Sentenza Corte di Cassazione n. 11617 del 20 marzo 2024

Il profitto per attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti non può essere ricondotto alla nozione di “utile netto” perché non devono essere considerati gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato.

Sentenza della Corte di Cassazione n.11617 del 20 marzo 2024

… la nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies Codice penale non può essere ridotta al solo “utile netto”, dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura “riequilibratrice” di tale confisca (ed a differenza di quella dello “strumento del reato”), come riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato.

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