Sentenza Corte di Cassazione 27 marzo 2024, n. 12722

Gli ambiti delle due nozioni di recupero e ripristino sono diversi: il recupero si riferisce alle sole attività di rimozione degli elementi alteranti, mentre il ripristino prevede la ricollocazione o riattivazione delle componenti irrimediabilmente compromesse.

Sentenza della Corte di Cassazione n.12722 del 27 marzo 2024

Non vi è dubbio, altresì, che il legislatore dell’articolo 452-duodecies abbia inteso distinguere tra “recupero” e “ripristino”, adoperando due diversi termini e collegandoli con una congiunzione; tale diversità si ricava anche dalla circostanza che la norma non pone condizioni all’ordine di recupero, indicando, invece, come misura applicabile, il ripristino solo “ove possibile” e ricollegando al solo ripristino l’osservanza delle norme del codice dell’ambiente. Nell’opera di individuazione in concreto del contenuto delle due attività, dunque, non è manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello laddove ha definito i rispettivi ambiti delle due nozioni, individuando il recupero come un minus rispetto al ripristino, fatto delle sole attività tese al reintegro dell’ambiente tramite la rimozione degli elementi alteranti, senza lo svolgimento di azioni più complesse — che ha ricondotto al ripristino — e che impongano la “ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse”.

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