Gli indumenti usati ceduti a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale, sono sottratti alla disciplina dei rifiuti quando sono realizzate le condizioni previste dal comma 1, art. 14, della legge 19 agosto 2016, n. 166
Sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2025, n. 6782
… non può certamente dubitarsi che gli indumenti usati, conferiti tramite cassonetti o mediante raccolta porta a porta, siano da qualificarsi rifiuti, per l’evidente ragione che il detentore si è disfatto di tali beni con la chiara intenzione di non servirsene più, quale che sia il movente dell’azione, che, ad esempio, può essere sorretta da uno scopo di beneficenza.
Una conclusione del genere è confortata – … – dall’entrata in vigore della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. In particolare, ai fini qui di interesse, rileva l’art. 14, rubricato “Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale”.
… lo scopo della norma è evidente: sottrarre dalla disciplina dei rifiuti gli indumenti usati ceduti a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale, il che si verifica quando sono realizzate le condizioni previste dal comma 1, con riferimento sia all’individuazione dei soggetti donatari, sia alle modalità della consegna.