Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2023, n. 29818

il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 è un reato di pericolo, ai fini della non punibilità per speciale tenuità del fatto, la “esiguità” del pericolo va valutata ex ante, essendo irrilevante la riscontrata successiva assenza del danno o del pericolo concreto e attuale del danno.

Sentenza della Corte di Cassazione 10 luglio 2023, n. 29818

L’articolo 256, Dlgs n. 152 del 2006, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico “ex ante”, quando deve essere probabile, secondo I’ “id quod plerumque accidit”, che alla condotta consegua l’evento lesivo, essendo irrilevante l’assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Sezione 3, n. 4973 del 18 ottobre 2018, M., Rv. 275740-01; Sezione 3, n. 19439 del 17 gennaio 2012, M., Rv. 252908-01).

Dunque, il fatto, astrattamente pericoloso, ancorché concretamente non dannoso e non pericoloso, è comunque punibile ai sensi dell’articolo 256, Dlgs n. 152, cit.

L’assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette costituisce condizione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dal Dlgs n. 152 del 2006 disciplinato dagli articoli 318-bis e segg. del medesimo decreto, non della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice penale Come precisato da questa Corte, la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli articoli 318-bis e ss. del Dlgs n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite — come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore — quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’illecito commesso prima dell’emanazione di prescrizioni (Sezione 3, n. 36405 del 18 aprile 2019, R., Rv. 276681-01).

L’assenza del danno (o del pericolo concreto e attuale del danno) non può, dunque, costituire argomento spendibile ai fini dell’applicazione dell’articolo 131-bis Codice penale, né può essere valorizzato il comportamento post-factum di bonifica delle matrici ambientali spontaneamente posto in essere dall’autore del reato (pure astrattamente valorizzabile ai sensi dell’articolo 131-bis, comma primo, Codice penale, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c, n. 1, Dlgs n. 150 del 2022). Tale comportamento può, semmai, rilevare ai fini della estinzione del reato stesso non ai fini della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando il danno (o il pericolo di danno) non sia comunque esiguo secondo la valutazione prognostica indicata al § 4.3 che precede.

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 10 luglio 2023, n. 29818

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