Sentenza Consiglio di Stato n. 568 del 23 gennaio 2026

In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 codice ambiente, all’Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti

Sentenza del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2026, n. 568

… in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 codice ambiente, all’Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che “il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione” (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10 marzo 2025 n. 1969; 6 giugno 2022 n. 4588; 21 febbraio 2023 n. 1776, 7 gennaio 2021 n. 172, nonché Cons. Stato, Ad. plen. n. 10/2019) come del resto evidenziato anche dalla Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, n. 534 del 2015) per cui per poter presumere l’esistenza del nesso di causalità “l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato”. Completano il quadro dei principi enucleati da questo Consiglio di Stato in materia, quello per cui la prova della responsabilità può essere data “in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.” (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) e l’assunto per il quale, proprio per la specificità della tutela ambientale e per la complessità delle situazioni in concreto verificabili, il soggetto individuato come responsabile “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi”, ma deve ” provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento” (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017).

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]