La combustione illecita di rifiuti vegetali abbandonati è punita meno gravemente solo quando ad essi non sono aggiunti altri materiali – come carta o liquidi
Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 2024, n. 31108
I ricorrenti trascurano di considerare che non viene loro imputato il mero abbruciamento di arbusti e potature, ovvero dei rifiuti che potrebbero rientrare nella previsione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152 del 2006 nella versione vigente all’epoca dei fatti contestati, ma di aver utilizzato combustibile liquido e volantini pubblicitari; l’utilizzo dei quali esclude l’applicabilità del richiamato articolo 184, comma 2, lettera e), che si riferisce esclusivamente ai materiali agricoli bruciati come tali, senza l’aggiunta di ulteriori materiali — anche se funzionale all’accensione o a un più rapido abbruciamento — quali, ad esempio, combustibili o volantini pubblicitari; e ciò, perché è evidente che la combustione dei materiali agricoli è consentita nella misura in cui genera per l’ambiente un pregiudizio contenuto