Sentenza della Corte di Cassazione 10 febbraio 2023, n. 5733

La fertirrigazione non è soggetta alla disciplina sui rifiuti solo se applicata a colture in atto e con modalità adeguate

Sentenza della Corte di Cassazione 10 febbraio 2023, n. 5733

Il mancato svolgimento di analisi del terreno o del materiale sversato — che secondo il ricorrente desterebbe incertezze sull’effettiva natura della sostanza riversata — è irrilevante, poiché la prova è costituita dalle testimonianze e dagli accertamenti della Polizia giudiziaria, corredati da rilievi fotografi …

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Secondo la giurisprudenza, la pratica della “fertirrigazione”, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Cfr. Sezione 3, n. 5039 del 17 gennaio 2012, Rv. 251973; Sezione 3, n. 15043 del 22 gennaio 2013, Rv. 255248; Sezione 3, n. 40782 del 6 maggio 2015, Rv. 264991).

Tenuto conto della disciplina, il rilascio di deiezioni animali integra una condotta di fertirrigazione penalmente rilevante ex articolo 137, comma 14 Dlgs n. 152 del 2006 e non l’illecito amministrativo ex articolo 133, comma 2 Dlgs n. 152 del 2006, che punisce unicamente colui che effettui scarichi di acque reflue provenienti da allevamento di bestiame.

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 10 febbraio 2023, n. 5733

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