Sentenza Corte di Cassazione 31 luglio 2026, n. 29217

In tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1 del d. Igs. 152/2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025, e l’art. 256, comma 2, abrogato

Sentenza della Corte di Cassazione 31 luglio 2026, n. 29217

Va pertanto confermato che, in tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1 del d. Igs. 152/2006, come introdotto dal d.l. n. 116 del 2025, e l’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge.

Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l’art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente.

[…]

Va quindi affermato che:

– in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, ricorre l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1. e non l’illecito amministrativo di cui al comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile;

– l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta quindi integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i «rifiuti urbani».

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