Sentenza Consiglio di Stato del 13 maggio 2026, n. 3778

Quando un impianto di trattamento a gestione indipendente di cui al punto 6.11 dell’allegato VIII della parte II del codice ambientale riceve acque reflue non rispettose delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, anche se urbane di tipo misto (ex art. 74, co. 1, lett. i, cod. amb.), deve dotarsi di AIA

Sentenza del Consiglio di Stato 13 maggio 2026, n. 3778

Tra le attività annoverate nel citato allegato VIII della parte II del codice, vi sono, al punto 6.11, le «attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato». …

… Il punto 6.11, però, impone che l’impianto si doti di AIA alla condizione che le acque trattate non siano “coperte” dalla direttiva 1991/271/CE (sul “trattamento delle acque reflue urbane”). Ciò sta a significare che le acque trattate nell’impianto di depurazione possono anche essere acque reflue urbane di tipo misto (ex art. 74, co. 1, lett. i, cod. amb.), come nel caso in esame, ma se, quando giungono all’impianto, non sono rispettose delle norme fissate dalla direttiva (e quindi non sono “coperte” da esse), allora l’impianto deve dotarsi di AIA. Solo così si garantisce che le acque provenienti da impianti ad elevato impatto ambientale (come tali classificati IPPC e assoggettati ad AIA) vengano depurate in modo tale da assicurare – mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili – l’eliminazione dei componenti nocivi in esse potenzialmente contenuti.

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