Per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato non deve necessariamente essere verificata attraverso un accertamento tecnico specifico, quando gli elementi acquisiti danno contezza della irregolarità delle operazioni svolte
Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2024, n. 39670
Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratto da tali elementi il convincimento circa l’integrazione dei gravi indizi del reato di cui all’articolo 452-bis Codice penale, ritenendo essersi verificata un’alterazione significativa e misurabile delle matrici ambientali.
La conclusione, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, non è manifestamente illogica ed è in linea con gli orientamenti di questa Corte, secondo cui la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato non deve necessariamente essere verificata attraverso un accertamento tecnico specifico, quando gli elementi acquisiti danno contezza che il processo di lavorazione presenta numerose criticità, che il prodotto contiene materiali dannosi, che il prodotto viene commercializzato senza il rispetto dei tempi di maturazione (viene messo in rilievo come le operazioni di versamento e prelievo avvenissero attingendo sempre dal medesimo cumulo, intendendo così preservare gli ulteriori abbanchi di prodotto finito in vista di eventuali controlli), che, infine, le quantità commercializzate sono senz’altro ragguardevoli, versando l’impianto in una condizione di evidente e manifesto sovraccarico.