Sentenza della Corte di Cassazione III Sezione n. 20204 del 21 maggio 2021

Emissioni odorigene

“In caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell’art. 272-bis d.lgs. 152\06 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152\06 se riferita a valori limite di emissione (mentre negli altri casi saranno applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2-bis del medesimo articolo).

…E’ inoltre possibile il concorso con il reato di cui all’art. 674 cod. pen., stante la diversità delle condotte sanzionate e l’oggetto della tutela, pur dovendosi distinguere, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra la contravvenzione, tra attività produttiva svolta in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità” e quella esercitata in conformità all’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone, che si ricava dall’art. 844 cod. civ. e che ricorre sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni.

…Si evidenzia che l’attitudine delle emissioni odorigene provenienti dall’insediamento del ricorrente ad offendere o molestare le persone è stato accertato con le modalità in precedenza descritte (dichiarazioni delle persone informate e diretta percezione da parte della polizia giudiziaria) sicuramente idonee a dimostrare la sussistenza del fumus del reato.”

Cass. Sez. III n. 20204 del 21 maggio 2021 (CC 29 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Galleri

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 22 dicembre 2020 ha rigettato l’appello, proposto nell’interesse di Leonardo Galleri, avverso il provvedimento con il quale, in data 21 ottobre 2020, il GIP aveva respinto l’istanza di dissequestro di un impianto di trattamento rifiuti facente capo alla GECO s.r.l., rispetto al quale la misura cautelare reale era stata disposta ipotizzando il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 per lo smaltimento illecito di 7.013 tonnellate di fanghi, ricevuti dalla società in forza di apposita autorizzazione della provincia di Oristano per la produzione di ammendante per agricoltura (da compiersi attraverso l’essiccazione dei fanghi e la miscelazione con i residui della frantumazione di inerti), fanghi ritenuti ancora qualificabili come rifiuto e non ammendante al momento del loro sversamento in tre terreni, nonché per la violazione dell’art. 674 cod. pen., per la diffusione nell’aria di emissioni odorose nauseabonde provocate con la ricezione, il trattamento e la custodia dei fanghi di depurazione (di quelli “puri” e di quelli miscelati con i residui di frantumazione degli inerti) nell’impianto sito in una zona industriale.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, osservando che il Tribunale avrebbe ritenuto che i fanghi mantenessero la loro originaria natura di rifiuti in ragione dell’effettivo superamento della concentrazione di inerti litoidi rispetto al limite normativo ed evidenzia come, sul materiale in sequestro, sarebbero state effettuate analisi ritenute inutilizzabili perché totalmente inaffidabili, come riscontrato nell’ordinanza impugnata.
Rileva, altresì, che nel provvedimento impugnato verrebbe posto in evidenza che il prodotto non era, all’epoca dei fatti, regolarmente registrato presso l’apposito registro MIPAAF, difettando pertanto dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ed osserva, a tale proposito, che l’unico requisito rilevante a tal fine sarebbe quello della composizione, che deve rispettare i parametri imposti dalla legge e, nel caso specifico, l’unico parametro non rispettato sarebbe quello della frazione litoide, accertato, però, mediante analisi ritenute non attendibili.
Non potendosi considerare il materiale quale rifiuto, aggiunge, l’unica disciplina applicabile nella fattispecie sarebbe quella di di cui agli artt. 4 e 8 d.lgs. 75/2010.
Evidenzia, inoltre, che l’iscrizione prima mancante sarebbe stata successivamente effettuata.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce l’insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 674 cod. pen., rilevando che, nel caso specifico, si è fatto riferimento alle dichiarazioni raccolte tra i residenti delle zone limitrofe allo stabilimento per accertare la sussistenza delle emissioni odorigene, le quali, al contrario, avrebbero potuto essere accertate mediante esami di laboratorio, quali quelli fatti svolgere dalla difesa, che avrebbero peraltro evidenziato livelli inferiori ai limiti di legge ed a quelli imposti dall’autorizzazione rilasciata alla società.
Evidenzia, inoltre, la rilevanza dell’introduzione, nel d.lgs. 152/2006, dell’art. 272-bis, il quale disciplina specificamente le emissioni odorigene e che risulterebbe rispettato nella fattispecie, disponendo la società di una determinazione dirigenziale, emessa successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, con la quale si autorizza il rilascio in atmosfera di tali emissioni a condizione che rispettino uno specifico valore limite.
Ciò determinerebbe la liceità delle emissioni se corrispondente al limite fissato dal titolo abilitativo e la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 279 d.lgs. 152/2006 in caso di superamento dei limiti, dovendosi conseguente escludere l’applicabilità dell’art. 674 cod. pen., rispetto al quale tale contravvenzione si pone in rapporto di specialità.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la mera apparenza della motivazione laddove esclude la rilevanza degli esiti delle misurazioni svolte su incarico della difesa riguardo alle emissioni odorigene, nonché nella parte in cui non viene dato credito alle analisi effettuate sul materiale in sequestro dall’ente preposto al controllo.

5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la insussistenza del periculum, evidenziando che la collocazione dei materiali in alcuni terreni riguarderebbe una condotta ormai esaurita, non reiterabile sia dal punto formale che sostanziale, così come non sarebbe reiterabile la condotta descritta nella seconda incolpazione provvisoria.
Insiste, pertanto, dell’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre in primo luogo rilevare che deve ritenersi, sulla base dell’ordinanza impugnata, nulla indicando in tal senso il ricorso, che il ricorrente agisca nella qualità di legale rappresentante della società alla quale, sempre secondo quanto emerge dal provvedimento del Tribunale, appartengono i beni sequestrati.
Va inoltre osservato che, nella fattispecie, come ricordato nell’ordinanza impugnata, la richiesta di riesame presentata dalla difesa dell’indagato avverso il decreto di sequestro è stata oggetto di rinuncia e che l’appello attiene, come precisato in premessa, al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare reale stante la ritenuta inidoneità dei nuovi elementi addotti a giustificare tale revoca.  
Correttamente, dunque, i giudici del riesame hanno dato conto della preclusione processuale derivante dalla rinuncia al riesame, delimitando l’ambito della loro cognizione alla verifica della rilevanza, ai fini della revoca del sequestro, di elementi nuovi o sopravvenuti

3. Fatta tale premessa, deve osservarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che il Tribunale ha diffusamente argomentato, con richiami a dati fattuali, sulla natura dei rifiuti e l’attività effettivamente posta in essere come risultante dalle indagini espletate e, quanto ai rilievi di natura tecnica sui fanghi, ha dato conto della profonda discrepanza, rilevata dal GIP, tra le analisi effettuate dal consulente del Pubblico Ministero e quelle prodotte dalla difesa, queste ultime attestanti la conformità ai parametri di legge, mentre le prime documentavano una concentrazione di inerti litoidi superiore al limite normativamente previsto.
Il Tribunale ha altresì dato conto di alcuni profili di criticità in ordine alla “catena di custodia” dei campioni prelevati, enfatizzati anche in ricorso, ritenendo di non poter scartare categoricamente la possibilità, ipotizzata dalla difesa, di uno scambio di campioni, ma ha anche osservato che tali campioni erano oggetto di sequestro ed erano custoditi dalla polizia giudiziaria, ritenendo quindi il verificarsi di tale evenienza scarsamente probabile.
I giudici dell’appello hanno, inoltre, evidenziato che l’eventuale verificarsi di tale situazione non determinerebbe alcuna nullità, trattandosi di atto ripetibile e che, comunque, anche le analisi depositate dalla difesa non sarebbero esenti da rilievi critici, essendo state effettuate, così come il campionamento, in totale assenza di contraddittorio.
Alla luce di quanto appena illustrato il Tribunale ha, dunque, ritenuto che, al di là della prevalenza attribuita dal GIP alle analisi effettuate dal Pubblico Ministero, il rilevato contrasto tra le analisi fino a quel momento eseguite non consentiva una rivalutazione degli elementi originariamente considerati dal GIP nel disporre il sequestro.
Tali elementi vengono indicati nella documentazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria e gli esiti dei sopralluoghi, che evidenziano la presenza di materiali litoidi nel prodotto realizzato dalla società di dimensioni e quantità tali da risultare difformi non soltanto rispetto ai parametri  di cui al d.lgs. 72/2010, ma anche a quelli, più restrittivi, fissati dall’autorizzazione provinciale, risultando dalla relazione tecnica indicativa, nella parte testualmente riprodotta nell’ordinanza, il riferimento, tra l’altro, alla eliminazione, dal “materiale terroso di origine vegetale” estratto dal “trattamento di terre e rocce conferite all’impianto di frantumazione, oltre a frazioni di materiale inerte di diverse pezzature, normalmente utilizzati per la formazione di sottofondi stradali, vespai e drenaggi” di “qualunque presenza di frazioni granulometriche significative” ed alla selezione del materiale “al fine di non contenere polveri derivanti dalla frantumazione di materiali cementizi”  in modo da poterlo destinare “ad uso agronomico e per verde pubblico, privato e residenziale”.
Va peraltro considerato come, in altra parte dell’ordinanza impugnata (pag. 3), venga specificato che le relazioni della polizia giudiziaria e le fotografie allegate documentavano che nel prodotto realizzato dalla società i frammenti lapidei eccedenti i parametri normativi e quelli stabiliti dall’autorizzazione erano costituiti da “cemento, laterizi e frammenti plastici”.
L’ordinanza impugnata chiarisce ancora che, nella originaria valutazione della sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152\06, il GIP aveva considerato anche la mancata registrazione nel registri MIPAAF del prodotto realizzato dalla società al momento dello sversamento sui terreni oggetto di sopralluogo e che tale evenienza ne impediva qualsiasi utilizzazione, anche al solo fine di sperimentazione, privandolo così di un mercato di destinazione e, conseguentemente, del requisito di cui all’art. 184-ter, lett. b) d.lgs. 152\06.
Il Tribunale, dando conto della successiva registrazione documentata dal ricorrente, ha preso in considerazione anche la attualità del periculum (di cui tratta il quarto motivo di ricorso) in considerazione del fatto che, pur in presenza della sopravvenuta registrazione, andava considerata l’effettuazione di plurimi sversamenti di prodotto non conforme alle prescrizioni imposte, dando altresì conto del fatto che la difformità non risultava smentita dalle nuove allegazioni, come in precedenza rilevato, nonché del permanente interesse della società a liberare rapidamente le vasche dai fanghi al fine di utilizzarle per i carichi successivi.
A tale proposito l’ordinanza evidenzia (pag. 4) come tale evenienza fosse stata valorizzata dal GIP dando conto del fatto che la società otteneva un guadagno anche dal solo conferimento dei fanghi da depurazione indipendentemente dalla commercializzazione del prodotto finale, tanto che cedeva gratuitamente gran parte del prodotto a privati, tramite sversamento sui loro terreni.
A fronte di ciò, il Tribunale afferma di condividere quanto specificato dal GIP, nel negare la revoca del sequestro, circa il fatto che la registrazione del prodotto rendeva ancor più probabile la reiterazione delle condotte contestate, consentendo alla società di commercializzare un prodotto che in concreto avrebbe potuto essere comunque difforme dalle specifiche stabilite.
 
4. Ciò posto, deve rilevarsi, in primo luogo, che quanto descritto nell’ordinanza costituisce accertamento in fatto che il Tribunale ha ampiamente motivato, peraltro in modo coerente e logico,  nell’ambito del limitato ambito di cognizione attribuitogli dalla legge e che il ricorso, confrontandosi solo in parte con l’articolata motivazione del provvedimento impugnato, lo critica con argomentazioni che presupporrebbero, da parte di questa Corte, un’inammissibile valutazione delle emergenze investigative considerate dai giudici dell’appello.
Tali censure, inoltre, attengono sostanzialmente al vizio di motivazione e non tengono conto del fatto che l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. solamente per violazione di legge.
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che “…il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento”  (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692. Conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093. V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5. Il ricorso, tuttavia, non coglie nel segno neppure laddove prende in considerazione le disposizioni ritenute applicabili nella fattispecie, poiché, quanto alla cessazione della qualifica di rifiuto, questo cessa di essere tale, quando sussistono le condizioni stabilite dall’art. 184-ter d.lgs. 152\06, tra le quali figurano, tra l’altro, nell’attuale formulazione, la sottoposizione ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio ed il soddisfacimento di criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non deve portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il comma 5 dell’art. 184-ter indica peraltro chiaramente che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, segnando dunque il limite entro il quale dette disposizioni devono applicarsi.
In disparte il fatto che, trattandosi di disposizione avente natura derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, secondo la giurisprudenza di questa Corte sarebbe onere di chi ne richiede l’applicazione provare la sussistenza delle condizioni di legge (v., ex pl., Sez. 3 n. 48334 del 28/6/2017, Contili, non massimata), deve rilevarsi che, in ogni caso, la verifica di tali condizioni costituisce comunque un accertamento in fatto che, nella specie, è stato effettuato e del quale, come si è detto, i giudici dell’appello hanno dato conto sulla base di plurime circostanze che evidenziano la non rispondenza di quanto gestito dalla società del ricorrente alle specifiche richieste per la dichiarata utilizzazione come ammendante.
Riguardo a tale ultimo aspetto valgono le medesime considerazioni, in quanto anche la verifica delle condizioni previste dal d.lgs. 75\2010 presuppone un accertamento in fatto che, anche in questo caso, il Tribunale ha compiuto e che non può essere oggetto di censura in questa sede.
Va in ogni caso richiamata l’attenzione sul fatto che le disposizioni contenute nel citato decreto riguardano, come indicato dal titolo, i fertilizzanti, i quali devono rispondere a requisiti e  caratteristiche chimiche e fisiche, l’assenza delle quali ne implica la riconducibilità nel novero dei rifiuti e la sottoposizione alla relativa disciplina come già chiarito in un caso analogo (v. Sez. 3, Sentenza n. 26532 del 14/07/2020, Demetra srl, Rv. 279916), dando altresì conto del fatto che si era pervenuti alle medesime conclusioni con riferimento alle previgenti disposizioni in materia (Sez. 3, n. 20154 del 13/4/2016, Amato, Rv. 267033; Sez. 3, n. 10709 del 28/1/2009, Tenzon, Rv. 243105; Sez. 3, n. 27079 del 21/6/2007, Ugolini, Rv. 237129).
E’ inoltre importante considerare che, nell’effettuare tali verifiche, devono tenersi in particolare considerazione la destinazione finale del prodotto, il quale, secondo quanto si ricava dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, nel caso di specie era quella di essere utilizzato come ammendate per fini agricoli (evidentemente nel rispetto delle condizioni di legge) come stabilito dall’autorizzazione rilasciata alla società.
Tale destinazione finale giustifica, invero, la necessità dei requisiti richiesti per produrre gli effetti propri di un ammendante, essendo tale prodotto funzionale all’agricoltura perché migliora le caratteristiche del suolo destinato a tale scopo, mentre deve essere ben chiaro che tale utilizzazione non può risolversi in una forma alternativa di smaltimento di rifiuti.
Nel caso in esame, dunque,  non è dato comprendere quale funzione ammendate potesse avere in concreto un materiale composto anche da “cemento, laterizi e frammenti plastici”, né emerge in alcun modo, dagli elementi fattuali evidenziati dai giudici dell’appello, una effettiva destinazione all’utilizzo agronomico, risultando piuttosto la necessità, per la società del ricorrente, di liberasi dei fanghi ricevuti mediante il loro sversamento e, talora, interramento su terreni anche nella disponibilità della società medesima al fine di liberare le vasche che li contenevano per riceverne altri.
Correttamente il Tribunale ha, inoltre, considerato che quanto argomentato in relazione alla prima delle violazioni oggetto di provvisoria incolpazione giustifica, di per sé, il mantenimento della misura.

6. L’ordinanza impugnata, tuttavia, non manca di prendere in esame la insussistenza dei presupposti per la revoca del sequestro anche con riferimento all’ulteriore contestazione, afferente alla violazione dell’art. 674 cod. pen.
Anche in questo caso, però, il secondo motivo di ricorso, che tale contestazione prende in considerazione, propone argomenti in fatto e critiche alla motivazione dell’ordinanza che non possono avere ingresso in questa sede, unitamente a considerazioni di carattere giuridico che meritano, invece, un approfondimento.
Deduce in sostanza il ricorrente, contestando le modalità di accertamento del fatto mediante riferimento alle sole dichiarazioni di persone informate sui fatti e non anche attraverso le analisi prodotte ed analizzando la giurisprudenza sul tema, che l’art. 674 cod. pen. non sarebbe applicabile stante l’introduzione, nel d.lgs. 152\06, dell’art. 272-bis relativo alle emissioni odorigene, nel rispetto del quale la società opererebbe, disponendo di un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale che indica limiti specifici per tali emissioni.
Il Tribunale, invece, ritiene che l’inserimento della richiamata disposizione determini solo l’applicazione della sanzione penale prevista per il superamento dei limiti di legge, ferma restando l’applicabilità della contravvenzione codicistica nel caso in cui le emissioni siano produttive anche di molestie alle persone, ritenendo possibile anche il concorso tra le due diverse contravvenzioni.
Inoltre, considerando la giurisprudenza di questa Corte, ritiene configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. nel caso in cui, pur nel rispetto dei limiti imposti, le emissioni superino la normale tollerabilità, ritenendo tale evenienza dimostrata dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini dai residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento, indicative di fenomeni, tra i quali si segnalano la presenza di forti odori nauseabondi e di grossi sciami di mosche, direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria nel corso dei sopralluoghi. Risulta, inoltre, che alcune tra le persone sentite avevano lamentato l’insorgenza di vere e proprie patologie (sebbene non sia specificato se, in qualche modo, documentate).
Il Tribunale ha anche dato conto di quanto rilevato dal GIP circa le analisi prodotte dalla difesa, ritenute scarsamente attendibili perché effettuate quando l’impianto era fermo e le dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, dando quindi atto della permanenza dei presupposti per il mantenimento della misura anche con riferimento alla seconda contestazione provvisoria e confermando, pertanto, la permanenza del periculum, dovendosi a tale proposito ribadire, con riferimento al già menzionato quarto motivo di ricorso, che si tratta di argomenti in fatto assistiti da motivazione congrua non censurabili in questa sede.

7. Tornando alla qualificazione della condotta relativa alle emissioni odorigene, occorre in primo luogo individuare l’ambito di applicazione dell’art. 272-bis d.lgs. 152\06.
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183
“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 17”.
Il d.lgs. 152\06 considerava già gli odori nell’art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l’altro, “senza causare inconvenienti da rumori o odori” e negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.
Le emissioni odorigene, peraltro, erano considerate incluse nelle previgenti disposizioni in tema di inquinamento atmosferico (d.P.R. 203\88) in considerazione dell’ampia nozione di inquinamento atmosferico contenuta nell’art. 2 del citato d.P.R., tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.  Sez. 1, n. 5702 del 12/4/1996, PM in proc. Mazzi Rv. 205270).  
Anche diverse leggi regionali tengono conto delle emissioni odorigene, così come nella prassi viene tenuto conto di tale fenomeno predisponendo apposite misure volte a contenerlo.    
L’art. 272-bis, sostanzialmente prendendo atto di tale situazione, stabilisce in merito alle emissioni odorigene:
“1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e  delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere  delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un  potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può  elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere  previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.”
La definizione di “emissioni odorigene” è invece contenuta nell’art. 268, comma 1, lett. f-bis) d.lgs. 152\06 (introdotta dal d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102), che indica come tali le “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”.
Va poi tenuto conto della collocazione di tale disposizione nel d.lgs. 152\06 e del contenuto della stessa, che contiene espressi riferimenti agli stabilimenti “di cui al presente titolo” – che è il Titolo I, relativo alla “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” della Parte Quinta, la quale contiene le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” – nonché del fatto che, secondo quanto stabilito nell’art. 267, comma 1, detto Titolo si applica, ai  fini  della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che “resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall’autorizzazione integrata ambientale”. Va tenuto conto, a tale proposito, che l’art. 29-ter, comma 1 d.lgs. 152\06 richiede l’inserimento di alcune informazioni nella domanda per l’AIA – quali, ad esempio, quelle di cui alle lettere  e) (“descrizione  del  tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente”), f) (“descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione  oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle”) ed  h) (“descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e  di  controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3”) – che rendono possibile una valutazione da parte dell’autorità competente al rilascio di tale titolo abilitativo anche sotto il profilo dell’impatto odorigeno delle emissioni.
L’ambito di applicazione dell’art. 272-bis è poi limitato agli stabilimenti definiti dall’art. 268, comma 1, lett. h) d.lgs. 152\06 (“il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che  producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”).
L’imposizione delle misure indicate nell’art. 272-bis, inoltre, risulta del tutto eventuale, dato il riferimento alla mera possibilità e non ad un obbligo, mentre l’autorizzazione in esso menzionata è, evidentemente, quella alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269.

8. Considerando quanto detto, potrà configurarsi, nel caso in cui l’autorizzazione comprenda anche le misure di cui all’art. 272-bis, la contravvenzione di cui al secondo comma dell’art. 279 nel caso in cui vi sia la violazione dei valori limite di emissione.
L’art. 279 menzionava, originariamente, anche la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, ora autonomamente disciplinata dal comma 2-bis, introdotto dal d.lgs. 183\2017, che ha depenalizzato la condotta, ora soggetta alla sola sanzione amministrativa pecuniaria, che sarà dunque applicabile nel caso in cui la violazione riguardi misure imposte per le emissioni odorigene diverse dai valori limite.
Qualora, invece, le emissioni odorigene siano oggetto di specifiche prescrizioni imposte con l’AIA, dovrà farsi riferimento all’impianto sanzionatorio di cui all’art. 29-quaterdecies d.lgs. 152\06 (sull’ambito di applicazione di tale disposizione v. Sez. 3 n. 51480 del 18/9/2018, Busisi, Rv. 274209; Sez. 3, n. 14741 del 11/2/2016, Gavioli, Rv. 266397; Sez. 3, n. 40532 del 11/6/2014, Avesani, Rv. 259924).

9. La lettura dell’art. 272-bis appena effettuata, che ne evidenzia un ambito di applicazione limitato ai soli impianti che producono emissioni in atmosfera disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. 152\06, trova riscontro in una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 178\2019)
La Corte, nel trattare la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), riconosce, per quel che qui rileva, il limitato ambito applicativo dell’art. 272-bis di cui si è detto, richiamando anche quanto stabilito dall’art. 267, comma 3 per le installazioni soggette ad AIA, che restano autonomamente disciplinate.
La medesima sentenza, nel valutare le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, della richiamata legge regionale – ove si impone al proponente di allegare all’istanza rivolta all’autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la documentazione relativa alla individuazione e alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene coinvolte nel progetto, unitamente alla stima del relativo impatto ambientale – evidenzia come tali disposizioni non incidono sulla procedura di VIA ed, anzi, ne implementano i contenuti sostanziali con indicazioni che il legislatore nazionale ha espressamente consentito alla normativa regionale con l’art. 272-bis d.lgs. 152\06, richiamando anche le disposizioni del medesimo decreto che implicano, nella valutazione degli effetti rilevanti sull’ambiente, ivi compresi anche quelli inerenti alle emissioni, anche la considerazione dei parametri relativi alla matrice odorigena.

10. Delimitato, dunque, l’ambito di operatività dell’art. 272-bis d.lgs. 152\06, occorre ora prendere in considerazione quello relativo all’art. 674 cod. pen., oggetto di contestazione provvisoria nel caso di specie, considerando successivamente il rapporto intercorrente tra tale disposizione codicistica e quella contenuta nel d.lgs. 152\06, avendo il ricorrente denunciato la sussistenza di un rapporto di specialità che sarebbe  stato illegittimamente ignorato dai giudici dell’appello.
I contenuti dell’art. 674 cod. pen. sono stati oggetto di un tortuoso percorso interpretativo, che ha a lungo impegnato la giurisprudenza di legittimità e che solo recentemente sembra essersi in qualche modo stabilizzato.
Le ragioni di tale situazione sono evidentemente da ascriversi al fatto che tale disposizione, in considerazione della sua conformazione, è stata nel tempo applicata in ambiti diversi, tra i quali vanno ricordati, per limitarsi a quelli determinanti un impatto ambientale, l’inquinamento idrico, atmosferico e da campi elettromagnetici, oltre che le c.d. molestie olfattive di cui qui si tratta, riconoscendo in più occasioni la possibilità di concorso con le specifiche discipline di settore.
La disposizione in esame attiene ad un reato di pericolo, finalizzato a prevenire esiti dannosi o pericolosi per le persone conseguenti al getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o comunque molestare le persone, ovvero (nei casi non consentiti dalla legge) all’emissione di gas, vapori o fumi idonei a cagionare i medesimi effetti.
La giurisprudenza di questa Corte ha, come si è accennato, incluso tra le “emissioni” di cui alla seconda parte dell’art. 674 cod. pen. anche gli odori (evidentemente in ragione delle modalità di propagazione non riconducibili alle nozioni di getto e versamento) equiparandoli specificamente ai gas in ragione del fatto che “la percezione di un determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una determinata materia (nel caso in esame le deiezioni animali) di prodotti volatili, come tali percepibili anche all’olfatto e definibili, secondo il linguaggio comune, anche come gas” (Sez. 3, Sentenza n. 11556 del 21/2/2006, Davito, Rv. 233565. Per una tra le prime inclusioni degli odori nelle condotte sanzionate dall’art. 674 cod. pen. v. Sez. 1, n. 407 del 14/12/1999 (dep. 2000), Samengo, Rv. 215147)
Si è anche affermato che la seconda parte dell’art. 674 cod. pen. evidenzia l’intenzione del legislatore di effettuare “un bilanciamento di opposti interessi”, tale da consentire l’esercizio di attività socialmente utili rispettando limiti di legge al superamento dei quali “riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica” (Sez. 1, n. 3919 del 11/4/1997, Sartor, Rv. 207383), sebbene l’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” abbia condotto a soluzioni interpretative non sempre uniformi, in particolare per quanto riguarda la rilevanza del possesso di un’autorizzazione amministrativa all’esercizio di una determinata attività ai fini della configurabilità del reato.
Tralasciando di riconsiderare nel dettaglio le singole pronunce, delle quali è stato comunque dato conto in più occasioni dalla dottrina, può qui richiamarsi, pressoché testualmente, quanto evidenziato in due decisioni di questa Corte aventi contenuto sostanzialmente identico circa le diverse posizioni assunte rispetto alla specifica questione (Sez. 3, n. 54209 del 23/10/2018, Tirapelle, Rv. 275298; Sez. 3, n. 13324 del 23/1/2020, Coletti, non massimata).
Ricordano in particolare menzionate decisioni che, secondo un primo orientamento, viene esclusa la configurabilità della contravvenzione in esame quando le emissioni sono determinate da un’attività autorizzata o disciplinata dalla legge e risultano contenute entro i limiti fissati dalla legge o dall’autorizzazione, perché il rispetto di tali limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento (Sez. 3, n. 37495 del 13/7/2011, P.M. in proc. Dradi, Rv. 251286; Sez. 3, n. 15707 del 9/1/2009, Abbaneo, Rv. 243433), aggiungendo che queste pronunce hanno specificato che l’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” assume un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell’illecito penale, da un lato e dell’illecito civile, dall’altro.
Viene poi considerato un secondo orientamento, che ritiene la contravvenzione integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, poiché anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, precisando, altresì, che in tema di getto pericoloso di cose, l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la “ratio” della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin, Rv. 269326; Sez. 3, n. 12019 del 10/2/2015, Pippi, Rv. 262710; Sez. 3, n. 45230 del 3/7/2014, Benassi, Rv. 260980).
Con riferimento al tema delle molestie olfattive, le due sentenze ricordano come alcune pronunce, in caso di assenza di normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, abbiano individuato il criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, considerata l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabilità”, previsto dall’art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi, Rv. 238447, con ampia motivazione. Nello stesso senso Sez. 3, n. 11556 del 21/2/2006, Davito, Rv. 233565; Sez. 3, n. 19898 del 21/4/2005, Pandolfini, Rv. 231651). Tale soluzione tiene conto del fatto che anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici e dell’osservanza del principio di precauzione che deve informare l’attività produttiva potenzialmente in grado di arrecare disturbo e molestie alla salute delle persone.
Nel ricordare come tale orientamento sia stato ribadito (Sez. 3, n. 36905 del 18/6/2015, Maroni, Rv. 265188) le due decisioni aggiungono che lo stesso  ritiene configurabile il reato in esame in caso di produzione di “molestie olfattive” mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale parametro di legalità dell’emissione, del criterio della “stretta tollerabilità”, e non invece, di quello della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 cod. civ., attesa l’inidoneità di quest’ultimo ad assicurare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana.
Richiamati pertanto i diversi indirizzi giurisprudenziali, le sentenze Tirapelle e Coletti affermano che non può prescindersi dall’espresso divieto, contenuto nell’art. 674 cod. pen., di emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare l’evento di molestia alle persone, da intendersi, in adesione ad una risalente pronuncia (Sez. 3, n. 38297 del 18/6/2004, Providenti, Rv. 229618), come qualsiasi situazione di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete produttiva di un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione, situazione che non comprende quindi il danno o anche il pericolo di danno alla salute e/o all’ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie incriminatrici applicabili.
All’esito di tale disamina, le due sentenze pervengono alla conclusione che, per le attività produttive, occorre distinguere l’ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità”, mentre laddove l’attività è esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone quale si ricava dal contenuto dell’art. 844 cod. civ. e, qualora sia riscontrata l’autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l’azienda non adotti  quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l’impatto sulla realtà esterna.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito affermandosi che il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità” e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone previsto dall’art. 844 cod. civ. e sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna. (Sez. 3, n. 23582 del 13/07/2020, Alborè, Rv. 279880. Nello stesso senso Sez. 3, n. 32688 del 17/9/2020, Goffredini, Rv. 280368, non massimata sul punto).

11. Alla luce di tale orientamento, può a questo punto considerarsi il rapporto tra la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. e la disciplina in tema di inquinamento atmosferico, escludendo la sussistenza di rapporto di specialità ipotizzato dal ricorrente e riconoscendo la possibilità del concorso.
A tali conclusioni, si era peraltro già pervenuti con riferimento alle previgenti disposizioni in tema di inquinamento atmosferico e, segnatamente, alla legge 13 luglio 1966, n. 615 (ex pl. Sez. 6, Sentenza n. 3624 del 20/12/1972 (dep. 1973), Fenotti, Rv. 124046; Sez. 2, Sentenza n. 3993 del 31/10/1975  (dep. 1976), D’Alessio, Rv. 132929; Sez. 3, n. 6249 del 16/4/1985, Boni, Rv. 169886) ed al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 25/5/1994, Turino, Rv. 199836; Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 16/6/2000, Meo, Rv. 216621).
Le ragioni di tale soluzione interpretativa, che va ribadita, può rivenirsi non soltanto nella diversità del contenuto precettivo – poiché quello relativo all’inquinamento atmosferico è riferito all’apprestamento di determinate cautele ed al rispetto delle prescrizioni e limiti indicati dalla legge e dagli atti abilitativi, mentre quello dell’art. 674 cod. pen. riguarda una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone – ma anche nella diversità del bene tutelato, perché nel primo caso, si fa riferimento all’ambiente in genere ed alla matrice aria in particolare (e solo in via mediata viene tutelata la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell’aria che respirano) mentre nel secondo, l’oggetto della tutela è la pubblica incolumità (in tal senso Sez. 3, n. 6249 del 16/4/1985, Boni, cit.)
Per le stesse ragioni la possibilità del concorso tra reati è stata riconosciuta anche con riferimento ad altre violazioni ambientali, ad esempio in materia di acque o rifiuti, ciò in quanto, come è stato recentemente ribadito, tra la contravvenzione codicistica e le norme incriminatrici relative alla tutela dell’ambiente in generale non vi è rapporto di specialità, né si verifica assorbimento della prima nelle seconde quando sussista l’attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento ulteriore ed essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica (Sez. 3, n. 48406 del 18/10/2019, Livello, Rv. 278259, relativo ad ipotesi di concorso tra il reato di cui all’art. 674 cod. pen. e quello di cui all’art. 137, commi 6 e 7 d.lgs. 152\06).

12. Resta da aggiungere, quanto alle modalità di accertamento del reato, che, come è stato recentemente ribadito (Sez. 3,n. 33817 del 6/10/2020, Sciapichetti, non massimata sul punto), l’attitudine ad offendere o molestare le persone non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, (dep. 2015), Ventura, Rv.261794; Sez.1, n.8148 del 4/6/1996, Fragni, Rv.206966).

13. Riassumendo, in estrema sintesi, quanto fin qui argomentato, in caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell’art. 272-bis d.lgs. 152\06 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152\06 se riferita a valori limite di emissione (mentre negli altri casi saranno applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2-bis del medesimo articolo).
Per la violazione delle prescrizioni relative alle emissioni odorigene imposte con l’AIA alle attività ad essa soggette si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 29-quaterdecies d.lgs. 152\06.
E’ inoltre possibile il concorso con il reato di cui all’art. 674 cod. pen., stante la diversità delle condotte sanzionate e l’oggetto della tutela, pur dovendosi distinguere, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra la contravvenzione, tra attività produttiva svolta in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità” e quella esercitata in conformità all’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone, che si ricava dall’art. 844 cod. civ. e che ricorre sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni.

14. Ciò posto, deve rilevarsi, con riferimento alla vicenda in esame, che, in primo luogo, non è chiaro in cosa consista esattamente l’autorizzazione in possesso del ricorrente (non emergendo informazioni sufficienti in tal senso nel ricorso e nel provvedimento impugnato, unici atti ai quali questa Corte ha accesso), sicché non è dato sapere se e come la stessa riguardi specificamente le emissioni in atmosfera così come disciplinate dalle disposizioni in precedenza richiamate, ovvero se sia riferita ad altra tipologia di attività.
In ogni caso, nell’ordinanza impugnata, dopo aver considerato la possibilità del concorso tra reati di cui si è detto in precedenza, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia che l’attitudine delle emissioni odorigene provenienti dall’insediamento del ricorrente ad offendere o molestare le persone è stato accertato con le modalità in precedenza descritte (dichiarazioni delle persone informate e diretta percezione da parte della polizia giudiziaria) sicuramente idonee a dimostrare la sussistenza del fumus del reato.

Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale, delle quali si è dato conto in precedenza, risultano pertanto adeguate e giuridicamente corrette.
Per tali ragioni deve pertanto escludersi la mera apparenza della motivazione denunciata con il terzo motivo di ricorso poiché, se come tale deve intendersi quella che risulta del tutto avulsa dalle risultanze processuali o sia fondata su argomentazioni di puro genere o asserzioni apodittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa, quindi in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, non è questo il caso dell’ordinanza in esame.

15. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in data 29/4/2021

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