Sentenza Corte di Cassazione 3 dicembre 2024, n. 44033

Non può essere attribuita all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se

Sentenza Corte di Cassazione 3 dicembre 2024, n. 44033

Quanto alle «tecniche» di campionamento dei rifiuti, il Collegio evidenzia che, se è vero che tale attività può essere particolarmente delicata in merito alla scelta delle metodiche da adottare e della rappresentatività del campione (circostanza che rende consigliabile assicurare in ogni caso il contraddittorio), la Corte di Giustizia UE (sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17, Verlezza), ha precisato che in materia di rifiuti, è richiesto solamente che le operazioni di campionamento «devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività» e che i relativi metodi siano «riconosciuti a livello internazionale».

Questa Corte (Sez. 3, n. 1987 del 08/10/2014, Zucca, Rv. 261786 – 01), ha del resto sottolineato come non sia imposto per il campionamento dei rifiuti l’uso di particolari metodologie e che la scelta sul metodo da utilizzare per il campionamento è questione di fatto, in mancanza di una normativa generale vincolante sul punto.

Da quanto sopra evidenziato, appare evidente che non possa attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile, come visto, in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’articolo 360 cod. proc. pen..

Nel caso di specie, non vi è dubbio che, ontologicamente, il campionamento dei rifiuti appartenga alla categoria dei «rilievi», e non a quella degli «accertamenti tecnici», e che, in ogni caso, sarebbe ipotizzabile esclusivamente un vizio di motivazione, non deducibile in questa sede.

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