Nell’autorizzazione alla miscelazione sono ammissibili prescrizioni specifiche che la regolamentino
Sentenza Consiglio di Stato del 25 luglio 2022, n. 6513
… la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017 non si è occupata del problema del riparto di competenze tra Stato e Regioni, in quanto ha annullato il comma 3-bis, dell’articolo 187 del d.lgs. n. 152/2006, il quale sottraeva ad ogni autorizzazione le operazioni di miscelazione di rifiuti non vietate, per violazione degli articoli 11 e 117, comma 1, Cost, in relazione alla direttiva 2008/98/CE, ed all’articolo 117, commi 2 e 3, Cost. (in quanto la miscelazione rientra nella nozione di “trattamento”, e quindi per disposizione eurounitaria deve essere necessariamente autorizzata), assorbendo l’ulteriore eccezione con cui la Regione Lombardia aveva censurato la norma statale, che le precludeva di garantire i livelli ulteriori di tutela ambientale ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006
(omissis)
… il punto centrale della questione controversa riguarda il quesito sul se sia possibile, in sede di autorizzazione ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, introdurre prescrizioni del tipo di quelle prefigurate con i criteri di indirizzo impugnati nel presente giudizio.
La risposta non può che essere affermativa, atteso che l’articolo da ultimo citato, nel descrivere i contenuti dell’autorizzazione, riproducendo pedissequamente le retrostanti disposizioni eurounitarie, stabilisce che fra di essi deve esservi anche “il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione” [di trattamento dei rifiuti che si va ad autorizzare n.d.e.] (comma 11, lettera e), del menzionato articolo 208), il che implica necessariamente la possibilità che nell’autorizzazione siano inserite anche prescrizioni ed indicazioni specifiche per il caso di specie, afferenti alle modalità di espletamento delle varie operazioni di trattamento assentite, ivi compresa la miscelazione.
(omissis)
… la Corte, nel riaffermare che le operazioni di miscelazione non vietate a norma dell’articolo 187 devono comunque essere specificamente autorizzate, implicitamente ha riconosciuto all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione un potere di verifica e di conformazione delle dette operazioni, che non può non passare anche attraverso l’adozione di specifiche misure e prescrizioni.
(omissis)
… ferma restando la possibilità che, in sede di autorizzazione, siano introdotte prescrizioni e misure più stringenti di quelle ricavabili in via generale dalle predette regole tecniche, in ossequio altresì al generale potere delle Regioni di assicurare livelli più elevati di tutela ambientale, ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.
non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’articolo 21, comma 5, della direttiva 2010/75/UE contenga un’elencazione meramente esemplificativa dei casi di revisione delle a.i.a., trattandosi di disposizione che impone agli Stati membri un contenuto minimo delle norme in tema di riesame, ossia i casi nei quali la legislazione nazionale deve necessariamente prevedere il riesame dell’a.i.a., senza escluderne altri, con la precisazione che tale norma non esclude affatto — anzi in qualche modo postula — che il riesame dell’a.i.a. possa o debba avvenire solo in ipotesi tassativamente individuate.
(omissis)
Al riguardo si ritiene sufficiente rilevare, ad ulteriore supporto di quanto già condivisibilmente argomentato dal T.a.r., che la mera circostanza che la caratterizzazione obbligatoria della miscela non sia imposta da una specifica norma di legge non significa di per sé che la relativa previsione, prevista nella gravata d.g.r. n. 119/2018, sia illegittima.
Inoltre il fatto che i componenti originari della miscela siano noti non fa venire meno — salvo motivati e specifici casi — la necessità di conoscere la composizione chimica della miscela stessa, tenuto conto che i componenti originari miscelati ben possono dare origine a diverse sostanze chimiche, a prescindere da quanto previsto dal d.m. 27 settembre 2010 per i rifiuti da destinare a discarica.
…”non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP [classi di pericolo n.d.e.] possedute dai rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati”.
Tale disposizione regionale risulta pienamente ragionevole e si pone in linea con il divieto previsto dall’art. 184, comma 5-ter, del d.lgs. n. 152/2006, che così recita: “La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto“, considerato che:
… impedisce che la miscela possa essere maggiormente o diversamente pericolosa rispetto ai rifiuti originari (con nuove HP);
… impedisce che — qualora i rifiuti originari abbiano diverse classi di rischio (a causa della presenza di diversi componenti inquinanti) — si possa raggiungere l’obiettivo, attraverso la diluizione di parte degli inquinanti, di eliminare — al termine della miscelazione – una o più classi di rischio per uno o più degli inquinanti originari
(omissis)
… ciò che viene vietato è solamente la diluizione di uno o più inquinanti al di sotto della soglia di concentrazione che ne determina la pericolosità;
(omissis)
… ammette la diluizione dei contaminanti “alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti [al successivo impianto di trattamento n.d.e.]” ma non consente alcun abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti sotto la soglia di pericolo;
Sentenza Consiglio di Stato del 25 luglio 2022, n. 6513