Sentenza Consiglio di Stato 28 dicembre 2022, n. 11472

La pollina destinata alla combustione è da qualificare come sottoprodotto solo se usata nel medesimo ciclo produttivo

Sentenza del Consiglio di Stato 28 dicembre 2022, n. 11472

In particolare l’articolo 2-bis del Dl 171/2008, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, … prevede dunque che la classificazione alla stregua di sottoprodotti sia condizionata dal fatto che la combustione degli stessi avvenga “nel medesimo ciclo produttivo”. Tale disposizione, pur di poco precedente rispetto alla modifica del Codice dell’ambiente che ha determinato l’introduzione dell’articolo 184-bis, ha consistenza di norma speciale idonea a resistere anche a successivi interventi di natura generale, come deve considerarsi la disciplina dettata dal Codice dell’ambiente con riguardo ai sottoprodotti, e ciò alla stregua dei generali principi in materia di risoluzione dei conflitti tra norme e, più in particolare, del criterio di specialità a norma del quale “lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”. …

… se da un lato è ben vero che il Codice dell’ambiente (articoli 184 ss.) prevede che è sottoprodotto, e non rifiuto, anche quella sostanza che viene riutilizzata nell’ambito di altri cicli produttivi allorché vi sia certezza circa questo tipo di reimpiego, è allo stesso tempo vero dall’altro lato che per alcune sostanze, e tra queste anche la pollina, la normativa speciale di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 171 del 2008 ha tuttavia previsto che la loro classificazione alla stregua di sottoprodotti è condizionata dal fatto che la loro combustione avvenga “nel medesimo ciclo produttivo”. Dunque tale disposizione – giova ripetere – ha consistenza di norma speciale idonea a resistere (salvo deroga o abrogazione espressa qui sino ad ora comunque non rinvenibile) anche a successivi interventi di natura generale e, tra questi, a quelle disposizioni del Codice dell’ambiente che trattano il tema dei sottoprodotti in via generale.

Dunque, l’integrazione dell’elenco dei biocombustibili con l’indicazione della pollina, avvenuto ad opera della legge n. 96 del 2010, non prefigura l’esclusione automatica della pollina dal regime dei rifiuti posto che la gestione deve avvenire nel medesimo ciclo produttivo e devono ricorrere tutte le condizioni previste dalla legge per la qualificazione della stessa come sottoprodotto, secondo una valutazione che deve svolgersi caso per caso.

Nel caso di specie la qualificazione, da parte dell’Amministrazione, della pollina come rifiuto era giustificata dal fatto che la stessa non provenisse solo dal ciclo produttivo della Società … ma anche da impianti esterni.

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 28 dicembre 2022, n. 11472

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