Elemento costitutivo del reato di traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 452-quaterdecies del Codice penale è la natura abusiva della gestione dei rifiuti
Sentenza Corte di Cassazione 19 settembre 2024, n. 35108
Si tratta di reato offensivo dell’ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, che può ritenersi consumato indipendentemente dal conseguimento dell’ingiusto profitto, purché si compiano le condotte previste dalla norma incriminatrice (Sezione 3, n. 9133 del 13 gennaio 2017, G., Rv. 269361 — 01; Sezione 3, n. 18351 del 11 marzo 2008, R., Rv. 240152 — 01; Sezione 3, n. 30612 del 25 maggio 2022, L., non mass.; Sezione 3, n. 35568 del 30 maggio 2017, S., non mass.).
La condotta materiale consiste, alternativamente, nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Tali condotte non sono sufficienti a integrare la fattispecie delittuosa: è altresì necessario che siano poste in essere: a) con più operazioni; e b) attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative. …
Le condotte del cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire ingenti quantitativi di rifiuti sono qualificate dalla loro abusività.
La natura abusiva qualifica anche la condotta di altri delitti contro l’ambiente (articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies Codice penal ).
In termini generali, la condotta è “abusiva” non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali — ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale — ovvero di prescrizioni amministrative (Sezione 3, n. 15865 del 31 gennaio 2017, R., Rv. 269491-01; Sezione 3, n. 46170 del 21 settembre 2016, S., Rv. 268060-01; parla di abuso del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, Sezione 3, n. 26007 del 25 aprile 2019, P., Rv. 276015-02). Con specifico riferimento al delitto di cui all’articolo 452-quaterdecies Codice penale, il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata (Sezione 3, P., cit.; Sezione 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, P., Rv. 236294-01, secondo cui sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto — cosiddetta attività clandestina — ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a Codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale; nello stesso senso, Sezione 3, n. 40828 del 6 ottobre 2005, F., Rv. 232350-01; secondo Sezione 3, n. 33089 del 15 luglio 2021, C., Rv. 282101-01, la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle Best available techniques, Bat, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime, assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da Bat Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime); dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sezione 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013 , G., Rv. 258326-01, che, in applicazione di tale principio, ha annullato il sequestro preventivo di un “residence” turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico; Sezione 3, S., cit., che ha ritenuto integrato il reato in questione a carico di un soggetto, titolare di regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti e provvedere all’integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile poteva essere destinata allo smaltimento, il quale, invece, contrariamente all’attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i propri impianti, si era disfatto dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti).
In tema di spedizione di rifiuti, per esempio, si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’articolo 452-quaterdecies Codice penale , costituisce spedizione illegale di rifiuti quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 1013/2006 , ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento (Sezione 3, n. 32737 del 18 settembre 2020 , C., Rv. 280026-01; nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione si trattava di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell’allegato III — cd. Elenco verde — del regolamento Ce n. 1013/2006, ma inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all’esportazione non era stata preceduta da notifica e preventiva autorizzazione).
Ai fini della integrazione del reato non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso; il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non è strutturato come reato d’evento. Nè una diversa conclusione può trarsi dalla previsione del ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo che si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sezione 3, n. 19018 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, A., Rv. 255395-01; Sezione 3, n. 4503 del 16 dicembre 2005, dep. 2006, S., Rv. 233294-01; Sezione 3, n. 791 del 25 maggio 2017, dep. 2018, F., Rv. 272326-01, ne ha tratto argomento per affermare che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose per l’ambiente solo ove si sia accertata la specifica sussistenza di siffatte conseguenze).
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa.
È perciò necessario, in primo luogo, che l’agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell’oggetto della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa. L’agente deve altresì porre in essere una qualsiasi delle condotte punite nella consapevolezza che siano frutto di più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.