Sentenza Corte di Cassazione n. 14229 del 20_04_2026

Cosa rileva in riferimento alla non occasionalità della condotta

Sentenza della Corte Cassazione del 20 aprile 2026, n. 14229

… il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez.3, n. 8193 del 11/02/2016, Rv. 266305 – 01; Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività (cfr. Sez.3 n. 4770 del 26/01/2021, Rv.280375 – 01; Sez.3, n.36819del 04/07/2017, Rv.270995 – 01; Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 – dep. 2019, n.m).

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