Il reato disciplinato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. non richiede che sia quantificata l’entità del profitto ricavabile dall’illecito traffico o la percentuale dell’incremento di detto profitto rispetto a quello ricavato dallo svolgimento della parallela attività lecita
Sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2026, n. 12348
… la norma non richiede che sia quantificata l’entità del profitto ricavabile dall’illecito traffico o la percentuale dell’incremento di detto profitto rispetto a quello ricavato dallo svolgimento della parallela attività lecita.
La norma, infatti, richiede il perseguimento del fine del profitto inteso nella più ampia accezione. Al riguardo la sentenza rescindente ha condivisibilmente osservato: «il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 – 01). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 -01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C, Rv. 285145 – 01; in quest’ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, Stanzani, Rv. 098642 – 01).
Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 – 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01); può essere di tipo “accrescitivo”(Sez. U, Lucci, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C, Rv. 282037 – 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117-01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 – 01).
Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 – 01)”.
Applicando questi generali principi al traffico illecito di rifiuti, la sentenza rescindente ha evidenziato: “il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907 -01″.

