Quando i rifiuti sono stati già oggetto di cernita l’operazione successiva non rientra nel deposito temporaneo ma nella gestione dei rifiuti
Sentenza della Corte di Cassazione n.20841 del 28 maggio 2024
Posto che l’attività di “raccolta” è definita come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”, è evidente che se è già stata fatta una cernita dei rifiuti non può parlarsi di deposito temporaneo ma già di “gestione” dei rifiuti (e, in particolare, se si tratta di operazioni finalizzate al recupero, a quelle di cui alla lettera R12 dell’Allegato C), il che significa che il raggruppamento secondo categorie omogenee di rifiuti deve avvenire nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo, e non prima.