Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2023, n. 47690

Gli scarti di origine animale sono soggetti al regolamento 1069/2009/Ce in materia e non alla disciplina sui rifiuti solo se qualificabili come sottoprodotti

Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2023, n. 47690

… la Corte di Giustizia ha precisato che “di regola, quanto alla dimostrazione di un’intenzione, solo il detentore dei prodotti può provare che la propria intenzione non è quella di disfarsi di essi, bensì di permetterne il riutilizzo in condizioni idonee a conferire loro la qualifica di sottoprodotto” (cfr. Sentenza 3 ottobre 2013, causa C-113/12, sentenza Brady, punti 61-64). A conferma di detta ricostruzione è l’articolo 184-bis, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 152 del 2006, secondo cui perché un residuo possa essere considerato un sottoprodotto deve essere certo che esso “sarà utilizzato” nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo o di utilizzazione.

In conformità alla direttiva 2008/98/Ce tale disposizione, nel richiedere che non vi siano possibilità che il residuo non venga utilizzato, vuole evitare la sottrazione di un materiale alla disciplina dei rifiuti in presenza di una mera possibilità di utilizzo dello stesso.

Il sottoprodotto nasce, cioè, con la certezza di essere riutilizzato.

Tale disciplina, applicabile ai sottoprodotti, compresi quelli di origine animale, è stata correttamente applicata dai Giudici di merito, che, come già osservato, hanno escluso la qualificabilità come sottoprodotti degli scarti di origine animale oggetto delle condotte contestate al ricorrente, evidenziando che vi era una “chiara gestione di residui animali non destinati al recupero, non custoditi secondo la normativa prevista, ma semplicemente ammassati, senza alcuna cautela igienica, tanto da diventare rifiuti addirittura il più delle volte pericolosi” (pagg. 19 e segg. della sentenza impugnata). L’attività era svolta “senza alcuna predisposizione e cautela refrigerativa e senza alcuna distinzione, per essere ammassato, in maniera assolutamente caotica e senza regole igieniche nello stabilimento”. … Risulta, pertanto, del tutto corretta la qualificazione di tali scarti come rifiuti, sia a causa della violazione delle disposizioni sanitarie che disciplinano la raccolta, il trasporto e la conservazione degli scarti di origine animale, che già ne precludeva il riutilizzo e quindi la possibile qualificazione come sottoprodotti, sia in considerazione dell’assenza di qualsiasi elemento positivo circa la loro destinazione al riutilizzo, essendo, per contro, pacifica la loro destinazione allo smaltimento, quantomeno per quelli qualificati come di categoria 1, ….

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