Le esigenze di protezione dell’ambiente, unitario e di valore primario, sarebbero vanificate ove si attribuisse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un Ente territoriale di dimensioni minori
Sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 160
Come già rimarcato da questa Corte, la potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla Regione “la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un Ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale” (ancora sentenza n. 189 del 2021).
Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia.
I medesimi principi non possono non trovare applicazione nella specifica materia oggetto della presente questione: nel disegno del legislatore statale contenuto nel Codice dell’ambiente si riserva alla Regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (articoli 198 e 242 del Dlgs n. 152 del 2006 ), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 e n. 86 del 2021; in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 del 2023).
A conferma delle conclusioni fin qui raggiunte, si rileva che l’articolo 198, comma 4, Codice ambiente attribuisce ai Comuni il potere di “esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni” definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge.
Testo completo della Sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 160