Sentenza della Corte di Cassazione 9 febbraio 2023, n. 5576

Le condizioni che impediscono l’estinzione delle contravvenzioni ambientali

Sentenza della Corte di Cassazione 9 febbraio 2023, n. 5576

Il danno (o il pericolo concreto e attuale di danno) ostativo alla estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale non si identifica con il “danno ambientale” di cui all’articolo 300, Dlgs n. 152 del 2006, potendo avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette (Sezione 3, n. 25528 dell’11 dicembre 2020, M., Rv. 281733— 01).

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il sindacato sulla correttezza dell’operato dell’organo di vigilanza/polizia giudiziaria può (e deve) essere effettuato dal Giudice penale; prova ne sia che l’adempimento tardivo (purché congruo) della prescrizione (e dunque l’inadempimento) oppure l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza (e, dunque, in violazione delle prescrizioni specificamente impartite) non ostano alla possibilità del contravventore di accedere all’oblazione (ancorché pagabile in misura superiore) sia in sede di indagini preliminari, sia in sede dibattimentale (articolo 318-septies, Dlgs n. 152 del 2006).

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 9 febbraio 2023, n. 5576

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