Sentenza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2025, n. 5016

Il reato ex articolo 674 Codice penale ha di regola carattere istantaneo essendo ravvisabile la permanenza solo quando le illegittime emissioni siano connesse all’esercizio di un ciclo produttivo

Sentenza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2025, n. 5016

… quanto al reato … ex articolo 279 comma 1 DIgs 152/2006, posta la analogia e continuità di tale fattispecie con la precedente di cui agli articoli 15 e 25, comma sesto, Dpr 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) non può che ribadirsi il principio già affermato al riguardo da questa Corte per cui si tratta di un reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell’autorizzazione, ovvero sino a che l’agente non abbia ripristinato la situazione precedente. (Sezione 3, sentenza n. 4326 del 20 dicembre 2005 Ud. (dep. 2 febbraio 2006) Rv. 233301-01). Quanto al reato ex articolo 674 Codice penale va ribadito che il reato di getto pericoloso di cose ha di regola carattere istantaneo e, solo eventualmente, natura permanente, essendo ravvisabile la permanenza solo quando le illegittime emissioni siano connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Sezione 3, sentenza n. 1301 del 9 novembre 2016 Ud. (dep. 12 gennaio 2017)Rv. 269413-01)

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