L’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza, ai sensi degli articoli 318-bis e ss. del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale
Sentenza Corte di Cassazione 19 luglio 2024, n. 29353
… l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 318-bis e ss. del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza, è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sezione 3, n. 24677 del 17 maggio 2023 , B., n.m.; Sezione 3, n. 19666 del 27 aprile 2022 , A., n.m. ; Sezione 3, Sentenza n. 49718 del 25 settembre 2019 — dep. 6 dicembre 2019, F., Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 del 8 febbraio 2018, D., non massimata).
La Corte ha affermato anche che l’imputato non può dolersi della mancata adozione della procedura, attesa la inesistenza di un obbligo specifico in capo agli accertatori di provvedervi, né, tanto meno, di informare i soggetti controllati della possibilità di farvi ricorso (Sezione 3, n. 7286 del 4 febbraio 2022, E., n.m.). A ciò va aggiunto un dato testuale di primaria importanza: dal tenore inequivoco degli articoli 318-sexies (la cui norma parla del solo “procedimento”; incardina la verifica solo sul pubblico ministero; non preclude l’archiviazione ovvero l’assunzione di prove non rinviabili) e 318-septies, comma 2, Dlgs 152/2006 (il quale prevede che, in caso di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della somma prevista, “il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta”), appare evidente che il meccanismo estintivo previsto dagli articoli 318-bis ss. Dlgs 152/2006 può essere attivato solo finché è possibile attivare la procedura di archiviazione.
In altre parole, esso trova una “preclusione di fase”), in cui il limite è costituito dall’avvenuto esercizio dell’azione penale (sul punto, v. Sezione 3, n. 41.889 del 3 luglio 2023, S., n.m., secondo cui “le precise scansioni procedimentali previste dal dato normativo sono scansioni che non prevedono mai la partecipazione dell’Autorità giudiziaria, intesa come Giudice del dibattimento”).