La possibile riutilizzazione economica del materiale non esclude comunque la sua natura di rifiuto
Sentenza della Corte di Cassazione del 9 febbraio 2026, n. 5046
… al riguardo:
Sez. 3, n. 9052 del 21/1/2020, Groza; Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Marchi, Rv. 277280 – 01, che sottolineano che “la natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis, d. Igs. n. 152 del 2006)” “non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità”;
Sez. 3, n. 11603 del 26/1/2022, Pietrobon, che ha chiarito che la possibile riutilizzazione economica del materiale non esclude comunque la sua natura di rifiuto;
Corte di giustizia del 14/10/2022, causa C-629/19, in cui, al punto 48, si ribadisce che “Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 2008/ 98 intende infatti riferirsi a tutti gli oggetti e a tutte le sostanze di cui il proprietario si disfa anche se essi hanno un valore commerciale e se sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo di recupero e di riutilizzo.

