’interpretazione, che era richiesto anche di “non peggiorare l’ambiente e la salute rispetto alle ‘normali attività produttive”.
Nell’ambito di tale interpretazione, nella sentenza impugnata, si afferma sostanzialmente, a più riprese, che, attualmente, è richiesto invece che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo non dia luogo “ad emissioni ed impatti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ‘nel sito di destinazione’ e non nell’ambiente in genere come invece ritiene il PM” senza che, tuttavia, tali requisiti possano ritenersi maggiormente stringenti rispetto al passato, continuando ad esistere “una stretta relazione causale tra le caratteristiche fisico-chimiche delle TRS ed il pericolo di  inquinamento delle matrici ambientali del sito di abbancamento, sicché qualsiasi altra causa di inquinamento che non derivi dall’utilizzo delle TRS è estranea alla focale della nuova norma, allo stesso modo di quanto era richiesto in quella vecchia”.  
Tali osservazioni, che espressamente il Tribunale riferisce alle lettere c) ed f) del primo comma dell’art. 186 d.lgs. 152/06, sembrano prospettare una lettura della norma nel senso che le cautele richieste dalle citate lettere riguarderebbero esclusivamente il sito di destinazione delle terre e rocce da scavo, restando esclusa, invece, ogni ulteriore conseguenza per le “matrici ambientali” derivanti da altre cause, che la sentenza indica, a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla “mancata regimazione delle acque meteoriche” ed agli “sversamenti accidentali di fanghi nei corsi d’acqua”.
Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nel tenore stesso della disposizione in esame, la quale pone espressamente specifiche condizioni per l’eccezionale utilizzazione delle terre e rocce da scavo ottenute quali sottoprodotti, volte alla massima cautela sotto il profilo della tutela ambientale non soltanto perché finalizzate ad evitare che tale attività si risolva in una surrettizia gestione di rifiuti, ma anche per evitare ogni rischio conseguente al reimpiego dei materiali escavati.
E’ evidente che tali esigenze di tutela vanno assicurate costantemente nel corso dell’intera attività, come si desume dalla ulteriore condizione, fissata dalla lett. d) dell’art. 186, comma 1, che il Tribunale non considera, di garantire un elevato livello di tutela ambientale e dal fatto che, rientrando le terre e rocce da scavo tra i sottoprodotti, il loro utilizzo sarebbe illegale, a mente dell’art. 184-bis,  comma 1, lett. d), d.lgs. 152/2006 se non venissero soddisfatti, per il loro utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente senza impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Sarebbe peraltro del tutto irragionevole ritenere che l’intero processo finalizzato al riutilizzo delle terre e rocce da scavo possa consentire situazioni di pericolo per l’integrità dell’ambente e la salute delle persone prima della loro definitiva collocazione nel sito di destinazione.
Inoltre, mentre la lett. c) dell’art. 186 richiede chiaramente che al materiale da riutilizzare non siano apportate modifiche che ne alterino l’originaria conformazione allo scopo di renderlo idoneo al riutilizzo, la lett. f) prende in considerazione le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei materiali, che, nel loro impiego, devono essere tali da non determinare, nel sito prescelto, “rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate”, impiego che deve avvenire “nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette” prevedendosi, in particolare, che debba “essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione” evidenziandosi, altrettanto chiaramente, l’esigenza che la collocazione delle terre e rocce da scavo nel sito di riutilizzo non determini le conseguenze negative indicate.

41. Pare dunque, se si è correttamente enucleato il significato delle affermazioni sopra richiamate, che il Tribunale abbia voluto intendere che le cautele di cui si è detto andrebbero considerate nel senso che le terre e rocce da scavo non devono incidere negativamente sul sito di destinazione e che ogni altro effetto inquinante, per così dire “collaterale”, non escluderebbe la possibilità di applicare il regime di favore stabilito dall’art. 186, assumendo eventualmente rilevanza sotto altri profili.
L’interpretazione della disposizione in esame che il Collegio intende dare è però diversa e più restrittiva come richiede, peraltro, la natura della disposizione.

42. Si è già detto delle ragioni per le quali si ritene che l’art. 186 abbia inteso assicurare la massima tutela ambientale in tutte le fasi di riutilizzo dei materiali escavati, il che non consente di circoscrivere gli effetti di quanto in tal senso stabilito e deve inoltre ritenersi che il tenore stesso della lett. f) nella prima parte esclude, in maniera ampia, ogni possibilità di negativo impatto ambientale, mentre la seconda parte puntualizza il senso di quanto stabilito in precedenza (“in particolare deve essere dimostrato che…”), sicché ogni conseguenza negativa deve essere comunque evitata (si pensi al caso in cui la composizione chimica o fisica del materiale determini, durante l’intero processo, negative interazioni con gli agenti atmosferici, oppure rilasci sostanze inquinanti nelle falde sottostanti, etc.).
Un ulteriore aspetto preso in esame nel motivo di ricorso è quello del requisito della certezza dell’integrale utilizzo di cui all’art. 186, lett. b) d.lgs. 152/06.
Detto requisito era previsto nell’art 186 anche nell’originaria formulazione, sebbene prestando maggiore attenzione alla previsione progettuale del reimpiego (prevedendo, comunque, modalità di riscontro), mentre nella formulazione attuale si richiede che la certezza dell’integrale utilizzo sia sussistente fin dalla produzione delle terre e rocce, in sintonia con quanto stabilito per i sottoprodotti dall’art 184-bis d.lgs. 152/2006.
Altro elemento di rilievo è il dato temporale, attraverso il quale viene stabilito un limite entro il quale deve avvenire il reimpiego, presente sia nella prima stesura dell’art. 186 (comma 8) che in quella attuale (commi 2, ultima parte e 7), come rilevato anche dal ricorrente.
E’ di tutta evidenza che anche il requisito in esame, richiesto ai fini dell’applicazione della speciale disciplina delle terre e rocce da scavo, per le modalità con cui è strutturato, ha lo scopo di evitare che le procedure di favore siano utilizzate per smaltire rifiuti. La certezza del riutilizzo, inoltre, dovrà essere dimostrata sulla base di dati oggettivi e riscontrabili, dovendosi conseguentemente escludere che contratti, dichiarazioni dei soggetti coinvolti, accordi, o altre manifestazioni di volontà o di intenti comunque espressi possano ritenersi idonei allo scopo.

43. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata sembra pervenire ad una diversa e non corretta  interpretazione dell’art. 186 laddove sostiene che la certezza del riutilizzo nel rispetto della tempistica stabilita dalla norma sarebbe soddisfatta “anche se l’opera venga ultimata in un secondo tempo”, indicando, a titolo esemplificativo, l’ipotesi in cui “il produttore/costruttore della galleria ricava dallo scavo terre utili e merceologicamente idonee per costruire il sottofondo di una strada pubblica o di un parcheggio. Depositate le terre nel sito si è concretizzata la certezza del riutilizzo, anche quando l’opera sarà realizzata in altro tempo e senza che ciò reagisca retroattivamente sulla qualificazione del materiale” e ritenendo, sulla base di tale premessa, che l’accusa, con riferimento ad alcuni interventi, avrebbe erroneamente ritenuto che “la mancata ultimazione delle opere finali determini per questo la riconduzione delle TRS alla categoria dei rifiuti speciali”.
Aggiunge il Tribunale che tale assunto non sarebbe condivisibile in quanto “confonde sovrappone l’utilizzo del sottoprodotto con la realizzazione dell’opera, che invece vanno mantenuti distinti: il riutilizzo certo del sottoprodotto è finalizzato dall’inizio a indicare che il bene succedaneo sia immesso nell’ambiente per lo scopo consentito dalla legge ed entro il termine stabilito, perché altrimenti il produttore aggirerebbe la disciplina sui rifiuti se detenesse sine die una cosa che, per facta concludentia, non è di alcuna utilità. Altro è non ultimare l’opera nella quale la cosa è stata collocata secondo progetto d’uso, perché l’interesse sotteso all’opera rimesso alla volontà pubblica o privata dei contraenti e fin dall’inizio non prospetta alcun riflesso negativo per l’ambiente”.  
Secondo il Tribunale, dunque, sembrerebbe che la sussistenza di tale necessario requisito ed il rispetto del limite temporale di cui si è detto debbano essere valutati con riferimento alla collocazione del materiale nel luogo del reimpiego entro il termine stabilito, non assumendo alcun rilievo il destino successivo, con la conseguenza che, se anche l’opera da realizzare con tale materiale non venisse completata, ciò sarebbe irrilevante.
Tale assunto, tuttavia, anticipa ingiustificatamente il momento in cui si verifica il riutilizzo delle terre e rocce, conseguentemente sollevando il detentore da ogni successiva responsabilità circa la sorte del materiale, preclude la possibilità di una verifica sulla oggettiva e riscontrabile sussistenza del requisito ed, inoltre, consentirebbe, teoricamente, anche il mantenimento a tempo indeterminato di tali materiali sul luogo di destinazione per il solo fatto di essere stati collocati in cantiere secondo quanto indicato in progetto.          
Si tratta di una lettura dell’art. 186 d.lgs. 152/06 non condivisibile, che risulta contraria alle finalità che la disposizione chiaramente persegue e che renderebbe fin troppo agevole porre in essere condotte elusive della disciplina dei rifiuti.

44. Il settimo motivo di ricorso si limita a generici richiami ai contenuti della sentenza, senza alcuna puntualizzazione e rinviando ad una memoria allegata in copia al ricorso.
Il ricorrente incorre nell’errore, già rilevato, di non considerare che la motivazione della sentenza impugnata analizza l’evoluzione nel tempo della disciplina delle terre e rocce da scavo, specificando anche quali disposizioni ritiene applicabili nel caso concreto e per quali ragioni.
E’ pacifica, anche per la ragioni indicate nella giurisprudenza citata in ricorso, la impossibilità di un’applicazione retroattiva delle disposizioni richiamate, ma non emerge, dalla lettura della sentenza, che ciò sia in concreto avvenuto, né il ricorso, come si è detto, offre indicazioni in tal senso.
Per quanto riguarda, poi, i contenuti e l’interpretazione di tali disposizioni, va considerato quanto illustrato in precedenza.

45. Anche l’ottavo motivo di ricorso risulta strutturato con la discutibile modalità, già in precedenza evidenziata, dell’estrapolazione di singoli brani della sentenza e del richiamo ad una memoria allegata in copia al ricorso.

46. La sentenza, invero, sembra basarsi sul presupposto secondo cui (cfr. pag. 40) occorre tenere conto dell’evoluzione normativa e del conseguente progressivo ampliamento del novero delle sostanze escluse dal regime dei rifiuti, per poi verificare “se il Protocollo Operativo adottato nel 2006 da ASPI e dagli appaltatori nei rispettivi Piani di Gestione Terre, ed il successivo Disciplinare Unico diramato ad agosto 2008 dal Min. Ambiente, rispettassero le regole vigenti ratione temporis”.
E’ evidente che ciò che importa  non è quanto stabilito nei documenti citati o nelle “dichiarazioni di intenti” (così definite in sentenza) degli appaltatori, che ben può corrispondere al dato normativo, bensì quanto in concreto verificatosi, se, cioè, ciò che è stato trattato come terre e rocce da scavo gestite in conformità delle disposizioni in deroga fosse effettivamente tale, dimostrazione che deve essere offerta, per le ragioni già indicate, dai soggetti interessati.
E’ altrettanto evidente che neppure rileva, a tal fine, l’eventuale “interlocuzione” con soggetti istituzionali o l’esistenza di titoli abilitativi, la cui validità ed efficacia, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale.
Riguardo a tale ultimo aspetto, occorre ricordare come lo stesso si collochi nell’ambito di un dibattito ultra-ventennale che ha riguardato, principalmente, la disciplina urbanistica ma che si è esteso anche ad altri settori del diritto ambientale e che ha visto la giurisprudenza di questa Corte mantenere un indirizzo pressoché costante, caratterizzato, nei casi in cui ne è stato data una lettura fuorviante, da tempestive e puntuali precisazioni.
Non pare il caso riproporre in maniera specifica i termini della questione, ritenendosi sufficiente rinviare ad alcune recenti pronunce che ne hanno compiutamente dato conto (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, Rv. 268060 in tema di “abusività” della condotta nei delitti contro l’ambiente; Sez. 3, n. 49687 del 7/6/2018, Bruno non massimata e Sez. 3, n. 56678 del 21/9/2018, Iodice, Rv. 275565 per ciò che concerne l’urbanistica) mentre, per quanto riguarda la specifica disciplina dei rifiuti, basta ricordare quanto osservato già in una risalente decisione, tra le prime riguardanti il d.lgs. 152\06 (Sez. 3, n. 13676 del 15/12/2006 (dep. 2007), Lovato e altri, Rv. 236324) ove si è affermato, testualmente: che la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati ma, anzi, comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato; che il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale dì un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un’identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna “disapplicazione” del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza sulla sfera riservata alla pubblica amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice e che l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) costituisce inoltre un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all’apprezzamento della colpa.

47. Ne consegue che la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia.    

48. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nella prima parte, in cui sono comprese alcune tra le valutazioni ritenute giuridicamente non corrette dal Pubblico Ministero ricorrente, pur prestando particolare attenzione alla documentazione citata, rilevandone la rispondenza dei contenuti alle previsioni normative, specifica (pag. 53) che tale valutazione riguarda la astratta idoneità in tal senso degli atti medesimi, rinviando alla parte seconda della sentenza “per stabilire se in concreto si siano verificati gli illeciti contestati” e, conseguentemente,  lo ribadisce nella premessa a tale successiva parte della motivazione (pag. 107) richiamando, ancora una volta, correttamente, la ripartizione dell’onere probatorio di cui si è più volte parlato in precedenza.
Quanto poi effettivamente accertato dal Tribunale è questione di fatto che non può essere considerata in questa sede, neppure per ciò che concerne la congruità e la coerenza della motivazione.

49. Il nono motivo è inammissibile perché generico e ripropone la questione della successione temporale delle disposizioni applicabili nella fattispecie, questione già affrontata nell’esaminare i precedenti motivi di ricorso.

50. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il decimo motivo di ricorso, anch’esso caratterizzato, come gli altri, dalla estrapolazione di singoli brani della sentenza al fine di evidenziare gli errori di diritto denunciati in tema di nozione di rifiuto, recupero e sottoprodotto, dovendosi osservare che anche tali questioni trovano riscontro in quanto in precedenza rilevato nella trattazione degli altri motivi di impugnazione.

51. Anche l’undicesimo motivo di ricorso ripropone, infine, la questione, già affrontata nel trattare il terzo motivo di ricorso, della natura del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e del momento consumativo dello stesso, affrontando tuttavia la questione in relazione alla prescrizione del reato che il Pubblico Ministero ricorrente assume valutata dal Tribunale con violazione di legge.
Richiamato quanto specificato in precedenza e precisato che l’individuazione in concreto della data del commesso reato e delle modalità con le quali la condotta è stata posta in essere esula dalle valutazioni di questa Corte, deve rilevarsi che le considerazioni svolte in ricorso sulle modalità di calcolo del termine massimo di prescrizione sono corrette.
Pare opportuno richiamare, tale proposito quanto già evidenziato in una delle pronunce i precedenza menzionate (Sez. 3, n. 16036 del 28/2/2019, Zoccoli, Rv. 275395) ove si è ricordato che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti (Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli e altro, Rv. 265573) e che alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge (Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605).
Nella medesima decisione si è altresì ricordato come si fosse già condivisibilmente affermato, con riferimento ai reati permanenti, che la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula “ad oggi” o “tutt’ora” delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell’accusa. (Sez. 6, n. 7605 del 16/12/2016 (dep. 2017), D C, Rv. 269053. Conf. Sez. 5, n. 4554 del 9/12/2010  (dep. 2011), Cambria Scimone e altri, Rv. 249263; Sez. 6, n. 49525 del 24/9/2003, Tasca, Rv. 229504 ed altre prec. conf.), precisando, altresì, che tale regola processuale non deve essere confusa con la prova della protrazione della condotta criminosa fino a tale limite processuale, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova a carico dell’imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 267080 ed altre, prec. conf.).
Tali principi sono stati quindi ritenuti utilizzabili anche con riferimento ai reati abituali, quale quello in esame, condividendo quanto affermato in una precedente pronuncia in tema di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) richiamando la dottrina ed osservando come ogni rato abituale sia “reato di durata”, che mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti, sicché il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell’ultima condotta tenuta, che chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza (così, in motivazione, Sez. 6, n. 39228 del 23/9/2011, S., Rv. 251050).
Veniva infine dato conto del fatto che il delitto contestato rientra tra quelli indicati nell’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., per i quali opera l’eccezione di cui all’art. 160, comma 3 cod. proc. pen., ovviamente applicabile, come precisato in ricorso, per le condotte successive all’entrata in vigore della modifica apportata dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.  
Il calcolo della prescrizione formulato nella sentenza impugnata, pertanto, avrebbe dovuto tenere conto dei principi appena richiamati.

Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per i capi impugnati, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Firenze, la quale, nella nuova valutazione, dovrà tener conto di quanto espresso in motivazione, conformandosi, in particolare, ai seguenti principi:  
– il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l’intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale;
– la particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l’oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati, i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative;
–  l’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado; 
– la sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in data 19/1/2021

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