Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2023, n. 39195

Le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum, ma integrano i singoli atti di un’unica azione lesiva e ne risponde anche il titolare di una “posizione di garanzia” dello specifico bene

Sentenza della Corte di Cassazione 27 settembre 2023, n. 39195

… le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater Codice penale (Sezione 3, n. 15865 del 31 gennaio 2017 — dep. 30 marzo 2017, R., Rv. 269490).

Il delitto in parola, normalmente, ha natura di reato “istantaneo ad effetti permanenti”, quando l’evento è correlato a condotte unisussistenti; esso, tuttavia, può anche configurarsi come reato “abituale” (nel caso in cui il rilascio di sostanze inquinanti nella matrice ambientale sia, ad esempio, correlato ad uno sversamento “discontinuo”), o addirittura “permanente” (quando ad esempio, il rilascio di sostanze inquinanti nella matrice ambientale sia correlato ad uno sversamento “continuo”), con le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione del reato.

Nel caso in cui il delitto sia contestato in forma colposa ex articolo 452-quinquies Codice penale, e in particolare nell’ipotesi in cui il reato sia commesso in forma omissiva (“reato omissivo improprio”), è necessario che il soggetto chiamato a risponderne sia titolare di una “posizione di garanzia” individuata dalla legge o dal regolamento, o dal contratto, o da provvedimenti amministrativi. Essa deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sezione 4, n. 13843 del 12 dicembre 2019, C., Rv. 279136-01; Sezione 4, n. 38624 del 19 giugno 2019, B., Rv. 277190; Sezione 4, n. 37224 del 5 giugno 2019, P., Rv. 277629).

Pertanto, il pubblico funzionario gravato da una posizione di garanzia, discendente dalla legge, dal contratto o da provvedimenti organizzativi, potrà rispondere a titolo di colpa per omissione dei delitti di inquinamento o disastro ambientale omissivamente cagionati mediante violazione di norme cautelari.

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