Sentenza Corte di Giustizia 5 maggio 2022, n. C-525_20

Un programma o un progetto possono essere autorizzati, se il deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce –

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 maggio 2022, n. C-525/20

… la Corte ha statuito che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da un lato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). Dall’altro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii) e iii), gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (obbligo di miglioramento) (sentenza del 28 maggio 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C-535/18, EU:C:2020:391, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). (omissis) la Corte ha peraltro sottolineato che, fatta salva la concessione di una deroga, qualsivoglia deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale deve essere evitato (sentenza del 4 maggio 2016, Commissione/Austria, C-346/14, EU:C:2016:322, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). (omissis) il deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche transitorio, è autorizzato solo in presenza di requisiti molto rigorosi e che, di conseguenza, la soglia oltre la quale si accerta una violazione dell’obbligo di impedire il deterioramento dello stato di un corpo idrico deve essere la più bassa possibile [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2015, Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 67, nonché del 24 giugno 2021, Commissione/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Donana), C-559/19, EU:C:2021:512, punto 48]. (omissis) sia gli obiettivi e i principi così ricordati sia lo scopo ultimo della direttiva 2000/60 consistente nel conseguire come minimo un “buono stato” di tutte le acque superficiali dell’Unione e nel mantenerlo, come enuncia il considerando 26 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, punto 37), confermano a loro volta l’interpretazione in base alla quale, salva l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva e salvo il paragrafo 8 di tale articolo, deve essere evitato qualsiasi deterioramento dello stato di un corpo idrico, anche temporaneo o transitorio e di breve durata, tenuto conto degli effetti nefasti sull’ambiente o sulla salute umana che ne possono risultare. (omissis) come ogni altro progetto che può provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, un progetto che può provocare un deterioramento temporaneo di breve durata e senza conseguenze a lungo termine può, in linea di principio, essere autorizzato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva. (omissis) l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un “deterioramento” ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.

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