L’Italia non ha adottato nei termini tutte le misure che l’esecuzione della sentenza C‑85/13 imponeva per gli agglomerati che scaricano acque reflue in aree sensibili
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27 marzo 2025, causa C-515/23
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli agglomerati di Castellammare del Golfo I, Cinisi e Terrasini, la Repubblica italiana riconosce la persistenza dell’inadempimento degli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 91/271. In tal senso, nelle sue risposte alla lettera di costituzione in mora e nelle sue memorie dinanzi alla Corte, tale Stato membro ha indicato che i lavori di infrastruttura necessari per dotare tali agglomerati di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane conformi agli obblighi derivanti da tali articoli non erano ancora stati eseguiti alla data del 18 luglio 2018. Secondo gli ultimi elementi presentati da tale Stato membro nella sua controreplica, il raggiungimento della conformità di questi tre agglomerati dovrebbe avvenire entro la fine del 2026.
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Per il resto, la Repubblica italiana non ha né dedotto né tantomeno dimostrato di aver posto rimedio, alla scadenza del termine fissato nella lettera di costituzione in mora, ossia il 18 luglio 2018, alle violazioni degli obblighi derivanti dagli articoli 5 e 10 della direttiva 91/271 accertate nel dispositivo della sentenza C-85/13 per quanto riguarda l’agglomerato di Trappeto. A tal proposito, dal controricorso di tale Stato membro risulta che i test statici e tecnico-funzionali effettuati a seguito delle opere infrastrutturali realizzate sull’impianto di trattamento di Trappeto erano ancora in corso alla data del deposito del controricorso, ossia il 23 ottobre 2023. Inoltre, dalla controreplica e dai suoi allegati risulta che i lavori di adeguamento e potenziamento di tale impianto di trattamento, volti a porre rimedio alle infrazioni al diritto dell’Unione, sono stati conclusi solo nel dicembre 2023. Occorre aggiungere che i rapporti di prova allegati a tale controreplica, attestanti la conformità degli scarichi provenienti da tale impianto di trattamento ai limiti di emissione fissati dall’articolo 5 di tale direttiva, sono stati eseguiti tra il 23 giugno e il 15 dicembre 2023. Pertanto, gli elementi di prova relativi alla conclusione di tali lavori ed i rapporti di prova relativi a detto impianto di trattamento sono successivi alla data rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza dell’inadempimento contestato, ossia il 18 luglio 2018, cosicché essi non possono essere presi in considerazione a tal fine.
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-85/13, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
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- La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia (C‑85/13, EU:C:2014:251), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 10 milioni.
- Nel caso in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 13 687 500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia(C‑85/13, EU:C:2014:251), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia(C‑85/13, EU:C:2014:251), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 10aprile 2014, Commissione/Italia (C‑85/13, EU:C:2014:251), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza.