Sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2026, n. 5021

L’ammasso dei rifiuti raccolti nel luogo di (successivo) stoccaggio, è rilevante penalmente ma non anche ai fini della competenza territoriale del Tribunale essendosi l’attività già radicata in epoca anteriore e nel luogo precedente.

Sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2026, n. 5021

… l’attività di (prima) raccolta dei rifiuti (che precede fattualmente quella di stoccaggio) risulta inequivocabilmente essere stata compiuta, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, in via pressoché esclusiva in Treviso e provincia, ove il raggiungimento del livello dell’ingente quantità ha reso riconoscibile il comportamento punibile, posto in essere in danno di una società pubblica di riscossione operante esclusivamente nel trevigiano (Capi A e C): tanto basta ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa (abituale propria) in contestazione (Capo A), indipendentemente dal luogo di reperimento degli abiti usati e dal loro ammasso nel luogo di (successivo) stoccaggio (nel padovano), costituente solo uno dei segmenti successivi della condotta abituale, rilevante penalmente ma non anche ai fini della competenza per territorio ormai già radicatasi in epoca anteriore e nella frazione precedente.

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