Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati alle operazioni; l’inosservanza di tale regola configura il reato di illecita gestione di rifiuti
Sentenza della Corte di Cassazione del 10 marzo 2026, n. 9208
… l’imputato era il titolare dell’impresa incaricata di svolgere lavori edilizi e, dunque, assumeva la veste di produttore dei rifiuti, del cui corretto smaltimento era responsabile. Tanto in sintonia con il costante orientamento di questa Corte secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 04/06/2013, Amadardo, Rv. 255876; nello stesso senso, Sez. 2, n. 13586 del 26/03/2025, Capuano, non mass.).

