Sentenza Corte di Cassazione 5 novembre 2024, n. 40555

Ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata. Né è necessaria una gestione totalmente difforme da quanto autorizzato

Sentenza Corte di Cassazione 5 novembre 2024, n. 40555

… in materia di reati ambientali, ai fini dell’integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’articolo 452-quaterdecies Codice penale, è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell’ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (in applicazione del principio, è stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un’agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi Ong operanti per il soccorso di migranti) (Sezione 3, n. 43710 del 23 maggio 2019 Rv. 276937-01).

Tale principio sconfessa anche la tesi per cui l’abusività richiesta per il reato presupporrebbe una gestione totalmente difforme da quanto autorizzato; affermazione peraltro puramente apodittica e priva di fondamenti normativi, alla stessa stregua dell’altra notazione critica difensiva, secondo la quale anche in caso di assenza di autorizzazione il reato potrebbe non sussistere ove la carenza abbia una rilevanza solo formale e non sia causalmente connessa con altri elementi tipici del reato.

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