Il reato di cui all’articolo 674 Codice penale è configurabile anche in forma omissiva quando il pericolo concreto per l’incolumità pubblica deriva dall’omissione del soggetto che ha l’obbligo giuridico di evitarlo.
Sentenza della Corte di Cassazione 27 settembre 2023, n. 39196
… ritenuto provato il reato di cui all’articolo 674 Codice penale, stante lo sversamento dei reflui non depurati e ad alta carica batterica nel mare Adriatico, a ridosso dell’area di balneazione, con conseguente pericolo per salute dei bagnanti […] non è stato ritenuto necessario, ai fini della sussistenza del reato, né il verificarsi di danno per le persone, né un accertamento peritale circa l’entità dell’inquinamento, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sezione 3, n. 33817 del 6 ottobre 2020, Rv. 280797 e Sezione 3, n 971 dell’11 dicembre 2014, dep. 2015, Rv. 261794), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, come avvenuta nel caso di specie, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il Giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni, come quelle dei funzionari dell’Arpa, degli operanti della Capitaneria di Porto e dell’ing. (omissis), non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti.
Non si ravvisano inoltre criticità nel fatto che il reato di cui all’articolo 674 Codice penale per cui si procede sia stato ritenuto integrato anche da condotte omissive, dovendosi dare continuità al condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sezione 3, n. 16286 del 18 dicembre 2008, dep. 2009, Rv. 243455), secondo cui il reato di getto o versamento pericolo o di cose, previsto nella prima parte dell’articolo 674 Codice penale, è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cd. reato omissivo improprio), ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.
Deve infatti ribadirsi che è illogico escludere l’applicabilità del principio di causalità omissiva nella fattispecie penale in esame, posto che quello che la disposizione di cui all’articolo 40 comma 2 Codice penale presuppone è soltanto che vi sia un evento che l’imputato ha l’obbligo di evitare, potendo questo evento essere sia di danno, sia di pericolo, come appunto nella contravvenzione del versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. li soggetto al quale l’ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dell’interesse collettivo alla salute e alla incolumità, deve dunque evitare di mettere a repentaglio quell’interesse, ovvero ha l’obbligo di evitare ogni evento di pericolo. Ne consegue che la disposizione incriminatrice, come integrata dall’articolo 40 comma 2 Codice penale, pone a carico dell’agente non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa) che provochi l’evento pericoloso, posto che ciò che rileva è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento. In questo senso, il principio di equivalenza tra causalità omissiva e causalità attiva si applica ai reati causali puri, caratterizzati dalla rilevanza dell’evento e dalla indifferenza della condotta. Orbene, in tale categoria di reati può e deve sussumersi il versamento di reflui non depurati in mare, come anche l’emissione di vapori, gas e fumi atti a imbrattare, offendere o molestare persone, trattandosi di contravvenzioni, strutturalmente omologhe, per le quali la norma incriminatrice tende a evitare l’evento pericoloso per la salute pubblica, indipendentemente dalle modalità comportamentali (positive o negative) con cui si realizza la condotta incriminata.