Sentenza Consiglio di Stato 7 agosto 2024, n. 7041

Il gestore ha l’obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione necessari a contrastare i processi di obsolescenza dell’impianto- né le prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale costituiscono un dato immodificabile

Sentenza Consiglio di Stato 7 agosto 2024, n. 7041

La prescrizione contenuta nel provvedimento autorizzatorio impugnato contestata dalla società appellante concerne la individuazione nella misura (espressa in termini percentuali) del rendimento elettrico netto; la percentuale individuata dalla amministrazione (56%) si colloca nell’ambito del range (50% — 60%) individuato dalla tabella 23 allegata alla predetta decisione di esecuzione (Ue) 2017/1442 del 31 luglio 2017 per gli impianti già esistenti, caratterizzati da una turbina a gas a ciclo combinato di potenza uguale o maggiore a 600 MWt.

Il Collegio deve rilevare che si tratta quindi di una prescrizione inferiore a quella massima prevista dalla decisione di esecuzione 2017/1442, la cui determinazione è stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dal gestore dell’impianto; nel parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria Ippc si dà atto che “Il Gestore dichiara nella scheda D.1.2 il raggiungimento del richiesto livello di efficienza energetica associato Bat-Aeel” (pag. 77).

La prescrizione contestata risulta dunque essere stata adottata sulla base del parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria Ippc, in relazione ai dati trasmessi dal gestore dell’impianto. Non si rinvengono nelle norme sopra richiamate delle preclusioni alla determinazione di un parametro fisso nell’ambito del range consentito dalla decisione della Commissione europea.

Le deduzioni dell’appellante secondo cui l’impianto in questione è per sua natura sottoposto a processi di obsolescenza, che potrebbero ridurne nel tempo il rendimento energetico, tenendo conto del fatto che l’autorizzazione ha una durata residua di altri sedici anni, non sono giuridicamente rilevanti, in quanto, da un lato, è onere della società quello di effettuare gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari ad assicurare nel tempo l’efficienza dell’impianto (in modo da contrastare i processi di obsolescenza dello stesso), dall’altro, le prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale non costituiscono un dato immodificabile (l’articolo 29-octies, comma 4, del Dlgs n. 152/2006 , sopra richiamato, prevede un’ampia casistica di fattispecie nelle quali la predetta autorizzazione deve essere sottoposta a riesame).

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